La deducibilità dell’auto, in particolare van fino a 8 posti, nuovamente al centro di una interrogazione parlamentare di agosto 2016.
In particolare l’interrogazione parlamentare chiedeva chiarimenti riguardo la deducibilità del costo di acquisto e delle spese di manutenzione di navette da parte degli hotel. Il quesito chiedeva chiarimenti sia sotto il profilo dell’IVA che delle Imposte Dirette.
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Deducibilità dell’auto: IVA
La risposta all’interrogazione parlamentare ha ribadito quanto segue: la detraibilità dell’IVA per l’acquisto dell’automezzo è possibile anche al 100% qualora i detti veicoli siano utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa, arte o professione. Il contribuente però deve prepararsi a fornire prova dell’utilizzo esclusivo del bene nell’esercizio della propria attività.
La deduzione iva per gli automezzi a uso promiscuo
Se un bene quindi non viene utilizzato esclusivamente per l’esercizio dell’attività la detrazione dell’iva è limitata al 40% dell’imposta pagata.
Deducibilità dell’auto: Imposte dirette
Per quanto riguarda la deducibilità del costo di acquisto il testo unico delle imposte sui redditi stabilisce la detraibilità integrale del costo a patto che il bene possa definirsi strumentale allo svolgimento dell’attività. E’ un “bene strumentale” secondo l’agenzia delle entrate solo un bene SENZA il quale non è possibile svolgere la propria attività economica. E’ pacificamente strumentale l’auto per una società di noleggio auto. La navetta per accompagnare i clienti dell’hotel invece non è considerato strumentale dall’agenzia delle entrate. Allo stesso modo non è considerato bene strumentale la vettura di cortesia messa a disposizione per i clienti dell’officina.
Deducibilità del costo in caso di bene NON strumentale
Se il bene non è considerabile come strumentale ecco che la deducibilità del costo si riduce al 20%. Inoltre il costo massimo di acquisto su cui applicare il 20% si ferma a euro 18.075,99. Tale trattamento si applica a tutti gli oneri e le spese inerenti agli automezzi in parola.
Definizione di auto soggette alle norme
E’ bene precisare che la definizione di automezzo alla quale si applicano le norme sopra esposte è la seguente: ““tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto”.
Le regole sopra esposte non si applicano, ai motocicli di cilindrata superiore a 350 centimetri cubici, per i quali è prevista l’indetraibilità oggettiva. Cioè tutto indetraibile ai fini iva.
Il testo dell’interrogazione parlamentare è disponibile cliccando qui.
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