Solo le spese strettamente connesse all'intervento che assicura il risparmio energetico possono usufruire della detrazione del 55%.
Le opere sono rateizzabili purchè i pagamenti finiscano entro il 2010.
Risoluzione n. 283 del 07/07/2008
Risoluzione del 07/07/2008 n. 283
Oggetto:
Interpello ai sensi dell'art. 11 della legge n. 212 del 2000 Detrazione del 55 per cento per spese relative ad interventi di risparmio energetico. Art. 1, comma 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Testo:
Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 1 comma 347 della L n. 296 del 2006, e' stato esposto il seguente
Q U E S I T O
L'istante segnala che e' intenzionato ad acquistare un appartamento in un edificio esistente, nel quale intende rifare tutti i pavimenti, nonche', essendo venuto a sapere dell'opportunita' offerta dal comma 347 della legge finanziaria 2007, provvedere alla sostituzione dell'impianto esistente, funzionante a radiatori e caldaia a gas, con un impianto radiante a pavimento, che consentirebbe di portare in detrazione il 55 per cento delle spese da sostenere. In particolare, a parere dell'istante in base al dettato del D.M. 19 febbraio 2007, art. 3, comma 1, lett. c), punto 2), e' possibile fruire della detrazione del 55% in relazione a tutte le spese concernenti il rifacimento dei pavimenti. Piu' precisamente, vengono indicate le seguenti spese:
– manodopera dismissione del vecchio pavimento;
– carico e trasporto in discarica piu' oneri discarica per smaltimento materiale demolizione vecchio pavimento;
– fornitura e posa in opera di tutti i materiali/componenti l'impianto radiante;
– fornitura e posa in opera delle tubazioni e relative coibentazioni dalla caldaia ai collettori;
– fornitura e posa in opera del massetto necessario per l'impianto radiante; – fornitura e posa in opera dei nuovi mattoni;
– fornitura e posa in opera dei battiscopa;
– spese del falegname per accorciare l'altezza delle porte interne in legno per adeguamento all'altezza del nuovo pavimento (piu' alto per la presenza dell'impianto radiante);
– eventuale tinteggiatura delle pareti se queste saranno sporcate a seguito dei lavori.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
Vengono prospettate le seguenti soluzioni:
1) le spese elencate, in generale, che siano strettamente attinenti alla realizzazione dell'impianto radiante (il tutto fatturato e pagato con bonifico), possono essere portate in detrazione al 55 per cento;
2) in caso di ritardato inizio dei lavori (a cavallo tra 2008 e 2009) e' possibile portare in detrazione nel 2008 parte delle spese, quelle effettivamente sostenute nel 2008, detraendo nel 2009 quelle di completamento sostenute nel 2009;
3) e' possibile pagare gli importi delle fatture a rate, sempre con bonifico, frazionando gli importi da pagare alle maestranze in rate alle quali corrisponderanno delle fatture parziali pagate con bonifici.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
La detrazione per gli interventi di risparmio energetico e' stata introdotta, nel nostro ordinamento tributario, dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 – Legge finanziaria 2007 – art. 1, commi da 344 a 349. Sulla base della originaria formulazione della normativa la detrazione era limitata al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007. Successivamente, con l'art. 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'ambito agevolativo e' stato esteso anche alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2010. Ai sensi della normativa vigente, gli interventi di risparmio energetico per i quali e' disposta l'agevolazione sono suddivisi in n. 4 categorie a ciascuna delle quali corrisponde uno specifico importo massimo detraibile – da Euro 30.000 a Euro 100.000.
Per quanto concerne le modalita' di fruizione del beneficio, si rammenta che, relativamente agli interventi effettuati a far data dal 1 gennaio 2008, la detrazione puo' essere ripartita, secondo il disposto recato dall'art. 1, comma 20, lett. b), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in un numero di rate, di pari importo, compreso tra tre e dieci, a scelta irrevocabile del contribuente da operarsi nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui la spesa e' stata sostenuta.
L'art. 4, comma 1-bis, del Decreto interministeriale 19 febbraio 2007, recante le disposizioni di attuazione relative alle detrazioni per le spese di riqualificazione energetica, come modificato dal D.M. 26 ottobre 2007 e coordinato con il D.M. 7 aprile 2008, indica gli adempimenti che il soggetto, che intende avvalersi dell'agevolazione fiscale, deve porre in essere per le spese sostenute a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2008, ivi comprese quelle concernenti la prosecuzione di interventi iniziati nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007.
