Dichiarazione di non detenzione: c’è tempo fino al 16 maggio 2016
Per dire all’agenzia delle entrate e quindi alla RAI che non abbiamo un televisore anche se abbiamo utenze per l’energia elettrica intestate abbiamo tempo fino al 16 maggio 2016.
Esenzione canone rai: per superato limite di età
E’ disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate il modulo per richiedere l’esenzione dal pagamento del canone.
L’esenzione come abbiamo visto in altri articoli è disposta per coloro che:
- hanno compiuto i 75 anni di età
- non convivono con altri soggetti, diversi dal coniuge, titolari di un reddito proprio;
- possiedono un reddito che, unitamente a quello del proprio coniuge, non superiore a Euro 6.713,98 annue ovvero Euro 516,46 per tredici mensilità.
Non essendo sufficiente le difficili condizioni economiche, chi intende usufruire di questo beneficio di legge deve adoperarsi per presentare il modello nel quale autocertifica di rispettare le condizioni sopra indicate.
Il modello è scaricabile Cliccando qui. Anche a disposizione modello per chiedere il rimborso degli anni pregressi Cliccando qui.
E’ da notare come tutti i requisiti richiesti sono ricavabili dagli archivi della pubblica amministrazione.
Per quanto riguarda l’età il dato è ricavabile dall’anagrafe del comune.
La composizione del nucleo familiare è ricavabile anch’esso dall’anagrafe tributaria.
Per quanto riguarda i redditi dei componenti il nucleo familiare sarebbe sufficiente consultare i dati a disposizione dell’Agenzia delle Entrate, cosi come accade ora ad esempio per il calcolo ISEE.
Esenzione canone rai: com vincere la presunzione se si è intestatari di due contratti energia.
Il modello di autocertificazione per l’esenzione non deve essere confusa con la nuova autocertificazione da presentare ogni anno nella quale si attestano i motivi per cui, nonostante si è in possesso di un contratto di energia elettrica non è dovuto il pagamento del canone di abbonamento annuo.
Se si è titolari di un contratto di fornitura di energia elettrica per non vedersi addebitato il canone di abbonamento occorre inviare una apposita autocertificazione nella quale si dichiara:
- che in nessuna delle abitazioni per le quali è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio tv da parte di alcun componente della famiglia anagrafica;
- che in nessuna delle abitazioni per le quali è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio tv, da parte di alcun componente della famiglia anagrafica, oltre a quello/i per cui è stata presentata la denunzia di cessazione dell’abbonamento radio televisivo per suggellamento.
oppure occorre indicare il codice fiscale della persona intestataria di contratto di fornitura di energia elettrica al quale addebitare il canone.
Il modello di autocertificazione per comunicare che pur essendo titolari di contratto ENEL non si è tenuti a pagare il canone rai è disponibile Cliccando qui
Le istruzioni per la corretta compilazione sono disponibili qui.


Pubblichiamo una domanda giunta e la relativa risposta.
Buongiorno,
Vi chiedo che tipo di dichiarazione dobbiamo presentare per evitare di pagare due volte il canone rai. Attualmente per la nostra abitazione principale io sono intestataria del contratto di abbonamento, mentre mio marito è titolare del contratto di energia elettrica. Mentre nella seconda casa che ormai essendo anziani non usiamo più e non abbiamo un televisore, mio marito è anche li titolare del contratto enel. Cosa dobbiamo fare per pagare il canone rai una sola volta?
Grazie.
Risposta:
Sono molti i casi in cui uno dei coniugi è intestatario del canone rai, mentre l’altro coniuge è titolare del contratto di energia elettrica. In questi casi il titolare del precedente abbonamento non dovrà versare più il canone e nel frattempo il canone sarà addebitato al coniuge titolare del contratto enel. Nel caso della seconda casa, è bene controllare di aver indicato al fornitore di energia elettrica di non essere residenti nell’immobile. Se non si ha la residenza nell’immobile il fornitore dell’energia elettrica (ENEL, IREN…) non deve procedere ad alcun addebito. Per completezza è bene chiarire che anche se nella casa si disponesse di un televisore non è comunque dovuto il pagamento del canone, avendo già una prima casa in cui si paga il canone rai.
In sintesi: per evitare il doppio pagamento del canone occorre solo verificare di aver indicato al fornitore dell’energia elettrica di non essere residenti nella seconda casa.
Vorrei porre l’attenzione sul seguente caso. Sono possessore di una casa al 100% e una al 50% (il rimanente alla mia compagna), entrambi i contratti elettrici sono intestati a me e sono presenti in TV in entrambi gli appartamenti.
Devo fare comunque la comunicazione per non pagare 2 volte l’abbonamento?
Grazie
In questo caso non deve fare comunicazioni all’Agenzia delle Entrate.
Dovrà invece contattare il gestore dell’energia elettrica solo qualora risultasse come residente in tutti e due i contratti dell’energia elettrica. In questo caso dovrà far presente al gestore energia elettrica dove non è residente la reale situazione.
Molto probabilmente invece in un contratto risulterà come fornitura energia elettrica domestica-residente e nell’altro avrà un contratto di energia elettrica elettrica non residente e in questo caso non dovrà fare nulla. Ad esempio sulle bollette ENEL viene riportato in altro a destra la seguente dicitura “Tipologia cliente: domestico non residente”. Se si risulta titolari di contratto energia “non residente” non si riceverà l’addebito del canone in bolletta.
A disposizione per ogni chiarimento.
Staff LegaleFiscale