Il mancato ricevimento dell’avviso non pregiudica la legittimità dell’atto
La Corte di Cassazione, con la Sentenza 25/09/2009, n. 20633, ha stabilito che in caso in cui un contribuente riceva una cartella di pagamento relativamente all’iscrizione a ruolo dell’Iva dichiarata e non versata che non sia stata preceduta dall’invito bonario (Art. 60, comma sesto, DPR n. 633/1972), il mancato ricevimento di quest’ultimo non rileva ai fini della legittimità dell'atto impugnato. Pertanto l'Amministrazione finanziaria può iscrivere direttamente a ruolo l'IVA dovuta e non versata dal contribuente con gli interessi correlati.
Fonte: www.solmap.it