Da dipendente a forfettario: è possibile?

Buonasera, attualmente sono dipendente di un’azienda privata con contratto impiegato part-time, ci sarebbe la possibilità di prendere partita iva e iniziare a lavorare come psicologo per questa azienda. E’ possibile? Lo chiedo perchè mi sembra di aver letto che la PI con regime forfettario non permette di fatturare ad un’azienda presso cui abbiamo lavorato. Grazie

Risposta del commercialista psicologi:

E’ possibile aprire partita iva. Si può applicare il regime forfettario solo qualora emetta fatture non solo nei confronti dell’azienda presto cui lavorava precedentemente ma anche verso altri clienti. La norma istitutiva del regime forfettario prevede infatti questa clausola che vieta l’applicazione del regime forfettario se le fatture sono rivolte solo all’ex azienda per cui si era dipendenti. La norma vuole evitare che il regime forfettario danneggi i livelli occupazionali e i rapporti di lavoro dipendente in essere.

Fattura elettronica per psicologi? Si, ma quando?

Buonasera a tutti/e, avrei una domanda, per cui sto aspettando anche la risposta dl commercialista. Sono una psicoterapeuta, attiva da pochi anni, e finora ho sempre lavorato con il privato. Ora un’associazione di volontariato (per minori) mi ha chiesto di seguire un adolescente. Chiedo, quindi, come devo comportarmi per il pagamento: faccio ricevuta fiscale come per il privato (sono sotto i 25.00,00 € all’anno) o fattura elettronica? Nel caso di ricevuta fiscale come mi comporto con il Sistema Tessera Sanitaria? Grazie

Risposta del commercialista psicologi:

Le fatture verso i privati sono sempre fatture cartacee. Per le fatture verso soggetti diversi dai privati, come può essere un’associazione di volontariato, la fattura elettronica è obbligatoria solo se nel 2021 ha conseguito ricavi superiori a euro 25.000.

Le fatture verso soggetti diversi dai pazienti privati persone fisiche non devono essere inviate al Sistema Tessera Sanitario.

CTP o CTU vanno inviate al Sistema Tessera Sanitaria?

Salve , sono regime ordinario. Faccio fatture cartacee. Quando rilascio fattura a un cliente per aver svolto attività di CTP O CTU , attività non sanitaria e dunque soggetta IVA devo trasmettere ugualmente al STS la fattura ?

Si, anche le fatture per CTP o CTU vanno inviate al Sistema Tessera Sanitaria, se e solo se la fattura è intestata al paziente persona fisica privato. Capita infatti che talvolta per le CTU la fattura sia intestata all’amministrazione giudiziaria, in tal caso la fattura non deve essere inviata al sistema tessera sanitaria e la fattura non è deducibile.

Psicologo e attività occasionale: è possibile?

Salve,uno psicologo che non ha ancora aperto partita Iva e sto partecipando a dei progetti formativi aperti a tutte le figure professionali e non solo agli psicologi, nel caso specifico io dovrei insegnare statistica. Posso ricevere il compenso come prestazione occasionale?

Risposta del commercialista psicologi:

La questione è controversa, secondo l’orientamento dell’Agenzia delle Entrate, chi si iscrive ad un ordine professionale non può avanzare la tesi che sta svolgendo attività occasionale, la stessa iscrizione all’Albo è un indizio che si voglia svolgere l’attività con continuità e abitualità, escludendo quindi l’occasionalità della prestazione svolta. In pratica è possibile svolgere un lavoro occasionale se rivolto ad un ente, è da escludere poter svolgere prestazioni professionali nei confronti di privati senza aver aperto partita iva. Sul punto della possibilità di svolgere lavoro occasionali alcuni interpretano la disposizione dell’ENPAP che prevede che i contributi ENPAP sono dovuti anche nel caso di svolgimenti di lavoro occasionale.

In conclusione lo svolgimento di progetti di lavoro occasionale che non rientrano nelle competenze specifiche di uno psicologo e che non richiedono l’iscrizione all’ordine per essere effettuate possono rientrare tra le prestazioni occasionali. Si veda per completezza l’articolo Professionista ordinista – No lavoro occasionale

Da regime forfettario a regime semplificato: cosa cambia?

