I redditi conseguiti nello svolgimento dell'incarico di commissario ad acta, a seguito di giudizio di ottemperanza, è assimilabile ai redditi di lavoro dipendente.
Il ricorso in ottemperanza ha lo scopo di consentire che il giudicato trovi piena attuazione. A tal fine l'art. 70 del D.lgs. n 546 del 1992 attribuisce alle commissioni tributarie il potere di sostituirsi all'amministrazione inerte nell'adozione dei provvedimenti necessari al fine di assicurare l'adempimento dell'obbligo dell'autorita' amministrativa di conformarsi al giudicato.
I compensi che derivano dall'esercizio di una pubblica funzione devono qualificarsi redditi assimilati al lavoro dipendente, tranne che nell'ipotesi in cui i soggetti che li percepiscono siano professionisti o imprenditori, in questo ultimo caso sono da considerarsi redditi di lavoro autonomo o di impresa.
Pertanto nel caso i redditi possano essere assimilati al lavoro dipendente non è dovuta l'iscrizione alla gestione separata INPS.
Risoluzione 88 del 12/03/2008
Oggetto:
richiesta parere – IRPEF – obbligo contribuzione gestione separata-IRPEF-commissari ad acta- compensi- DPR 22 dicembre 1986, n. 917.
Testo:
QUESITO
La Direzione regionale ha chiesto di conoscere il trattamento fiscale, ai fini IRPEF, dei compensi, di cui all' art. 57 del DPR del 30.05.2002 n. 115, percepiti dai commissari ad acta nominati, in sede di giudizio di ottemperanza, dalle commissioni tributarie, ai sensi dell'art. 70 del D.lgs. 31 dicembre 1992, n 546.
Il quesito rileva anche al fine di stabilire se i soggetti in questione debbano ritenersi obbligati all'iscrizione alla cassa separata INPS come lavoratori autonomi occasionali, nel caso in cui gli incarichi conferiti diano luogo al pagamento di un importo superiore a euro 5000 annui.
Alcuni commissari ad acta infatti nominati tra il personale amministrativo delle commissioni tributarie hanno contestato la richiesta di iscrizione alla gestione separata INPS, sostenendo che il commissario, svolgendo funzioni di ausiliario del giudice, non svolge attivita' di collaborazione occasionale. Secondo tale tesi in questo tipo di incarico non sarebbero determinati l'inizio e la fine dell'attivita', elementi indispensabili per presentare domanda di iscrizione all'istituto previdenziale.
Inoltre i compensi dati ai giudici componenti le commissioni vengono qualificati come gettoni di presenza e assoggettati ad IRPEF come redditi assimilati al lavoro dipendente. Quindi per analogia anche i compensi destinati agli ausiliari dovrebbero seguire lo stesso trattamento fiscale e previdenziale.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'istante non prospetta alcuna tesi.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Al riguardo si osserva che ai sensi dell'art. 70 del D.lgs. n 546 del 1992, e' stato introdotto per l'esecuzione delle sentenze del giudice tributario, il giudizio di ottemperanza, rispetto al quale sono competenti a decidere le Commissioni Tributarie medesime.
Sulla base della disposizione citata, nell'ambito di detto giudizio la Commissione tributaria adita "adotta con sentenza i provvedimenti indispensabili per l'ottemperanza in luogo del ministero delle finanze o dell'ente locale che li ha omessi e nelle forme amministrative per essi prescritti dalla legge, attenendosi agli obblighi risultanti espressamente dal dispositivo della sentenza e tenuto conto della relativa motivazione. Il collegio, se lo ritiene opportuno, puo' delegare un proprio componente o nominare un commissario al quale fissa un termine congruo per i necessari provvedimenti attuativi e determina il compenso a lui spettante secondo le disposizioni della legge 8 luglio 1980, n. 319 e successive modificazioni e integrazioni" (attualmente D.P.R del 30 maggio 2002, n 115 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia").
Per la misura di detti onorari, l'art. 50 del DRR n. 115 del 2002 richiamato dispone che occorre tener conto delle tariffe professionali esistenti contemperate con al natura pubblicistica dell'incarico.
Al riguardo va rilevato che il ricorso in ottemperanza ha lo scopo di consentire che il giudicato trovi piena attuazione. A tal fine l'art. 70 del D.lgs. n 546 del 1992 attribuisce alle commissioni tributarie il potere di sostituirsi all'amministrazione inerte nell'adozione dei provvedimenti necessari al fine di assicurare l'adempimento dell'obbligo dell'autorita' amministrativa di conformarsi al giudicato. Le Commissioni possono intervenire direttamente oppure delegando un proprio componente o un commissario ad acta. Il commissario deriva i suoi poteri pertanto dal giudice dell'ottemperanza e cio' ha indotto la prevalente giurisprudenza ad attribuirgli natura giurisdizionale in quanto ausiliario del giudice. Egli svolge pertanto, quale ausiliario del giudice, una pubblica funzione e assume le responsabilita' attinenti a detta funzione come qualsiasi pubblico funzionario. Solitamente il commissario ad acta e' scelto tra i funzionari dell'amministrazione resasi inadempiente e i suoi atti, anche se presentano la forma di atti amministrativi, sostanzialmente sono atti giurisdizionali.
Va rilevato inoltre che l'art. 57 del DPR n 115 del 2002 stabilisce che al commissario ad acta si rende applicabile la disciplina prevista per gli ausiliari del magistrato per quanto riguarda l'onorario, le indennita', le spese di viaggio e per le spese sostenute per l'adempimento dell'incarico.
In tale contesto si ritiene che ai compensi percepiti dai commissari ad acta nominati dai giudici tributari, deve essere applicata la disposizione prevista dall'art. 50, comma 1, lett. f), del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, secondo cui costituiscono redditi assimilati al lavoro dipendente le indennita', i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni sempre che le prestazioni non siano rese da soggetti che esercitano abitualmente un'arte o una professione e non siano state effettuate nell'esercizio di impresa commerciale, nonche' i compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie, ai giudici di pace e agli esperti del tribunale della sorveglianza, ad esclusione di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato.
In particolare si e' dell'avviso che nel caso rappresentato sia applicabile la prima parte dell'art. 50, lettera f) secondo cui, in linea generale, i compensi che derivano dall'esercizio di una pubblica funzione devono qualificarsi redditi assimilati al lavoro dipendente, tranne che nell'ipotesi in cui i soggetti che li percepiscono siano professionisti o imprenditori (cfr. risoluzione n. 68 del 2004). In tale ultima evenienza, infatti, il relativo reddito viene attratto ai fini tributari nella categoria dei redditi di lavoro autonomo o d'impresa.