L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare 30/07/2009, n.40/E, ha stabilito che il diritto alla deduzione dall’imponibile e alla detrazione d’imposta delle spese per medicinali è subordinato alla presenza nello scontrino o nella fattura del numero di autorizzazione all’immissione in commercio (codice AIC).
Questa disposizione è stata introdotta per non violare la privacy riguardo alle patologie dei contribuenti che si sarebbero facilmente intuite rendendo noto i nomi dei farmaci oggetto di detrazione. L’obbligo di indicare nello scontrino parlante il codice AIC scatterà dal 1° gennaio 2010. Fino al 31/12/2009, quindi, gli scontrini emessi senza il codice suddetto ma con l’indicazione della denominazione del farmaco saranno, comunque, utilizzabili ai fini della detrazione.
Fonte: www.solmap.it