Buongiorno. Dal regime forfettario da quest’anno sono passato al regime semplificato. Cosa cambia nell’emissione delle fatture, oltre alla dicitura, ci sono altri obblighi?

Risposta

La dicitura sulle fatture è la prima cosa che cambia. Si tenga conto che la corretta dicitura sulle fatture non è un dato da trascurare poiché è indice del volersi o non volersi adeguare ad un determinato regime fiscale. Nel regime semplificato inoltre dovrà verificare che le prestazioni che eroga rientrano nell’ambito dell’esenzione iva oppure no. Oltre a ciò la cosa più importante da tenere in considerazione è ovviamente il cambio di aliquota sulle imposte sui redditi che è sensibilmente maggiore. Uscendo dal regime fiscale forfettario sarà bene avere maggiore attenzione alla raccolta dei documenti che comprovano il sostenimento di costi per la professione di psicoterapeuta.

Ho un dubbio: se la fattura è intestata al minore, i genitori possono scaricarla?

Risposta del commercialista psicologi:

Si la fattura può essere scaricata da uno dei genitori oppure da entrambe i genitori al 50%. Con l’arrivo del precompilato ciascun genitore troverà tra i documenti sanitari scaricabili, le fatture emesse nei confronti dei figli minori a a carico.

Detrarre le spese dell’abitazione e anche dello studio

Sono dipendente e psicoterapeuta libera professionista. Sono fuoriuscita dal regime forfettario e adesso devo comprendere quali costi sono deducibili per la mia attività. Esercito la professione sia presso la mia abitazione che in un altro luogo. Per detrarre le utenze luce, gas, internet devo cambiare contratto inserendo P.Iva o posso restare con l’attuale intestazione come privato?

Risposta del commercialista psicologi::

In linea generale le spese deducibili sono quelle che si sostengono per poter essere in grado di poter erogare le prestazioni professionali e quindi per fare degli esempi: acquisto di libri, corsi di aggiornamento, arredamento per lo studio, linee telefoniche, utente del riscaldamento e così via. Se all’interno dello stesso comune si ha sia uno studio dove si esercita la professione e al tempo stesso un’abitazione, allora le spese dell’abitazione non sono deducibili nemmeno in parte. Occorre quindi verificare in quale comune è situato l’ufficio dove esercita in modo esclusivo la professione.

Prestazioni pagate dalla ditta erogate a dipendenti

Sto svolgendo delle sedute psicologiche per un paziente dipendente di una società. Il pagamento è effettuato dalla datrice di lavoro che ha dato al dipendente questa possibilità. La fattura a fine mese dovrò intestarla alla ditta e non al paziente, è fattibile? Inoltre, essendo intestata alla ditta, tale fattura va trasmessa al STS?

Risposta del commercialista psicologi:

E’ giunto il momento di sfatare un mito che circola in numerosi gruppi Facebook e su internet in generale che prevede che la fattura deve essere SEMPRE fatta al paziente. Questa convinzione è del tutto errata e non corrisponde a nessuna norma né di carattere fiscale e neanche di diritto civile in generale. Probabilmente la leggenda nasce da qualche voce di corridoio mail riportata. E’ giusto quindi stabilire una regola che sia corretta e che prevede che la fattura deve essere fatta alla persona fisica o giuridica con cui il professionista stringe il proprio contratto di prestazione professionale. Se si è stipulato un contratto con una ditta per lo svolgimento di attività professionale in favore di propri dipendenti, è ovvio che la fattura sarà intestata alla ditta e non ai pazienti. E’ importante che la dicitura in fattura riporti espressamente che si tratta di colloqui svolti in favore di dipendenti. Ovviamente nel rispetto della normativa privacy, la fattura non dovrà riportare i nominativi dei dipendenti interessati dal servizio in discorso, ma potrà farsi riferimento nella fattura al contratto di prestazione professionale stipulato. La fattura emessa nei confronti della società non dovrà essere inviata al Sistema Tessera Sanitaria. Osserviamo ancora che da un punto di vista pratico per tutti gli aspetti legati al percorso di cura, i documenti saranno firmati dai dipendenti, in particolare la privacy ed il consenso informato.

Quando devo emettere fattura?

