Le aziende speciali, costituite dai comuni per la gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali, rivestono il carattere di "ente pubblico". Le Aziende Speciali, soddisfano pertanto il requisito soggettivo per l'esenzione iva, richiesto dall'art. 10,n.27 del DPR 633/72 per lo svolgimento di attività di natura socio sanitaria e assistenziale.

Risoluzione 89 del 12/03/2008
Oggetto:
IVA – Trattamento fiscale applicabile alle prestazioni di servizi avente natura socio-sanitaria ed assistenziale rese da aziende speciali.
Testo:
Pervengono richieste di chiarimento in merito al trattamento tributario, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, applicabile ad alcune prestazioni di servizi avente per oggetto attivita' socio-sanitarie ed assistenziali rese dalle aziende speciali.
In particolare, viene chiesto di conoscere se possa applicarsi l'esenzione dall'IVA alle prestazioni, di cui all'articolo 10, n. 27-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, effettuate dalle aziende speciali.
L'articolo 10, n. 27-ter) prevede l'esenzione dall'IVA per "le prestazioni socio sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunita' e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo, rese da organismi di diritto pubblico, di istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste dall'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da enti aventi finalita' di assistenza sociale e da ONLUS".
La normativa di esenzione in esame subordina l'agevolazione alla sussistenza delle seguenti condizioni: 1) deve trattarsi di prestazioni socio sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale in comunita' e simili; 2) dette prestazioni devono essere rese nei confronti di determinate tipologie di soggetti svantaggiati espressamente indicati dalla norma; 3) le medesime prestazioni devono essere rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica o da enti aventi finalita' assistenza sociale e da ONLUS.
La problematica oggetto delle presenti istruzioni riguarda il requisito indicato nel punto 3), ovvero l'individuazione dei soggetti che effettuano le prestazioni di cui al richiamato n. 27-ter) e, in particolare, l'interpretazione dell'espressione "organismi di diritto pubblico" recata dall'anzidetta disposizione.
Al riguardo, si osserva preliminarmente che la norma di esenzione contenuta nel citato articolo 10, n. 27-ter) reca la locuzione "organismi di diritto pubblico" senza ulteriori specificazioni.
Dalla formulazione letterale della norma non emergono, pertanto, elementi che consentono di limitare l'applicazione dell'esenzione alle prestazioni rese solo da determinate tipologie di soggetti pubblici.
Si evidenzia, peraltro, che la stessa direttiva n. 2006/112/CE del 28 novembre 2006 la quale all'articolo 132, n. 1, lettera g), prevede, tra l'altro, che tra le operazioni che gli Stati membri possono esentare sono ricomprese le prestazioni di servizi e le cessioni di beni strettamente connesse con l'assistenza sociale effettuate da "enti di diritto pubblico" o da altri organismi riconosciuti dallo Stato come aventi carattere sociale. Pertanto, dalla formulazione della disposizione nazionale nonche' dal testo della norma comunitaria risulta che l'agevolazione in argomento e' riferita in via generale alle prestazioni dalle stesse norme disciplinate rese, tra gli altri, dagli enti pubblici.
Da quanto sopra consegue che le aziende speciali, costituite ai sensi dell'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e attualmente disciplinate dall'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in quanto si configurano, come peraltro precisato dalla circolare n. 131/E del 16 giugno 1999, quali "enti pubblici", sono riconducibili nella nozione generale di "organismi di diritto pubblico" di cui all'articolo 10, n. 27-ter), del DPR n. 633 del 1972.
Pertanto, le prestazioni di servizi che rivestono la natura socio sanitaria e assistenziale ricomprese nel citato articolo 10, n. 27-ter), effettuate dalle aziende speciali, possono essere ricondotte nell'ambito di esenzione dall'IVA, a nulla rilevando la circostanza che le stesse aziende abbiano per oggetto lo svolgimento di attivita' commerciale.
Le Direzioni Regionali vigileranno affinche' i principi enunciati nella presente risoluzione vengano applicati con uniformita'.