D. In caso di acquisto da parte di due coniugi di un box pertinenziale o di un immobile facente parte di un complesso interamente ristrutturato da un’impresa, ciascuno per il 50% con relativo pagamento tramite bonifico bancario cointestato, si chiede se sia possibile per uno dei due coniugi fruire per intero della detrazione annotandolo sul documento di spesa.
Risposta: In caso di acquisto di una unità abitativa ristrutturata da impresa costruttrice, la detrazione è riconosciuta sul 25% del prezzo di acquisto dell’immobile (comprensivo dell’IVA) e non è richiesto né l’invio della comunicazione al Centro Operativo di Pescara, né il pagamento delle spese sostenute mediante bonifico bancario o postale (ris. n.. 457 del 2008).
La detrazione, essendo riconosciuta su un importo forfetario commisurato al prezzo di acquisto, spetta agli acquirenti in relazione alla quota di proprietà.
Diversamente nel caso di acquisto di un box, di cui risulti il vincolo pertinenziale in atto con l’unità abitativa, presso un’impresa costruttrice, la detrazione spetta limitatamente ai costi di realizzazione sostenuti dall’impresa stessa e da questa documentati, ed è subordinata all’invio della comunicazione al Centro Operativo di Pescara entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui s’intende fruire della detrazione, nonché al pagamento mediante bonifico bancario o postale.
In questa ipotesi il beneficio è attribuito in base all’onere effettivamente sostenuto e, pertanto, il coniuge comproprietario che abbia sostenuto interamente la spesa potrà fruire per intero della detrazione annotando tale circostanza nella fattura.
Si ricorda come tale detrazione sia ancora attuale. Riportiamo in sintesi parte delle istruzioni del modello UNICO 2015.
“Possono usufruire della detrazione anche gli acquirenti di box o posti auto pertinenziali già realizzati; tuttavia la detrazione compete esclusivamente con riferimento alle spese sostenute per la realizzazione, sempreché le stesse siano comprovate da attestazione rilasciata dal venditore. Anche in questo caso nella dichiarazione dei redditi devono essere indicati i dati catastali dell’immobile.
La d’imposta prevista è pari al:
50 per cento per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 fino al 31 dicembre 2014;
41 per cento e per le spese sostenute nel 2006 relative a fatture emesse dal 1° gennaio al 30 settembre 2006;
36 per cento per le spese sostenute: a) nel 2005; b) nel 2006 per fatture emesse dal 1° ottobre 2006 o in data antecedente al 1° gennaio 2006; c) dal 2007 al 2011 e dal 1° gennaio al 25 giugno 2012. La detrazione va ripartita in 10 rate di pari importo. I contribuenti che, avendone diritto, negli anni passati avevano ripartito la detrazione in 5 rate, possono proseguire secondo tale rateazione.
Il limite di spesa su cui applicare la percentuale è di:
euro 48.000 per le spese sostenute negli anni dal 2005 al 25 giugno 2012;
euro 96.000 per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2014……”
Per un approfondimento sul tema delle ristrutturazioni edilizie e sulle detrazioni di seguito la Guida predisposta dall’Agenzia delle Entrate