La fattura devo per forza emetterla al termine della seduta? E se poi il cliente non mi paga?

Risposta:

Per rispondere in maniera compiuta alla domanda occorre premettere che la tutela del credito nel nostro sistema legale è piuttosto farraginosa e costosa. I passi necessari per la tutela del credito di un professionista passa da una serie di passaggi: 1^ bisogna inviare tramite un avvocato una lettera per la messa in mora (costo variabile dai 200 ai 700 euro circa), 2^ in caso di mancato pagamento occorre poi procedere al decreto ingiuntivo (anche qui le tariffe variano e poniamo indicativamente dai 200 in su e varia in proporzione a quanto si deve recuperare.

Questa premessa è importante per comprendere che i costi del recupero di un debito verso un paziente può costare più di quanto dobbiamo recuperare.

Tornado alla domanda, ovvero se c’è obbligo di emettere fattura per ogni seduta, la risposta è no. Non è necessario emettere fattura per ogni seduta, si può concordare l’emissione di fattura ogni certo numero di sedute. E’ importante concordare per iscritto i termini e le condizioni del pagamento. Risulta sotto il punto di vista fiscale molto più comodo emettere fattura al momento del pagamento delle prestazioni. In dettaglio è utile emettere una proforma di parcella, con l’indicazione di quanto deve pagare il paziente. Quando si verifica sul conto l’avvenuto pagamento si potrà emettere la fattura vera e propria. Con gli attuali sistemi di fatturazione, trasformare la proforma in fattura è questione di pochi secondi. E’ importante precisare che la data della fattura deve essere pari alla data del bonifico ricevuto.

Pazienti e tariffe: è possibile applicare tariffe personalizzate?

Posso applicare per le sedute di psicoterapia e in generale per tutte le prestazioni che effettuo da psicologa tariffe differenti per ciascun paziente? Ad esempio potrei applicare una tariffa differente per i nuovi pazienti, rispetto ai pazienti di antica data a cui applicherei una tariffa talvolta più bassa?

Risposta:

Si certo, si è liberi di applicare tariffe differenti a pazienti differenti. Da un punto di vista fiscale tuttavia è bene darsi delle regole precise da applicare al fine di poter giustificare in futuro queste differenze. In altre parole qualora il fisco anche ingiustamente contestasse la bontà degli sconti effettuati ai clienti, occorre riuscire a spiegarne la logica per dare evidenza della realtà dei fatti.

Da quando decorre l’iscrizione all’ENPAP

Nella cooperativa in cui lavoro, a ottobre mi avevano fatto un contratto a P.I. come educatrice (io sono psicologa). Tuttavia per vari motivi ci siamo accordati che avrei aperto effettivamente partita iva l’anno successivo a gennaio.

Loro mi hanno pagato novembre e dicembre (in un’unica tranche) a fine dicembre, senza che io ovviamente emettessi fattura. Mi hanno versato il netto, trattenendo la ritenuta d’acconto. A fine gennaio , invece, ho invece emesso la mia prima fattura avendo aperto P.I a inizio gennaio. I 90 giorni per l’iscrizione ad Enpap, decorrono nel mio caso dal corrispettivo che ho ricevuto a dicembre o da quello che riceverò a fine febbraio dopo l’emissione della prima fattura?

Risposta:

L’obbligo di iscrizione ENPAP decorre da quando hai percepito il compenso di dicembre. La fattura doveva emetterla a dicembre al momento del pagamento.

Prestazione sanitaria per residente estero: STS si o no?

Sono in procinto di iniziare un percorso con una persona di origine italiana ma attualmente residente ad Amsterdam e che, per motivi di lavoro, si sposta frequentemente dall’Italia al paese di residenza; per queste ragioni, svolgeremo le sedute prevalentemente da remoto. Il mio dubbio riguarda la trasmissione della fattura al STS, essendo il pz non residente in Italia.

Risposta:

Le fatture per prestazioni a residenti all’estero non devono essere inviate al Sistema Tessera Sanitario. Tuttavia se il paziente fornisce il codice fiscale, pur in presenza di indirizzo di residenza all’estero è consigliabile inviare la fattura al Sistema Tessera Sanitario.

