Scade il 31/12/2007 il termine per comunicare all'Agenzia delle Entrate il rinnovo dell'opzione per la trasparenza fiscale operata nel 2004. Il medesimo termine riguarda anche le società che intendono per la prima volta avvalersi del regime della trasparenza. L'opzione deve essere esercitata, oltre che dalla societa' partecipata, anche da tutti i soci che devono comunicarla alla societa' partecipata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. L'opzione si considera perfezionata quando viene trasmessa dalla societa' partecipata all'Agenzia delle Entrate.
Sull'argomento segnaliamo la recene circolare dell'Agenzia delle Entrate che ha ritenuto valida l'opzione anche in assenza della raccomandata dei soci alla partecipata nel caso di una società unipersonale, posto che in tal caso,anche in assenza della raccomandata da parte del socio unico alla societa', si possa considerare soddisfatta la condizione di cognizione da parte della societa' della volonta' dell'unico socio di optare per la tassazione per trasparenza.
Fonte: Risoluzione n. 361 del 11/12/2007
Oggetto:
Istanza di interpello – Art. 115 del D.P.R. n. 917 del 1986 – Efficacia opzione per la trasparenza fiscale – Alfa
Testo:
La Direzione Regionale … ha trasmesso un'istanza di interpello formulata ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, dalla societa' Alfa concernente il corretto trattamento fiscale della fattispecie di seguito descritta.
Quesito
La societa' Alfa (di seguito, in breve, la "Societa'") premette che in data … ha presentato presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio di …, la comunicazione relativa al regime di tassazione per trasparenza nell'ambito delle societa' di capitali di cui al DM 23/04/2004, con ricevuta regolarmente protocollata. Trattandosi di societa' unipersonale, e quindi con socio unico, la societa' istante ha effettuato la comunicazione relativa al regime di trasparenza senza effettuare la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento dal socio alla societa', ritenendola superflua. Cio' premesso, atteso che il mancato invio della raccomandata non pare sia previsto tra le cause di perdita di efficacia dell'opzione dall'art. 6 del DM 23/04/2004, l'istante chiede se l'opzione possa essere considerata valida ai fini dell'ingresso nel regime della trasparenza. Qualora l'opzione per il regime della trasparenza non fosse ritenuta validamente esercitata, l'interpellante fa, inoltre, rilevare che si porrebbe il problema di come poterla annullare ed effettuarne una nuova validamente nel corrente esercizio, posto che nella risoluzione n. 142 del 21/06/2007 e' stato affermato che "le attuali procedure telematiche non consentono l'invio di un'opzione correttiva della precedente". Soluzione prospettata L'interpellante ritiene che nel caso prospettato la raccomandata del socio unico possa essere considerata superflua e che, in ogni caso, l'invio della raccomandata tra soci e societa' sia una vicenda meramente interna alla societa', non essendo oggetto di esteriorizzazione all'Agenzia, e pertanto pare ragionevole sostenere che abbiano valenza solo nei rapporti tra societa', soci e legale rappresentante. Parere dell'Agenzia delle Entrate L'articolo 4 del decreto ministeriale 23 aprile 2004 prevede che "l'opzione deve essere esercitata, oltre che dalla societa' partecipata, anche da tutti i soci che devono comunicarla alla societa' partecipata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. L'opzione si considera perfezionata quando viene trasmessa dalla societa' partecipata all'Agenzia delle Entrate entro il primo dei tre periodi di imposta di sua efficacia con le modalita' indicate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia stessa". Con circolare 22 novembre 2004, n. 49/E, e' stato precisato che l'esercizio dell'opzione deve essere effettuato, oltre che dalla partecipata, anche dai soci, mediante l'invio alla societa' partecipata di una raccomandata con ricevuta di ritorno contenente la volonta' di optare per il regime della trasparenza (comma 1, primo periodo), il decreto ministeriale non stabilisce gli specifici contenuti della comunicazione essendo sufficiente che dalla medesima si evinca inequivocabilmente la volonta' della societa' di optare per la tassazione per trasparenza di cui all'art. 115 del nuovo TUIR (cfr. punto 2.7). Anche al successivo punto 3.7 la citata circolare prevede che il richiamo effettuato dall'ultimo comma dell'articolo 14 del decreto ministeriale, rende applicabile anche nei confronti delle Srl, le norme sulle comunicazioni a carico delle societa' di capitali di cui all'articolo 115 del TUIR. Pertanto, anche con riguardo alle societa' a ristretta base partecipativa, e' necessario che: – il socio manifesti la propria volonta' di optare per il regime della trasparenza, mediante invio alla partecipata di una raccomandata con ricevuta di ritorno; – la partecipata comunichi all'Agenzia delle Entrate l'esercizio dell'opzione per il regime della trasparenza. Anche nel caso di societa' a ristretta base societaria e' stato, dunque, previsto l'obbligo dell'invio della raccomandata da parte dei soci alla societa'. Nel caso prospettato, pertanto, anche se e' stata fatta la comunicazione telematica, l'opzione non sarebbe stata validamente espressa e il contribuente non potrebbe accedere al regime di tassazione per trasparenza. Tuttavia, occorre evidenziare che, nel caso in esame, la societa' interpellante e' Srl a socio unico e che tale unico socio e' anche amministratore unico della stessa. Ne discende che se la previsione di una raccomandata e' stata posta per mettere in condizione la societa' di conoscere la volonta' dei soci di optare per la tassazione per trasparenza senza ombra di dubbio, in tal caso le particolari circostanze inducono a ritenere soddisfatta l'esigenza di pubblicita' sottesa a tale disposizione. Mentre nelle societa' con piu' di un socio, essendo necessaria per mettere in condizione la societa' di conoscere la volonta' dei soci di optare per la tassazione per trasparenza, la raccomandata si rende di fatto indispensabile, anche per consentire al legale rappresentante di dare corso alla comunicazione all'Agenzia, nelle societa' ad unico socio essendo evidente la coincidenza della volonta' dell'unico socio con quella della societa', viene meno l'esigenza di trasparenza sottesa a tale procedura. Nel caso di specie, dunque, si ritiene che, anche in assenza della raccomandata da parte del socio unico alla societa', si possa considerare soddisfatta la condizione di cognizione da parte della societa' della volonta' dell'unico socio di optare per la tassazione per trasparenza. La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza d'interpello presentata alla Direzione regionale …., e' resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.