La web tax italiana, introdotta dalla Legge di Bilancio 2019 e oggetto di chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 3/2021, sta per subire una significativa modifica con la Legge di Bilancio 2025. La novità principale riguarda l’ampliamento dell’ambito soggettivo di applicazione dell’imposta, che passerà dal riguardare solo i giganti del web al coinvolgere potenzialmente tutte le imprese che realizzano ricavi da specifici servizi digitali in Italia, indipendentemente dal superamento delle soglie dimensionali previste in origine.

Questa estensione dell’ambito applicativo avrà un impatto rilevante su numerosi operatori della filiera digitale, in particolare quelli attivi nel settore della pubblicità online. Vediamo nel dettaglio quali sono i soggetti interessati, gli effetti attesi e le criticità che potrebbero emergere.

I nuovi soggetti passivi

In base alla normativa vigente, sono soggetti alla web tax le imprese che, singolarmente o a livello di gruppo, realizzano congiuntamente:

  • ricavi complessivi ovunque prodotti non inferiori a 750 milioni di euro
  • ricavi da servizi digitali realizzati in Italia non inferiori a 5,5 milioni di euro.

Con le modifiche previste dalla Legge di Bilancio 2025, invece, diventerebbero soggetti passivi tutte le imprese che realizzano ricavi da servizi digitali in Italia, a prescindere dal superamento delle soglie dimensionali. Si passa quindi da un’imposta mirata ai giganti del web ad un prelievo molto più diffuso, che coinvolgerà una platea ben più ampia di operatori economici.

In particolare, saranno interessati i fornitori di tre principali tipologie di servizi digitali:

  1. Veicolazione su interfacce digitali (siti web, app, ecc.) di pubblicità mirata agli utenti
  2. Messa a disposizione di interfacce multilaterali che consentono l’interazione e il contatto tra utenti (es. social network, piattaforme di messaggistica)
  3. Trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall’utilizzo di interfacce digitali.

Tra questi, il servizio che genera la quota più rilevante di gettito (oltre il 62% nel 2022) è proprio quello della pubblicità mirata. Di conseguenza, l’ampliamento della web tax riguarderà soprattutto gli operatori attivi in questo settore.

Chi sono in concreto i nuovi soggetti passivi? In base ai chiarimenti forniti nella circolare 3/2021, rientrano nell’ambito dell’imposta sia i publisher (siti web, blog, editori online) che ospitano direttamente la pubblicità sulle proprie interfacce digitali, sia i soggetti che svolgono un’attività di intermediazione nel collocamento di pubblicità mirata su siti di terzi.

Nella prima categoria troviamo ad esempio i siti di news, i blog tematici, i portali web che vendono spazi pubblicitari agli inserzionisti (advertiser) per promuovere i loro prodotti o servizi.

Nella seconda categoria rientrano invece le concessionarie pubblicitarie, le agenzie specializzate, le piattaforme tecnologiche che intermediano in tempo reale la compravendita di spazi pubblicitari tra inserzionisti ed editori (il cosiddetto programmatic advertising). Anche le piattaforme social e i motori di ricerca che veicolano pubblicità mirata rientrano in questa casistica.

In sintesi, con le nuove regole della Legge di Bilancio 2025, qualunque operatore della filiera pubblicitaria digitale, dal piccolo sito di news alle grandi piattaforme di intermediazione, rischia di diventare soggetto passivo della web tax, anche se realizza ricavi limitati in Italia.

Effetti attesi e criticità

Secondo le stime della relazione tecnica al DDL bilancio 2025, l’allargamento dell’ambito soggettivo della web tax porterà nelle casse dello Stato circa 51 milioni di euro di gettito aggiuntivo, di cui 32 milioni provenienti specificamente dal settore della pubblicità digitale.

Si tratta indubbiamente di un impatto economico significativo, soprattutto se parametrato ai fatturati di molti dei nuovi soggetti che saranno incisi dall’imposta. Per le piccole realtà editoriali online o per gli intermediari di nicchia, un’imposta del 3% sui ricavi da pubblicità digitale può rappresentare un aggravio fiscale importante, a maggior ragione in una fase economica ancora segnata dalle conseguenze della pandemia e della crisi energetica.

C’è poi il rischio concreto di una traslazione economica dell’imposta a valle della filiera. I publisher e gli intermediari colpiti dalla web tax, infatti, potrebbero essere indotti a riversare il maggior onere fiscale sui propri clienti inserzionisti, attraverso un aumento delle tariffe per il collocamento pubblicitario. Ciò potrebbe rendere meno conveniente e appetibile l’investimento pubblicitario online, con ripercussioni negative sull’intero ecosistema digitale.

Un altro aspetto critico riguarda i potenziali effetti distorsivi e discriminatori dell’imposta così riformata. L’assoggettamento generalizzato basato sui soli ricavi, senza considerare redditività e margini delle imprese, rischia di penalizzare gli operatori con minore forza contrattuale e capacità di generare valore, a vantaggio dei player dominanti che possono contare su economie di scala e maggior potere di mercato.

Oltretutto, l’eliminazione delle soglie dimensionali, pensate inizialmente per circoscrivere l’imposta alle sole multinazionali straniere del web, rischia ora di colpire indiscriminatamente anche le imprese italiane ed europee, travalicando gli obiettivi originari di riequilibrio della fiscalità tra economia tradizionale e digitale.

Non vanno poi sottovalutati gli oneri amministrativi e di compliance che i nuovi soggetti passivi dovranno sostenere. Alla web tax sono infatti connessi specifici obblighi contabili (contabilità analitica), dichiarativi e di versamento che richiedono l’implementazione di procedure ad hoc e un presidio costante. Adempimenti non banali, che possono rappresentare un aggravio burocratico soprattutto per le imprese di minori dimensioni.

Occorre infine considerare possibili effetti di doppia imposizione, laddove il medesimo ricavo da pubblicità online venga tassato più volte lungo la filiera in capo ai diversi soggetti coinvolti (publisher, intermediari, concessionarie, ecc.). Pur in presenza di meccanismi normativi volti a limitare la tassazione alla sola quota di ricavo “trattenuta” da ciascun operatore (circolare 3/2021), il rischio di duplicazioni del prelievo non è del tutto scongiurato, anche alla luce dell’ampliamento della platea dei soggetti passivi.

In definitiva, l’estensione dell’ambito soggettivo della web tax appare foriera di rilevanti criticità per gli operatori della filiera pubblicitaria digitale italiana. Andrebbe forse valutata con attenzione l’opportunità di prevedere dei correttivi, come ad esempio:

  • franchigie o esclusioni per i soggetti di minori dimensioni
  • meccanismi premiali per le imprese che investono in Italia
  • regole più puntuali per evitare duplicazioni d’imposta
  • misure di semplificazione degli adempimenti.

Il tutto, nella prospettiva di contemperare le esigenze di gettito erariale con la sostenibilità del prelievo per gli operatori economici e di salvaguardare la capacità di sviluppo e innovazione dell’ecosistema digitale italiano.