La data su bollo

Dopo aver apposto i bolli su alcune ricevute emesse oggi, ho notato che il bollo ha data del 27/12/2022..li ho comprati oggi dal tabaccaio che evidentemente li conservava già stampati. Domanda: sono validi ugualmente? In genere li compro in un altro negozio e me li stampano all’istante e quindi, in passato, non mi sono mai posta il problema.

Risposta:

Il bollo apposto sulla fattura deve avere data anteriore o uguale alla data della fattura sulla quale è apposta. I bolli acquistati in passato sono sempre validi e possono essere utilizzati.

Relatore ad una conferenza, come la dichiaro?

Sono in regime forfettario come psicologa. Mi chiedo come è possibile inquadrare fiscalmente il pagamento ricevuto in qualità di relatore ad una conferenza in ambito psicologico? Grazie

Risposta:

Nel caso si percepisca un compenso in qualità di relatore su materie in ambito psicologico, occorre emettere regolare fattura a fronte del pagamento ricevuto. Ovviamente se in regime forfettario l’iva non andrà mai applicata.

Il mio studio deve essere in A/10?

Ho in affitto uno studio, ed ho letto sul web che lo studio dello psicologo deve essere classificato a/10 nel catasto. Ho scoperto invece che lo studio dove sono in affitto è classificato a/3. Devo dire al padrone di casa di fare la modifica?

Risposta:

Tutte la abitazioni che sia adibite ad ufficio, siano esse studi di psicologia, o studi di avvocati, commercialisti etc. etc. devono essere classificati secondo l’uso e quindi essere classificati a/10. La classificazione in A/10 comporta generalmente un aumento della rendita catastale e quindi un aumento dell’IMU da versare. Chi affitta ha ben poche responsabilità in merito, quello che accadrà è che il Comune che si rende conto che la classificazione non è corretta procederà ad accertare la nuova destinazione d’uso e a classificare l’abitazione in A/10 applicando le sanzioni al proprietario.

La descrizione nelle fatture come deve essere?

Buongiorno, dovrei iniziare dei piccoli percorsi di sostegno 10/12 incontri visto che sono psicologa) a un prezzo simbolico di 10€ l’uno per una associazione no-profit. Quando faccio la fattura cumulativa (es 10 incontri 100 euro) devo indicare il numero degli incontri o posso scrivere solo ad esempio incontri di sostegno psicologico?

Risposta:

La descrizione nella fattura è utile per due importante funzioni:

  • Costituisce una prova degli accordi intrattenuti con la controparte;
  • Costituisce una prova degli accordi economici intrattenuti anche nei confronti del fisco.

Per questo motivo è bene che la descrizione della fatture sia dettagliata in modo che si possa comprendere da essa sia il tipo di prestazione svolta e sia la tariffa applicata per ciascuna prestazione. Per questo motivo se si è concordata una tariffa per ciascuna prestazione è bene riportare il numero di prestazioni erogate. Nel caso poi di applicazione di una tariffa particolarmente agevolata è bene laddove possibile fare riferimento ad una accordo scritto/convenzione al fine di dimostrare al fisco le motivazioni di una tariffa così bassa.

Una paziente che nel consenso non ha negato invio ad sts mi ha pero’ poi detto che le fatture lei non le scarica xche’ pagate tramite assicurazione dal suo datore di lavoro. Ha senso che io continui a inviarle ad sts?

L’invio STS quando c’è il rimborso assicurativo

Risposta:

L’invio al Sistema Tessera Sanitario è un obbligo previsto dalla legge in determinate casistiche a cui occorre attenersi. Motivo per cui l’invio al STS deve essere fatto anche nel caso in cui il paziente affermi che non potrà dedurre la relativa spesa per qualsiasi motivo.

Fattura per prestazione sanitaria nei confronti di un soggetto con partita iva

Buongiorno, devo emettere fattura nei confronti di un soggetto con partita iva per una prestazione sanitaria. Ho letto su un forum o forse su Facebook che non si può emettere una fattura sanitaria ad una partita iva”. E’ vero?

