La polizia tributaria, secondo orientamento giurisprudenziale, può sempre accedere “in ogni locale adibito ad azienda industriale o commerciale ed eseguirvi verificazioni e ricerche, per assicurarsi dell’adempimento delle prescrizioni imposte dalle leggi e dai regolamenti in materia finanziaria”. Per eseguire l’accesso nei locali adibiti ad abitazione del contribuente è richiesta, dal Comando locale, una specifica autorizzazione, a cura della Procura della Repubblica?

Risposta – L’accesso in locali adibiti, oltre che all’esercizio di attività economiche, agricole e professionali, anche ad abitazione (c.d. “uso promiscuo”), è consentito, oltre che sulla base dell’ordine di accesso, previa autorizzazione del Procuratore della Repubblica territorialmente competente. Secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, l’uso promiscuo dei locali si verifica non solo nell’ipotesi in cui i medesimi ambienti siano contestualmente utilizzati per la vita familiare e per l’attività professionale, ma ogniqualvolta l’agevole possibilità di comunicazione interna consenta il trasferimento di documenti propri dell’attività commerciale o professionale nei locali abitativi. È utile ricordare, inoltre, che il provvedimento dell’Autorità giudiziaria che autorizza l’accesso nei locali a uso promiscuo assolve a una funzione formale di controllo della sussistenza dei presupposti di legittimità richiesti dalla legge, per cui, nella richiesta di accesso, non è necessaria altra motivazione oltre a quella che dà atto della coincidenza fra domicilio privato e luogo di svolgimento dell’attività.

Accesso ai locali ad “uso esclusivo”

Qualora, invece, i locali siano adibiti soltanto ad abitazione privata (c.d. “uso esclusivo”), l’accesso può avvenire, previa autorizzazione del Procuratore della Repubblica territorialmente competente, solo in presenza di gravi indizi di violazioni delle norme tributarie, allo scopo di reperire libri, registri, documenti, scritture e altre prove delle violazioni. In questo caso, il provvedimento dell’Autorità giudiziaria è un atto amministrativo discrezionale, che deve essere motivato con riferimento alla sussistenza dei gravi indizi di violazione delle norme tributarie, assolvendo pertanto una funzione di controllo di carattere sostanziale.

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