A seguito della proroga prevista in Finanziaria 2008 delle agevolazioni fiscali del 36% pubblichiamo una sintesi delle principali disposizioni in materia di alle agevolazioni Irpef per le ristrutturazioni edilizie. 

Con la legge Finanziaria 2008  è stato ancora una volta prorogato fino al 31 dicembre 2010 il termine per fruire della detrazione d'imposta per una quota pari al 36 per cento delle spese sostenute per i lavori di recupero del patrimonio edilizio. È stata prorogata anche l'applicazione dell'aliquota Iva agevolata del 10 per cento, per le prestazioni di servizi relative agli interventi di recupero edilizio di manutenzione ordinaria e straordinaria realizzati sugli immobili a prevalente destinazione abitativa privata. 

I limiti e le principali condizioni per fruire della detrazione sono:

– il limite massimo di spesa sul quale calcolare la detrazione è di 48.000 euro e, a partire dal primo gennaio  2008, il limite deve essere riferito alla singola unità immobiliare (ad esempio marito e moglie cointestatari di un'abitazione possono calcolare la detrazione spettante sull'ammontare complessivo di spesa di 48.000 euro);

– la percentuale di detrazione d'imposta, è del 36 per cento;

– la detrazione deve essere ripartita in 10 anni; tuttavia per gli interventi effettuati da soggetti anziani, proprietari o titolari di un diritto reale sull'immobile oggetto dell'intervento edilizio, la detrazione può essere ripartita in un periodo inferiore di tempo rispetto ai dieci anni previsti dalla norma e precisamente in cinque e tre quote annuali costanti di pari importo per i soggetti di età non inferiore rispettivamente a 75 ed 80 anni;

– nel caso in cui gli interventi consistano nella prosecuzione di interventi relativi alla stessa unità immobiliare iniziati successivamente al primo gennaio 2002, ai fini del computo del limite massimo delle spese detraibili (48.000 euro) occorre tener conto delle spese già sostenute;

– l'impresa che esegue i lavori  deve evidenziare in fattura in maniera distinta il costo della manodopera utilizzata.

Attenzione

Non ha scadenze, invece, la possibilità di fruire della detrazione Irpef del 19 per cento sugli interessi passivi pagati per mutui stipulati per la costruzione (e la ristrutturazione) dell'abitazione principale e l'applicazione dell'aliquota Iva al 4 per cento sui beni finiti acquistati per la costruzione di case di abitazioni non di lusso ed edifici assimilati.

I. La detrazione Irpef per le spese di ristrutturazione

I contribuenti hanno la possibilità di detrarre dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) le spese sostenute fino al 31 dicembre 2007 per la ristrutturazione di case di abitazione e parti comuni di edifici residenziali situati nel territorio dello Stato. Il beneficio sul quale calcolare la detrazione spetta fino al limite massimo di spesa di 48.000 euro da suddividere in dieci anni. Dal 1° ottobre 2006, l'importo massimo di spesa (48.000 euro) per cui è possibile fruire dell'agevolazione Irpef va riferito alla singola unità immobiliare e non più ad ogni persona fisica che abbia sostenuto le spese. Di conseguenza, tale ammontare andrà suddiviso fra tutti i soggetti aventi diritto alla detrazione. I contribuenti di età non inferiore a 75 e 80 anni possono ripartire la detrazione rispettivamente in cinque o tre rate annuali di pari importo. Possono optare per questa diversa ripartizione della detrazione anche per le spese sostenute in anni precedenti.

 1. Chi può fruire della detrazione

Trattandosi di una detrazione dall'Irpef sono ammessi a fruire della detrazione sulle spese di ristrutturazione tutti coloro che sono assoggettati all'imposta sul reddito delle persone fisiche, residenti o meno nel territorio dello Stato. Più in particolare possono beneficiare dell'agevolazione non solo i proprietari degli immobili ma anche tutti coloro che sono titolari di diritti reali sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese; in sostanza i soggetti di seguito indicati:

– il proprietario o il nudo proprietario;

– il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);

– chi occupa l'immobile a titolo di locazione o comodato;

– i soci di cooperative divise e indivise;

– i soci delle società semplici;

– gli imprenditori individuali, limitatamente agli immobili che non rientrano fra quelli strumentali o merce.

Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento, purché sostenga le spese, le fatture e i bonifici siano a lui intestati e purché la condizione di convivente o comodatario sussista al momento dell'invio della comunicazione di inizio lavori (vd. più avanti).

Sono definiti familiari, ai sensi dell'art. 5 del Testo unico delle imposte sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo grado.

In questo caso (e ferme restando le altre condizioni) la detrazione spetta anche se le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario dell'immobile e non al familiare che usufruisce della detrazione.

Se è stato stipulato un contratto preliminare di vendita (compromesso), l'acquirente dell'immobile ha diritto alla detrazione qualora sia stato immesso nel possesso ed esegua gli interventi a proprio carico.

In questo caso è però necessario che:

a) il compromesso sia stato registrato presso l'Ufficio competente;

b) l'acquirente indichi gli estremi della registrazione nell'apposito spazio del modulo di inizio lavori.

Ha diritto alla detrazione anche chi esegue in proprio i lavori sull'immobile, per le sole spese di acquisto dei materiali utilizzati.

2. Per quali lavori spettano le agevolazioni

I lavori per i quali spettano le agevolazioni fiscali sono quelli elencati nell'art. 3 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (precedentemente individuati dall'art. 31, lettere a), b), c) e d) della L. 5 agosto 1978, n. 457).

In particolare, la detrazione Irpef riguarda le spese sostenute per eseguire gli interventi di manutenzione straordinaria, le opere di restauro e risanamento conservativo e i lavori di ristrutturazione edilizia per i singoli appartamenti e per gli immobili condominiali. Gli interventi di manutenzione ordinaria sono ammessi all'agevolazione Irpef solo se riguardano le parti comuni di edifici residenziali.

Tra le spese per le quali compete la detrazione, oltre a quelle per l'esecuzione dei lavori, sono comprese:

– le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse;

– le spese per prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di intervento;

– le spese per la messa in regola degli edifici ai sensi della L. n. 46/1990 (impianti elettrici) e delle norme UNICIG per gli impianti a metano (L. n. 1083/1971);

– le spese per l'acquisto dei materiali;

– il compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti;

– le spese per l'effettuazione di perizie e sopralluoghi;

– l'imposta sul valore aggiunto, l'imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunzie di inizio lavori;

– gli oneri di urbanizzazione;

– gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi nonché agli adempimenti stabiliti dal regolamento di attuazione degli interventi agevolati (decreto n. 41 del 18 febbraio 1998).

Non possono invece ritenersi comprese tra quelle oggetto della detrazione le spese di trasloco e custodia dei mobili per il periodo necessario all'effettuazione degli interventi di recupero edilizio.