Risposta del Commercialista Psicologi Torino

Buongiorno non esiste nessuna norma che preveda questo divieto. Il fatto di intestare la fattura ad un soggetto con partita iva non fa venire meno la natura della prestazione sanitaria. Si pensi in concreto ad esempio alle confraternite che pagano le prestazioni sanitarie ai confratelli, sopportandone il costo e quindi facendosi intestare la fattura. Oppure si pensi alla società che sostiene le spese mediche per far guarire il proprio dipendente e quindi si fa intestare le fatture e ne sostiene le spese…e via dicendo, le casistiche di spese sanitarie fatturate a soggetti con partita iva sono molte altre. Pertanto una consulenza psicologica può essere fatturata a un soggetto con partita iva. E’ chiaro che in questi casi la fattura non potrà e non dovrà essere trasmessa a STS, eventualmente se obbligati, la fattura dovrà essere emessa elettronicamente con invio allo SDI.

La fatturazione tra psicologi per prestazioni a clienti

Seguo alcuni pazienti per conto di un collega, al quale fatturo i colloqui che ho svolto in favore dei suoi clienti. Confrontandomi con il collega, sono emersi dei punti di vista diversi tra il mio commercialista e il suo, e quindi vorrei sapere come dobbiamo comportarci, per essere in regola con l’Agenzia delle Entrate e con l’ENPAP.

I miei dubbi sono i seguenti:

1. La mia prestazione che fatturo al collega la devo considerare come sanitaria? E quindi con esenzione iva art. 10 n. 18?

2. il mio commercialista ritiene che la fattura non debba essere inviata al Sistema Tessera Sanitaria STS, questa cosa mi confonde perché pensavo che al STS debbano essere inviate tutte le prestazioni sanitarie, è corretto?

3. Queste fatture, visto che non sono in regime forfettario, devono essere inviate allo SDI e quindi devono essere fatture elettroniche, o possono essere cartacee? Anche qui avevo letto che le fatture sanitarie non si mandano elettronicamente allo SDI…..

4. Se per errore invio al Sistema Tessera Sanitaria delle fatture che NON dovevo mandare cosa rischio in termini di sanzioni?

5. Sulle fatture emesse al collega devo indicare l’ENPAP?

Risposta del Commercialista Psicologi Torino

Rispondiamo alle domande di seguito:

  1. La prestazione dei colloqui psicologici al collega, per i colloqui fatti con i suoi clienti, è da considerarsi prestazione sanitaria e come tale soggetta all’esenzione iva prevista per le prestazioni sanitarie art. 10 n.18 del Testo Unico IVA;
  2. Le fatture fatte al collega, pur essendo prestazioni sanitarie, NON devono essere inviate al STS;
  3. Le fatture fatte dallo psicologo al collega psicologo devono essere in formato elettronico e quindi devono essere inviate al Sistema di interscambio dell’Agenzia delle Entrate;
  4. L’errato invio di dati al Sistema Tessera Sanitario prevede una sanzione di euro 100, per ciascuna fattura.
  5. NO, sulle fatture fatte a colleghi l’ENPAP non deve essere indicato, ed anche in fase di denuncia dei redditi conseguiti all’ENPAP le fatture a colleghi devono essere detratte dal calcolo.

Prestazioni tra psicologi per affitto dello Studio

Buonasera, pago l’affitto della stanza a un collega psicologo, il quale mi fa una fattura nella quale inserisce anche il 2% dell’ENPAP, mi chiedo se è corretto questo comportamento. Non si tratta di una prestazione psicologica.

Risposta Commercialista Psicologi Torino

Buonasera, Le confermo che tale comportamento non è corretto. La fattura per la locazione della stanza non deve riportare l’aggiunta del 2% per i contributi ENPAP, dal momento che non si tratta di una prestazione psicologica.

Usare la seconda casa come studio

Ho una seconda casa, la posso utilizzare come studio ad uso promiscuo?

La domanda non è chiara: certamente è possibile utilizzare una abitazione come studio per la propria professione. Se è l’unico studio che si utilizza per la professione certamente i costi saranno anche detraibili nella misura in cui l’immobile è utilizzato. Se nello stesso comune si ha un immobile utilizzato sia come studio sia come abitazione, non si potranno detrarre le spese relative all’abitazione principale utilizzata come studio. Se invece i due studi sono in due comuni differenti non ci sono problemi

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