L'Agenzia delle Entrate con la risoluzione 175/E del 20/07/2007, riconosce la possibilità di applicare l'iva agevolata al 4%, per l'acquisto di ausili informatici, anche nel caso in cui l'acquisto non sia effettuato dal soggetto portatore di handicap. L'agenzia osserva infatti che nel caso di strumentazione utilizzabile unicamente da soggetti diversamente abili, non sarà necessario produrre la certificazione sanitaria per ottenere l'aliquota ridotta.
…."ove gli ausili informatici che il Liceo intende acquistare rappresentino beni che per le loro specifiche caratteristiche tecniche possono essere utilizzati unicamente ed esclusivamente da soggetti non vedenti, non sussistendo incertezze in merito alla loro funzione di sostegno al disabile, si renderà applicabile l'aliquota Iva agevolata del 4 per cento senza la necessità di acquisire alcuna certificazione sanitaria."…….
Ris. n. 175/E del 20 luglio 2007.
Agenzia delle entrate – Dir. normativa e contenzioso
Quesito
L'istituto per ciechi Alfa si occupa della formazione professionale dei
privi di vista e si sta dotando, al fine di aggiornare la sua attività
didattica, di nuovi e più moderni ausili informatici.
Chiede, pertanto, di conoscere se l'acquisto dei predetti ausili possa
essere assoggettato ad aliquota iva agevolata al 4 per cento.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L'istante sostiene che l'acquisto degli ausili informatici sia
assoggettabile ad aliquota Iva agevolata al 4 per cento, in quanto i
predetti ausili verrebbero utilizzati esclusivamente dai privi di vista.
Parere dell'Agenzia delle Entrate
L'art. 2, comma 9, del D.L. n. 669 del 31 dicembre 1996, convertito in
legge, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30, prevede
l'applicazione dell'aliquota Iva agevolata al 4 per cento per le spese
sostenute per i sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare
l'autosufficienza e l'integrazione dei soggetti portatori di handicap di cui
all'art. 3 della L. 5 febbraio 1992, n. 104.
Le condizioni e le modalità alle quali è subordinata l'applicazione
dell'aliquota agevolata al 4 per cento per i sussidi tecnici ed informatici
sono state individuate con il decreto del Ministero delle Finanze del 14
marzo 1998. In particolare, l'art. 2, comma 2, del citato decreto del
Ministero delle Finanze precisa che "I soggetti portatori di handicap, ai
fini dell'applicazione dell'aliquota del 4 per cento, per le cessioni dei
sussidi tecnici ed informatici effettuate direttamente nei loro confronti
producono il certificato attestante l'invalidità funzionale permanente
rilasciato dalla unità sanitaria locale competente e la specifica
prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista della azienda
sanitaria locale di appartenenza dalla quale risulti il collegamento
funzionale tra il sussidio tecnico ed informatico e la menomazione di cui
sopra". Dalla lettura della norma sopra citata emerge, dunque, che
l'agevolazione Iva da essa disposta è personale e, conseguentemente, può
applicarsi alle sole cessioni di sussidi tecnici ed informatici effettuate
direttamente nei confronti dei soggetti disabili o di coloro che l'abbiano a
carico. Tuttavia, la risoluzione n. 253/E del 31 luglio 2002 ha precisato,
al riguardo, che, al fine della spettanza dell'agevolazione in esame,
occorre stabilire se i beni ceduti siano configurabili come protesi o ausili
e verificare che gli stessi ineriscano a menomazioni funzionali permanenti.
Per qualificare dei beni come "ausili o protesi" non è sufficiente il dato
obiettivo della destinazione a soggetti affetti da menomazioni funzionali
permanenti ma, chiarisce la risoluzione in commento, occorre un'indagine
mirata a verificare che si tratti di beni qualificabili "come ausili o
protesi". A tal fine si possono distinguere due diverse tipologie di ausili.
La prima è rappresentata da quegli ausili che "per vocazione" possono essere
utilizzati esclusivamente da malati affetti da menomazioni funzionali
permanenti; in questo caso non ponendosi incertezze in merito alla loro
inerenza, non si ritiene necessaria la certificazione sanitaria. La seconda
tipologia riguarda, invece, beni che possono costituire ausili ma che, per
caratteristiche e qualità, sono suscettibili di diversa utilizzazione. In
queste ipotesi, per poter applicare l'aliquota agevolata occorre un'adeguata
certificazione sanitaria che ne attesti l'utilizzazione da parte dei malati
affetti da menomazioni funzionali permanenti. Tanto premesso, con
riferimento al caso di specie e tenuto conto di quanto emerge dall'istanza,
si fa presente che, ove gli ausili informatici che il Liceo intende
acquistare rappresentino beni che per le loro specifiche caratteristiche
tecniche possono essere utilizzati unicamente ed esclusivamente da soggetti
non vedenti, non sussistendo incertezze in merito alla loro funzione di
sostegno al disabile, si renderà applicabile l'aliquota Iva agevolata del 4
per cento senza la necessità di acquisire alcuna certificazione sanitaria.
La presente risposta, sollecitata con istanza di interpello presentata
alla Direzione regionale, viene resa dalla scrivente ai sensi dell'art. 4,
comma 1, ultimo periodo, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.
Sul tema si veda anche IVA 4% Portatori di Handicap – Requisiti