Istiuito il codice tributo 1664 per il recupero delle somme erogate dai sostituti di imposta a titolo di Bonus Straordinario per le famiglie.

Di seguito il testo della risoluzione circa le modalità di corretta compilazione del modello f24.

Risoluzione n. 33 del 4 febbraio 2009 

Oggetto:
Istituzione del codice tributo per il recupero da parte dei sostituti d'imposta, mediante modello F24, delle somme erogate a titolo di bonus straordinario per famiglie, lavoratori, pensionati e non autosufficienza ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, nella legge del 28 gennaio 2009, n. 2
Testo:
L'articolo 1, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni nella legge del 28 gennaio 2009, n. 2, ha previsto un bonus straordinario, per il solo anno 2009, per famiglie, lavoratori, pensionati e non autosufficienza.
I criteri di attribuzione del bonus, le modalita' di erogazione e di recupero delle somme corrisposte dai sostituti d'imposta sono specificatamente definiti nello stesso articolo 1.
In particolare, al fine di consentire ai sostituti d'imposta il recupero degli importi erogati ai sensi dei commi 8 e 14, attraverso l'istituto della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si istituisce il seguente codice tributo:
"1664" – denominato "Recupero da parte dei sostituti d'imposta delle somme erogate a titolo di bonus straordinario 2009 alle famiglie, di cui all'art. 1, D.L. 185/2008".
In sede di compilazione del modello di versamento F24, il codice tributo e' esposto nella "Sezione Erario" in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati". Inoltre, nella colonna "rateazione/regione/prov./mese rif." e' indicato il mese in cui e' stato erogato il bonus, espresso nella forma "00MM", mentre il campo "anno di riferimento" e' valorizzato con l'anno in cui e' avvenuta l'erogazione del bonus, espresso nella forma "AAAA".
Le somme compensate utilizzando il suddetto codice tributo non concorrono al limite di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Si precisa che l'efficacia operativa di tale codice tributo decorre dal quinto giorno lavorativo successivo alla data della presente risoluzione.

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