Buongiorno,
vi scrivo in quanto mio padre avrebbe intenzione di donarmi un immobile, dove vorrei trasferire la mia residenza (si tratterebbe di prima casa per me). Ci sarebbero però dei lavori di ristrutturazione da fare, molto probabilmente di entità tale da poter richiedere future detrazioni (di almeno il 50%). C’è la concreta possibilità che che io non possa beneficiare di parte delle future detrazioni per incapienza, mentre il problema per mio padre non sussisterebbe. Vi volevo porre le seguenti questione:
mi confermate che mio padre possa sostenere i costi dei lavori di ristrutturazione, beneficiando delle relative detrazioni future, a patto che questi avvengano PRIMA dell’atto di donazione (o che comunque il saldo totale dei lavori sia antecedente all’atto di donazione), e a patto che nell’atto stesso di donazione venga inserita una specifica CLAUSOLA in cui venga specificato che sarà lui a beneficiare delle detrazioni future?
Posso nel frattempo comunque, prima dell’inizio dei lavori e comunque prima della donazione, trasferire già la mia residenza nell’immobile in oggetto (registrandomi come usufruttuaria? o come altro?). In caso di decesso, erediterei le future detrazioni in qualità di unica erede (quale sono), residente nell’immobile?
Vi ringrazio per le delucidazioni  che potrete darmi

Risposta:

  • E’ possibile ottenere i benefici della detrazione per ristrutturazione (parliamo sia di ristrutturazioni edilizie, che di ecobonus, bonus sismico, etc.) solo nel caso in cui si è proprietari di un immobile, oppure nel caso si abbia la disponibilità dell’immobile in virtù di comodato, locazione o semplice convivenza con il proprietario dell’immobile. Nel caso profilato invece il genitore non sarebbe ne proprietario e nemmeno residente nell’immobile: in questo caso il genitore non può beneficiare di alcuna detrazione una volta donato l’immobile.
  • Il proprietario dell’immobile quindi per usufruire della detrazione dovrà effettuare i lavori e sostenere le spese prima di una eventuale donazione.
  • La locazione dell’immobile o l’uso dell’immobile da parte di terze persone non influisce sul diritto del proprietario ad effettuare lavori di ristrutturazione e a beneficiare delle detrazioni fiscali. L’importante è che sostenga effettivamente le spese come risulterà dai bonifici.
  • Nel caso di cessione di un immobile le detrazioni restano in campo al cedente. Occorre quindi che sia specificato nell’atto notarile la volontà di cedere al cessionario il diritto ad usufruire della detrazione fiscale.
  • In caso di decesso, si può usufruire delle detrazioni se rimane ad abitare in suddetto immobile.