Risoluzione 39 dell' 8 febbraio 2008

Oggetto:

Istanza di interpello -ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Interpretazione dell'art. 3 della legge n. 206 del 3 agosto 2004 – applicazione benefici fiscali in caso titolarita' di piu' trattamenti pensionistici

 Testo:

Con l'interpello specificato in oggetto e' stato esposto il seguente

QUESITO

ALFA, ha chiesto chiarimenti in merito alla corretta applicazione dei benefici previdenziali e fiscali introdotti dalla legge 3 agosto 2004, n. 206, avente ad oggetto "nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice", cosi' come modificata dall'art. 1, commi 794, 795 e 1270, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. ALFA ha premesso che: . l'art. 3, comma 1, della legge n. 206 del 2004, come modificato dall'art. 1, commi 794 e 795, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, riconosce a tutti coloro che hanno subito un'invalidita' permanente di qualsiasi entita' o grado della capacita' lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per pari durata, l'anzianita' pensionistica maturata, la misura della pensione, nonche' il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente; . per quanto concerne il regime fiscale da riservare ai trattamenti pensionistici presi in considerazione dalla disposizione sopra citata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge n. 206 del 2004, compete l'esenzione dall'IRPEF sull'intera pensione, cosi' come precisato dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 luglio 2007. Cio' posto, ALFA ha fatto presente di avere ricevuto da parte di soggetti titolari di piu' trattamenti pensionistici diretti, erogati da enti diversi, richieste finalizzate ad ottenere il beneficio di cui sopra in relazione a tutti i detti trattamenti. In particolare, e' stato esaminato il caso di un soggetto che, quale genitore superstite di vittima dell'evento terroristico di Nassirya, ha ottenuto i benefici – sia di maggiorazione contributiva che di esenzione totale IRPEF – sul trattamento diretto erogato da BETA ed ha chiesto analoghi benefici su altro trattamento erogato da questo Istituto. Nel particolare caso sopra esposto ALFA ha ritenuto che il riconoscimento del beneficio relativo all'aumento figurativo di 10 anni possa essere attribuito una sola volta e sul trattamento pensionistico diretto che comporti al beneficiario il trattamento piu' favorevole sia in termini di importo di pensione che in termini di regime fiscale. Per quanto concerne il trattamento fiscale da applicare alla pensione sulla quale non verranno attribuiti i benefici stabiliti dall'art. 3, comma 1, l'ente istante chiede di conoscere se anche detta pensione possa beneficiare del particolare regime fiscale riservato ai trattamenti pensionistici presi in considerazione dal piu' volte menzionato art. 3.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE ALFA

 non prospetta alcuna soluzione.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

La legge 3 agosto 2004, n. 206, prevede misure agevolative di natura economica, previdenziale e fiscale, che si applicano "a tutte le vittime degli atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, compiuti sul territorio nazionale o extranazionale, se coinvolgenti cittadini italiani, nonche' ai loro familiari superstiti" (art. 1, comma1). L'art. 3, comma 1, della legge in esame riconosce a tutti coloro che hanno subito un'invalidita' permanente di qualsiasi entita' o grado della capacita' lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per pari durata, l'anzianita' pensionistica maturata, la misura della pensione, nonche' il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente. Per quanto concerne il regime fiscale da riservare ai trattamenti pensionistici presi in considerazione dalla disposizione sopra citata, si fa presente che, ai sensi dell'art. 3, comma 2, compete l'esenzione dall'IRPEF sull'intera pensione. Cio' posto, e con particolare riferimento al caso in cui un soggetto sia titolare di piu' trattamenti pensionistici erogati da enti diversi, e' opportuno premettere che si ritiene di poter condividere quanto precisato dall'ente istante in merito alla possibilita' di riconoscere il beneficio relativo all'aumento figurativo di 10 anni una sola volta e sul trattamento pensionistico diretto che comporti al beneficiario il trattamento piu' favorevole sia in termini di importo di pensione che in termini di regime fiscale. Tanto premesso, e considerato che ad avviso della scrivente i benefici previdenziali e fiscali previsti dalla normativa sopra citata sono necessariamente inscindibili, si ritiene che l'esenzione dall'IRPEF, di cui all'art. 3, comma 2, torni applicabile unicamente sul trattamento pensionistico al quale e' stato riconosciuto l'aumento figurativo di 10 anni di versamenti contributivi.

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