Idrokinesiterapia
D. È possibile ricondurre l’Idrokinesiterapia tra le spese sanitarie detraibili ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR? In particolare l’acquisto di una piscina per lo svolgimento di idrokinesiterapia da parte di un portatore di handicap?
Risposta. L’art. 15, comma 1, lettera c), del TUIR ammette in detrazione dall’IRPEF, per un importo pari al 19 per cento “le spese sanitarie, per la parte che eccede 129,11 euro. <br />Dette spese sono costituite esclusivamente dalle spese mediche e di assistenza specifica, diverse da quelle indicate nell’articolo 10, comma 1, lettera b), e dalle spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere”. <br />Le spese sostenute per l’acquisto e la realizzazione di una piscina, ancorché utilizzata per scopi terapeutici – idrokinesiterapia , non risultano inquadrabili tra le spese sanitarie per le quali è riconosciuta la detrazione d’imposta ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lett. c), del TUIR,in quanto detta agevolazione può riguardare il trattamento sanitario ma non anche la realizzazione o l’acquisto della strutture nella quale tale trattamento può essere svolto.