"il decreto di liquidazione dei compensi emanato nei confronti del difensore d'ufficio e' esente da imposta di registro, bolli e spese, e che detti compensi assumono rilevanza ai fini IVA"
Risoluzione del 26/06/2008 n. 267
Risoluzione del 26/06/2008 n. 267
Oggetto:
Istanza di interpello – Sig. XY – Articolo 11 della legge n. 212 del 2000 – Trattamento fiscale del decreto di liquidazione dei compensi a favore del difensore d'ufficio – recupero dei crediti professionali nei confronti dell'assistito irreperibile
Testo: Con istanza di interpello n. 954-242/2008, presentata ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, e' stato esposto il seguente
QUESITO
A seguito di un'attivita' difensiva prestata in qualita' di difensore d'ufficio, nell'ambito di un procedimento penale, l'istante ha presentato richiesta di liquidazione dei compensi alla competente autorita' giudiziaria senza esperire preventivamente la procedura esecutiva di recupero del proprio onorario, a causa della irreperibilita' del cliente.
Avverso il rigetto della predetta istanza l'interpellante ha proposto opposizione accolta dal giudice che gli ha liquidato gli onorari dovuti.
Cio' posto, l'interpellante chiede chiarimenti in ordine al trattamento fiscale applicabile al decreto di liquidazione dei compensi emanato dal giudice a seguito della sua attivita' di difensore d'ufficio, ed in particolare chiede se, in riferimento alla fattispecie in commento, rilevino le precisazioni contenute nella risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 21 settembre 2007, n. 260.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'interpellante ritiene che sarebbe contra ius porre a carico del difensore d'ufficio il pagamento dell'imposta di registro su un decreto di liquidazione dei compensi.
Non rilevano, pertanto, nel caso di specie le precisazioni fornite con la risoluzione n. 260 del 2007 , trovando, invece, applicazione quanto disposto dall'articolo 32 delle Disposizioni di Attuazione al Codice di Procedura Penale.
PARERE DELLA DIREZIONE
In via preliminare si osserva che con la risoluzione n. 260 del 2007 e' stato precisato che nei procedimenti di opposizione ai decreti di pagamento, previsti dagli articoli 84 e 170 del Testo Unico sulle spese di giustizia, approvato con DPR 30 maggio 2002, n. 115, il provvedimento conclusivo e' soggetto a registrazione in termine fisso e l'imposta e' dovuta con applicazione dell'aliquota del 3 per cento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9 della Tariffa parte prima, allegata al Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al DPR 26 aprile 1986, n. 131 (TUR).
Con la medesima risoluzione e' stato altresi' precisato che l'imposta di registro in misura proporzionale non si applica nel caso in cui il decreto di pagamento opposto riguardi "…corrispettivi o prestazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 40 del Testo Unico dell'imposta di registro…".
Atteso cio', si osserva che il caso rappresentato con l'interpello in esame si caratterizza, rispetto alla fattispecie esaminata con la risoluzione n. 260 del 2007 , per la circostanza che il decreto di liquidazione emanato dal giudice riguarda gli onorari spettanti al difensore d'ufficio per il recupero dei crediti professionali nei confronti del proprio assistito resosi irreperibile.
Tanto premesso, ai fini dell'individuazione del regime tributario applicabile alla fattispecie in esame si precisa che l'attivita' del difensore d'ufficio rientra tra le prestazioni di servizio rilevanti ai fini dell'IVA.
In tale caso, l'applicazione del principio di alternativita' Iva/registro, contenuto nell'articolo 40 del TUR, comporta che per le prestazioni di servizi soggette ad IVA si applica l'imposta di registro in misura fissa.
Peraltro, si osserva che l'articolo 32, comma 1, delle Disposizioni di Attuazione del Codice di Procedura Penale, con riguardo al recupero crediti dei difensori d'ufficio, dispone che: "Le procedure intraprese per il recupero dei crediti professionali vantati dai difensori d'ufficio nei confronti degli indagati, degli imputati e dei condannati inadempienti sono esenti da bolli, imposte e spese".
Cio' detto, va rilevato che l'ambito applicativo dell'esenzione di cui all'articolo 32, comma 1, delle Disposizioni di Attuazione del Codice di Procedura Penale non si estende anche nei riguardi dell'IVA, imposta avente natura comunitaria.
In conclusione, alla luce di quanto precede, si ritiene che il decreto di liquidazione dei compensi emanato nei confronti del difensore d'ufficio e' esente da imposta di registro, bolli e spese, e che detti compensi assumono rilevanza ai fini IVA.
La presente viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto ministeriale 26 aprile 2001, n. 209, in risposta all'istanza di interpello presentata.
Le Direzioni Regionali vigileranno affinche' le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.