5. SERVIZI DI CENTRALE
Come precisato dall'istante, oltre alle summenzionate operazioni poste in essere nell'ambito dell'attivita' promozionale tra le imprese produttrici e quelle distributrici, vi sono altre operazioni che le predette imprese realizzano con un terzo soggetto, che s'interpone fra le imprese stesse, denominato Centrale/Gruppo d'acquisto.
La Centrale/Gruppo di acquisto, infatti, e' una struttura che nasce per volonta' di piu' aziende distributrici operanti nel medesimo settore (abbigliamento, alimentari, ecc.) che abbiano l'esigenza comune di procedere all'approvvigionamento, presso le imprese produttrici, di materie prime, di beni di consumo o di servizi necessari all'attivita' intrapresa. Come struttura di collegamento tra l'impresa distributrice e l'impresa produttrice, la Centrale d'acquisto, quindi, adempie ad una funzione principale coincidente con l'approvvigionamento di beni e servizi presso le industrie per conto delle proprie associate. Fermo restando il ruolo specifico per il quale nasce detta struttura, si evidenzia, che la Centrale d'acquisto, sulla base degli accordi che intervengono con le imprese produttrici e distributrici, puo' rendere anche altre tipologie di prestazioni di servizi, sia alle societa' associate che alle imprese produttrici, nell'ambito dell'attivita' organizzativa, amministrativa e commerciale. I Servizi di Centrale comprendono dunque tutte le operazioni che intercorrono tra: – la Centrale/Gruppo di acquisto e le imprese distributrici di beni di largo consumo; – tra la Centrale/Gruppo di acquisto e le imprese produttrici dei medesimi beni.
5.1 Presupposto
Costituisce presupposto dei c.d. servizi di centrale l'adempimento di un'obbligazione di fare, nella fattispecie lo svolgimento di attivita' di marketing, organizzativa e amministrativa, da parte della Centrale di acquisto a favore delle imprese produttrici (industria) o distributrici, sulla base di accordi che intervengono tra la Centrale/Gruppo di acquisto e le imprese produttrici e tra la Centrale/Gruppo di acquisto e le imprese distributrici. Il compenso e' quindi condizionato al realizzarsi di un'obbligazione di fare da parte della Centrale Acquisti nei confronti dell'industria o delle imprese associate.
5.2 Operazioni che possono essere definite: "servizi di centrale "
a) Attivita' commerciale e marketing:
1. coordinamento e/o governo centralizzato dell'inserimenti/lancio prodotti;
2. gestione centralizzata listini;
3. gestione centralizzata calendario operazioni promozionali a livello nazionale;
4. attivita' controllo esecuzione attivita' concordate;
5. intervento su mandanti inadempienti;
6. implementazione e controllo attivita' definite nell'accordo quadro e altre (controllo e sensibilizzazione su applicazione listini, raggiungimento target fatturato).
b) Attivita' organizzativa:
1. organizzazione e coordinamento commissioni commerciali per incontri con le imprese mandanti;
2. messa a disposizione uffici con servizio telefonico, fax, fotocopiatrice, sale riunioni, con servizio pranzo; 3. predisposizione documentazione e presentazioni varie.
c) Attivita' amministrativa:
1. stesura accordo quadro;
2. divulgazione alle singole imprese delle attivita' definite con lo stesso;
3. divulgazione altre informative su altri accordi e tematiche;
4. effettuazione conteggi dati acquisto dei singoli mandanti sui singoli fornitori;
5. effettuazione controlli dati acquisto dei singoli mandanti sui singoli fornitori;
6. raccolta dati ed elaborazione statistiche commerciali (venduto).
5.3 Determinazione dei compensi
Il compenso per questo tipo di servizi puo' essere determinato in misura fissa o in misura percentuale (sul fatturato sviluppato dalle societa' mandanti, soci o associati).
5.4 Modalita' di fatturazione, aliquota IVA applicabile
I corrispettivi pattuiti per questi servizi devono essere fatturati dal prestatore con l'applicazione dell' IVA nella misura ordinaria del 20 per cento. La fattura deve essere emessa dal soggetto che ha effettuato il servizio ovvero Centrale / Gruppo di acquisto e contenere, analogamente a quanto precisato nel paragrafo 3.4 con riferimento alle attivita' promozionali svolte dalle aziende distributrici nei confronti delle produttrici, gli elementi di cui all'art. 21, c. 2, del DPR 633/1972 e i riferimenti all'accordo sulla base del quale vengono fornite le prestazioni di servizi. Possono tuttavia verificarsi casi in cui, sebbene il servizio sia prestato dalla Centrale di acquisto, la relativa fattura venga emessa ai sensi dell'art. 21, comma 1, primo periodo, da un terzo, ovvero, una da societa' delegata alla rappresentanza di uno specifico sotto-raggruppamento. In questa circostanza la delega deve risultare da atto scritto. Normalmente questo tipo di fatturazione avviene con riferimento a un tariffario servizi anche se l'accordo prevede l'impegno per una percentuale sul fatturato annuale. E' pertanto utile che l'addebito avvenga sempre indicando la dicitura "acconto" e "salvo conguaglio". Il conguaglio sara' in questo caso un conguaglio di tipo tariffario e a consuntivo di fatturato e potra' essere addebitato in misura fissa con un unico documento che indichi (almeno in allegato) la base dell'accordo (fatturato effettivo e percentuale concordata), gli acconti gia' corrisposti, il residuo. E' raccomandabile che l'importo a conguaglio non superi il 20 per cento del totale. 5.5 Documenti da conservare ai fini di tutela fiscale Per ciascuna singola fattura, relativa a prestazioni di servizi rese dalla Centrale / Gruppo d'acquisto, registrata dal fornitore e prodotta secondo le specifiche sopra indicate deve essere quindi reperibile: . l'accordo "quadro", ovvero il documento contenente le condizioni che regolano i rapporti commerciali tra le imprese produttrici e distributrici; . in presenza di un accordo quadro "generico", che non individui nel dettaglio le attivita' promozionali da svolgere (il "calendario promozionale"), l'accordo integrativo con i dettagli delle attivita' effettivamente concordate (Piano Promozionale); . qualunque altra documentazione / attestazione, a prescindere dal formato, che comprovi l'attivita' di servizio effettuata dalla Centrale di acquisto.