Gli integratori alimentari, anche laddove acquistati dietro prescrizione medica non sono detraibili dalle imposte sul redditi. Lo chiarisce la risoluzione 256 del 20/06/2008 di seguito riportata integralmente.
Risoluzione del 20/06/2008 n. 256
Oggetto:
Interpello ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 212 del 2000. Sig. X – Spese per integratori alimentari – detrazione Irpef per le spese sanitarie – art. 15 del Tuir
Testo:
Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 15 del Tuir e' stato esposto il seguente
QUESITO
L'istante chiede di sapere se puo' essere ammesso a beneficiare della detrazione d'imposta del 19 per cento, prevista dall'art. 15, comma 1, lett. c), del Tuir, per l'acquisto di integratori alimentari assunti a scopo terapeutico su prescrizione di un medico specialista.
Al riguardo, l'istante fa presente che il CAM dell'Agenzia delle Entrate nel 2006 ha fornito una risposta in tal senso, chiarendo che "i prodotti integratori alimentari prescritti da un medico specialistica a scopo curativo possono essere detratti ai sensi dell'art. 15 del Tuir".
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'istante ritiene che gli integratori alimentari assunti a scopo terapeutico prescritti da un medico specialista possano essere equiparati ai medicinali e, come tali, beneficiare della detrazione d'imposta prevista dall'art. 15, comma 1, lett. c), del Tuir.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
La disciplina degli integratori alimentari e' stata armonizzata a livello comunitario dalla direttiva 2002/46/CE del 10 giugno 2002, recepita nel nostro ordinamento dal decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169.
Il decreto n. 169 del 2004 sopra citato trova applicazione per gli integratori alimentari commercializzati come prodotti alimentari e presentati come tali (art. 1, comma 1).
In particolare, il decreto in discussione stabilisce che:
– per integratori alimentari si intendono i prodotti alimentari destinati ad integrare la comune dieta e che costituiscono una fonte concentrata di sostanze nutritive, quali le vitamine e i minerali, o di altre sostanze aventi un effetto nutritivo o fisiologico, in particolare, ma non in via esclusiva, aminoacidi, acidi grassi essenziali, fibre ed estratti di origine vegetale, sia monocomposti che pluricomposti, in forme predosate (art. 2, comma 1);
– l'etichettatura, la presentazione e la pubblicita' non attribuiscono agli integratori alimentari proprieta' terapeutiche ne' capacita' di prevenzione o cura delle malattie umane ne' fanno altrimenti riferimento a simili proprieta'. Nell'etichettatura, nella presentazione e nella pubblicita' degli integratori alimentari non figurano diciture che affermino o sottintendano che una dieta equilibrata e variata non e' generalmente in grado di apportare le sostanze nutritive in quantita' sufficienti (art. 6, commi 2 e 3).
Gli integratori alimentari, la cui commercializzazione e' subordinata ad una procedura di notifica, che si concretizza nella trasmissione al Ministero della Salute (ora Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali) del modello di etichetta impiegato per la commercializzazione, vengono somministrati, sostanzialmente, per cure dirette ad ottimizzare gli apporti nutrizionali e a migliorare le condizioni fisiologiche, senza per questo essere considerati dei medicinali.
In ragione della loro composizione, gli integratori si qualificano, infatti, come prodotti appartenenti all'area alimentare.
Cio' considerato, la scrivente ritiene che l'istante, anche nell'ipotesi in cui provveda all'acquisto di integratori alimentari dietro prescrizione medica, non possa essere ammesso a beneficiare della detrazione d'imposta del 19 per cento, di cui all'art. 15, comma 1, lett. c), del Tuir, riconosciuta esclusivamente per spese mediche e di assistenza specifica (diverse da quelle indicate nell'art. 10, comma 1, lett. b, per spese chirurgiche, per l'acquisto di medicinali, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere.
Le Direzioni Regionali vigileranno affinche' le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.