Con questo articolo vogliamo parlare di iva ma in modo diverso dal solito, semplicemente rispondendo ad alcune domande base in modo che si possa comprendere cosa è l’IVA e come funziona.
Che cos’è l’IVA e su quali operazioni si applica?
L’IVA è l’imposta sul valore aggiunto che si applica su tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell’esercizio di imprese o di arti e professioni, nonché sulle importazioni (Art. 1).
Quali sono le operazioni imponibili ai fini IVA?
Le operazioni imponibili ai fini IVA includono le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso nel territorio dello Stato, e le importazioni di beni da chiunque effettuate (Art. 1).
Cosa si intende per “cessione di beni”?
La cessione di beni si riferisce agli atti a titolo oneroso che comportano il trasferimento della proprietà o la costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento su beni di qualsiasi genere (Art. 2).
Sono considerate cessioni di beni anche le vendite con riserva di proprietà?
Sì, le vendite con riserva di proprietà, in cui il trasferimento della proprietà è vincolato fino al completo pagamento del prezzo, sono considerate cessioni di beni (Art. 2).
Le assegnazioni di beni ai soci da parte di una società sono soggette a IVA?
Sì, le assegnazioni ai soci da parte di una società sono considerate cessioni di beni e quindi sono soggette a IVA (Art. 2).
Quali beni sono esclusi dal concetto di cessione?
Non sono considerate cessioni di beni le operazioni che hanno per oggetto denaro, crediti in denaro, cessioni di aziende, terreni non edificabili, campioni gratuiti di modico valore, e altri casi specificati dalla norma (Art. 2).
Cosa si intende per prestazioni di servizi ai fini IVA?
Le prestazioni di servizi sono tutte quelle operazioni che derivano da obbligazioni di fare, non fare o permettere, come contratti d’opera, appalti, mandati, trasporti, agenzie e mediazioni (Art. 3).
Le prestazioni gratuite o a titolo di favore sono soggette a IVA?
Sì, anche le prestazioni rese gratuitamente per finalità estranee all’impresa, se l’imposta sugli acquisti relativi è stata detratta, sono considerate prestazioni di servizi e soggette a IVA (Art. 3).
Quando si considera effettuata una cessione di beni ai fini dell’applicazione dell’IVA?
La cessione di beni si considera effettuata al momento della consegna o spedizione del bene, se si tratta di beni mobili, o al momento della stipulazione del contratto per i beni immobili (Art. 6).
Quali sono i momenti rilevanti per l’esigibilità dell’IVA?
L’IVA diventa esigibile nel momento in cui l’operazione si considera effettuata, come indicato dall’art. 6: per le cessioni di beni, al momento della consegna; per le prestazioni di servizi, al momento del pagamento. Tuttavia, se viene emessa fattura o ricevuto il pagamento prima della consegna o prestazione, l’IVA diventa esigibile al momento della fattura o del pagamento (Art. 6).
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