La vendita dell'alloggio entro i cinque anni dall'acquisto comportano la decadenza dalle agevolazioni previste per l'acquisto della prima casa.
Il termine di decorrenza del quinquennio, nel caso di assegnazione ai soci di cooperative,  decorre dal rogito notarile di  trasferimento della proprietà, e non dal verbale di assegnazione provvisoria dell'immobile.

Risoluzione del 17/03/2009 n. 67

Oggetto:
Istanza di interpello, articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 – Cooperative edilizie – Assegnazione di alloggi ai soci – Decadenza agevolazioni prima casa – Termine quinquennale di inalienabilita' dell'alloggio: decorrenza
Testo:
Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'articolo 1, Tariffa parte prima allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e' stato esposto il seguente

Quesito
Il Signor TIZIO fa presente che in data … 1997 ha ricevuto in assegnazione dalla cooperativa edilizia, a proprieta' divisa, denominata "ALFA s.c. a r.l.", un immobile da destinare ad abitazione principale. In occasione del trasferimento della proprieta' del predetto immobile, formalizzato con rogito notarile del … 2008, ha goduto delle agevolazioni "prima casa".
L'istante rappresenta di avere intenzione di vendere l'immobile e chiede di conoscere se il vincolo quinquennale di inalienabilita' di cui alla Nota II-bis punto 4, dell'articolo 1, Tariffa parte prima allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro" (TUR), decorra dalla data del verbale di consegna, atto con cui si perfeziona l'assegnazione provvisoria dell'immobile, oppure dalla data del rogito notarile che determina il trasferimento della proprieta' dalla cooperativa al socio assegnatario.

Soluzione interpretativa prospettata dall'istante
Premesso che il trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito di un immobile acquistato con i benefici "prima casa" costituisce causa di decadenza dalla suddetta agevolazione, se posto in essere prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del suo acquisto, si ritiene che per i soci di cooperative edilizie, a proprieta' divisa, assegnatari di alloggi, il quinquennio decorra dalla data del verbale di consegna e non dalla data del rogito notarile.

Parere della direzione
In riferimento al quesito in esame, si osserva, preliminarmente, che le cooperative a proprieta' divisa, o individuale, hanno come oggetto sociale la costruzione e l'acquisto di case da assegnare in proprieta' ai soci.
Rappresenta una prassi consolidata quella per cui il socio della cooperativa e' immesso nel possesso dell'immobile di cui e' prenotatario prima della stipula del rogito notarile di trasferimento. Al riguardo si rileva che l'articolo 98 del R.D. 28 aprile 1938 n. 1165, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica", richiamato nel verbale di consegna del … 1997, redatto tra la societa' cooperativa a responsabilita' limitata "ALFA" e l'istante, stabilisce, tra l'altro, che "la consegna perfezionata nel modo suddetto conferisce al socio tutti gli obblighi ed i diritti di legge".
Il R.D. n. 1165 del 1938, richiamato nel predetto verbale di consegna dell'alloggio, stabilisce, tra l'altro, che il socio della cooperativa, a seguito dell'assegnazione in via provvisoria, vanta, sull'immobile, in aggiunta allo ius possidendi, anche il diritto ad acquistarne la proprieta'.
Ne consegue che fino all'assegnazione definitiva (i.e. trasferimento) al socio, la cooperativa rimane proprietaria dell'immobile e la legittimazione a possedere l'alloggio – successivamente al verbale di consegna – deriva da un diritto personale che l'assegnatario vanta nei confronti della cooperativa in dipendenza del rapporto sociale.
Tale conclusione e' coerente con l'indirizzo della Corte di Cassazione la quale, nel precisare che l'acquisto della proprieta' dell'alloggio da parte del socio di cooperativa edilizia a proprieta' divisa si verifica al termine di un procedimento plurifasico, chiarisce, altresi', che "l'assegnazione dell'alloggio al socio non puo' di per se' spiegare alcun effetto traslativo senza la successiva stipula del contratto di mutuo individuale, perche' essa attribuisce esclusivamente un diritto di godimento …" (Cass. Civ., sez. II, 27 febbraio 2007, n. 4626).
Tanto premesso, tenuto conto della inidoneita' della natura dell'atto di assegnazione provvisoria a dar luogo al trasferimento del diritto di proprieta' dell'alloggio, si osserva che la nota II-bis, punto 4, posta in calce all'articolo 1, Tariffa parte prima allegata al TUR, stabilisce che ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro con aliquota agevolata e' necessario che sia posto in essere un atto traslativo del diritto di proprieta' di case non di lusso, ovvero atti traslativi o costitutivi della nuda proprieta', usufrutto, uso e abitazione. La medesima disposizione prevede, altresi', che il periodo quinquennale di inalienabilita' dei beni acquistati godendo dell'agevolazione tributaria in esame decorre dalla data del loro acquisto.
Peraltro, solo la data della registrazione della compravendita "… segna la nascita della possibilita' (e del dovere) dell'ufficio di acclarare la non spettanza del beneficio, richiedendo il versamento della maggiore somma dovuta in applicazione dell'aliquota ordinaria…" (Cass. Civ., Sez. Unite, 21 novembre 2000, n. 1196).
In conclusione, si ritiene che la soluzione prospettata dall'interpellante non possa trovare accoglimento, posto che il periodo quinquennale di inalienabilita' decorre dalla data del rogito notarile che da' luogo al trasferimento del diritto reale di proprieta' dalla cooperativa al socio assegnatario.