Dal 1° luglio 2026 è caduta una delle regole che per anni ha agevolato le importazioni di modico valore: la franchigia doganale sui pacchi fino a 150 euro. Al suo posto arriva un dazio forfettario semplificato di 3 euro per ogni voce merceologica. Per chi vende online importando prodotti da fornitori extra-UE – pensiamo al dropshipping o all’acquisto di stock da Paesi terzi – il cambiamento non è banale. Vediamo cosa prevede la nuova disciplina, chi paga materialmente il dazio e come conviene organizzarsi per non subire il colpo sui margini.

Cosa è cambiato dal 1° luglio 2026

Fino al 30 giugno 2026 le merci importate da Paesi extra-UE con valore intrinseco non superiore a 150 euro erano esenti dai dazi doganali (l’IVA all’importazione era invece già dovuta su qualsiasi valore dal luglio 2021, con l’introduzione del regime IOSS). Il regolamento UE che riforma le regole doganali ha abolito questa franchigia: da oggi tutte le importazioni sono in linea di principio soggette a dazio, a prescindere dal valore. La ragione ufficiale è duplice: la soglia era considerata superata dalla digitalizzazione delle procedure e, soprattutto, ampiamente aggirata tramite la sottovalutazione e il frazionamento artificiale delle spedizioni, fenomeni cresciuti con l’esplosione dei marketplace low cost extra-UE.

Come funziona il dazio forfettario di 3 euro

Per non ingolfare le dogane con il calcolo puntuale dei dazi su milioni di micro-spedizioni, la Commissione ha previsto un regime transitorio semplificato. Per le spedizioni fino a 150 euro che transitano tramite il sistema IOSS o arrivano per posta si applica un dazio forfettario di 3 euro. Attenzione però al metodo di calcolo: i 3 euro non sono un importo fisso per pacco, ma si riferiscono a ogni voce merceologica (categoria di prodotto) dichiarata in dogana. Più articoli identici nello stesso collo scontano un solo prelievo da 3 euro; prodotti appartenenti a categorie diverse possono invece far scattare più importi. Il regime transitorio è previsto fino al 1° luglio 2028, quando dovrebbe entrare in funzione la nuova infrastruttura IT doganale centralizzata.

Chi paga davvero il dazio

Sul piano formale il dazio ricade sul venditore o sul dichiarante doganale, e può gravare sulla piattaforma, sul corriere o su qualsiasi soggetto coinvolto nella catena di importazione. La Commissione ha però chiarito che nulla vieta di trasferire il costo sul consumatore finale. Nella pratica è esattamente ciò che accadrà: i venditori extra-UE tenderanno a includere il dazio nelle spese di spedizione o direttamente nel prezzo di vendita. Per l’imprenditore italiano che rivende prodotti importati, questo significa un aumento strutturale del costo di approvvigionamento che va ricalcolato nei listini.

Il contributo italiano di 2 euro rinviato a ottobre

A complicare il quadro, l’Italia aveva introdotto una propria tassa di gestione di 2 euro sui pacchi extra-UE di valore inferiore a 150 euro. La sua entrata in vigore, inizialmente prevista anch’essa per il 1° luglio 2026, è stata rinviata al 1° ottobre 2026. Chi importa deve dunque tenere presente che dall’autunno al dazio UE forfettario potrebbe sommarsi anche il contributo nazionale, con un ulteriore impatto sui margini delle spedizioni di piccolo valore verso l’Italia.

Impatto su dropshipping e import diretto

Il modello di dropshipping basato su micro-spedizioni dirette dal fornitore extra-UE al cliente italiano è quello più esposto. Ricordiamo la logica IVA: l’acquisto del bene presso il fornitore extra-UE è una cessione senza trasporto, fuori campo IVA per carenza del presupposto territoriale; la successiva rivendita al consumatore, invece, è una cessione con trasporto soggetta a IVA nello Stato di destinazione, che può essere assolta tramite il regime IOSS. A questa IVA si aggiunge ora il dazio. Chi lavora su prodotti a basso prezzo unitario dovrà valutare due strategie: aggregare gli ordini in spedizioni più grandi per diluire l’incidenza del prelievo, oppure spostare parte dello stock in un magazzino UE, trasformando le vendite in cessioni intra-UE o domestiche e uscendo dalla logica dell’importazione a ogni ordine.

Come prepararsi: i controlli in aumento

L’Agenzia delle Dogane ha annunciato un rafforzamento dei controlli sui mini pacchi extra-UE, con verifiche basate sull’analisi del rischio che riguarderanno il corretto pagamento del dazio, l’esatta indicazione del valore e degli articoli, la sicurezza e l’autenticità delle merci. Per il venditore serio significa una cosa: la dichiarazione doganale deve essere accurata. Sottovalutare la merce o dichiarare in modo generico le categorie è oggi un rischio concreto, non solo teorico. Consigliamo di allineare fin da subito i dati del proprio gestionale (descrizioni prodotto, codici, valori) con quanto viene dichiarato dal corriere o dalla piattaforma.

In sintesi

  • Dal 1° luglio 2026 abolita la franchigia doganale sui pacchi extra-UE fino a 150 euro.
  • Dazio forfettario di 3 euro per ogni voce merceologica dichiarata, non per pacco.
  • Regime transitorio in vigore fino al 1° luglio 2028.
  • Il costo, formalmente a carico del venditore/dichiarante, sarà di fatto ribaltato sul cliente.
  • In Italia possibile contributo aggiuntivo di 2 euro dal 1° ottobre 2026.

Domande frequenti

Il dazio di 3 euro si applica a ogni pacco?

No. Il prelievo di 3 euro è riferito a ciascuna voce merceologica dichiarata in dogana. Se in un collo ci sono più unità dello stesso prodotto, si paga un solo importo; se ci sono categorie diverse, gli importi possono sommarsi.

L’IVA all’importazione era già dovuta prima di luglio 2026?

Sì. Dal 1° luglio 2021, con l’abolizione dell’esenzione IVA sulle piccole importazioni e l’introduzione dell’IOSS, l’IVA è dovuta su qualsiasi valore. La novità del 2026 riguarda i dazi doganali, prima azzerati sotto i 150 euro.

Posso evitare il dazio spostando lo stock in un magazzino UE?

Se i beni si trovano già in un magazzino UE al momento della vendita, l’operazione non è più un’importazione ma una cessione intra-UE o domestica: cambia la disciplina IVA e non si applica il dazio all’importazione a ogni ordine. È una strategia da valutare caso per caso con il proprio commercialista.

Chi è iscritto all’IOSS deve fare qualcosa di diverso?

Gli obblighi dichiarativi IOSS restano invariati (dichiarazione IVA mensile). Il dazio forfettario di 3 euro è un adempimento doganale distinto, che si aggiunge alla gestione IVA già in essere.

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