Al riguardo, con riferimento alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione ovvero con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia, il beneficiario deve:
– acquisire l'asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza dell'intervento ai requisiti richiesti dalla legge;
– acquisire e trasmettere all'ENEA, entro 90 giorni dalla fine dei lavori:
1. i dati contenuti nell'attestato di certificazione energetica, ovvero nell'attestato di qualificazione energetica avvalendosi dello schema di cui all'allegato A del decreto, prodotto da un tecnico abilitato, che puo' essere anche il medesimo tecnico che produce l'asseverazione;
2. la scheda informativa, di cui all'allegato E al decreto, relativa agli interventi realizzati.
– effettuare il pagamento delle spese mediante bonifico bancario o postale;
– conservare ed esibire, eventualmente, in caso di previa richiesta degli uffici finanziari, la ricevuta della trasmissione all'Enea, le fatture o le ricevute fiscali o altra idonea documentazione comprovante le spese.
Cio' premesso, avuto riguardo al quesito posto dall'istante si precisa quanto segue.
La detrazione per le spese sostenute per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale e' disciplinata al comma 347 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che, per tale tipologia di interventi, fissa il valore massimo di detrazione in 30.000 euro.
Ai fini della individuazione dei predetti interventi occorre fare riferimento all'art. 1, comma 5, del decreto, che li individua in quelli di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione nonche', a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2008, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia e contestuale messa a punto ed equilibratura del sistema di distribuzione.
Elementi caratterizzanti gli interventi in esame, pertanto, sono:
– la sostituzione di impianti preesistenti;
– l'installazione di caldaie a condensazione ovvero di impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza o di impianti geotermici a bassa entalpia.
Conseguentemente, non risultano agevolabili l'installazione di sistemi di climatizzazione invernale in edifici che ne erano sprovvisti, cosi'come pure la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con generatori di calore che, sia pure ad alto rendimento, siano diversi da quelli espressamente individuati dalla norma.
Prescindendo dalle caratteristiche tecniche e di rendimento che i predetti impianti devono possedere ai fini del riconoscimento dell'asseverazione, la cui individuazione e' operata dall'art. 9 del decreto 19 febbraio 2007, e successive modificazioni, occorre tenere presente che l'agevolazione puo' riguardare, ai sensi dell'art. 3 del predetto decreto, lo smontaggio e la dismissione dell'impianto di climatizzazione invernale esistente, parziale o totale, la fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d'arte, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, nonche' con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia.
Al riguardo, con la circolare n. 36 del 31 maggio 2007 la scrivente ha precisato che "tra le spese ammesse alla detrazione del 55% possono ritenersi comprese anche quelle sostenute per le opere edilizie funzionali alla realizzazione dell'intervento di risparmio energetico". Sulla base delle predette considerazioni, pertanto, non tutte le spese programmate dall'istante possono fruire della detrazione di cui all'art. 1, comma 347, della legge n. 296 del 2006, bensi' solo quelle strettamente connesse alla realizzazione dell'intervento che assicura il risparmio energetico.
Peraltro, l'individuazione delle spese connesse deve essere effettuata da un tecnico abilitato, ed esula dalle competenza esercitabili dalla scrivente in sede di interpello.
In relazione ai criteri sopra indicati, si ritiene, a titolo di esempio, che, nel caso in esame, la detrazione non compete con riferimento alle spese di rifacimento di tutti i pavimenti ne' per quelle sostenute per la dismissione del vecchio pavimento o per lo smaltimento del materiale relativo al vecchio pavimento.
Si fa presente, peraltro, che in relazione alle spese per cui non compete la detrazione del 55 per cento il contribuente potra' fruire, ove ricorrano le condizioni previste dalla normativa, della detrazione del 36 per cento delle spese di ristrutturazione, di cui all'art. 1 della legge n. 449 del 1997 e successive modificazioni.
Per quanto concerne il quesito concernente le modalita' di fruizione della detrazione, relativamente ai lavori per i quali il contribuente non e' ancora in possesso della documentazione in quanto trattasi di interventi in corso di realizzazione – come nel caso in cui i lavori siano eseguiti a cavallo fra il periodo di imposta 2008 e 2009 – si fa presente che il comma 1-quater, dell'art. 4, del decreto di attuazione stabilisce che la detrazione spetta comunque nel periodo di imposta in cui la spesa e' sostenuta, a condizione che il contribuente attesti che i lavori non sono ancora ultimati. Resta inteso che, ricorrendo tale ipotesi, nell'anno 2008 la detrazione puo' riguardare unicamente le spese effettivamente sostenute in tale annualita'.
Infine, per quanto concerne l'ipotesi in cui il contribuente sostenga le spese pagando a rate, la scrivente ritiene che tale modalita' di pagamento non ostacoli il riconoscimento dell'agevolazione a condizione che i pagamenti rateali siano effettuati mediante bonifico bancario o postale, negli anni di vigenza della disposizione agevolativa (entro il 2010).
Le Direzioni Regionali vigileranno affinche' i principi enunciati nella presente risoluzione vengano applicati con uniformita'.