Donazioni alle università ed agli enti di ricerca
Le persone fisiche possono portare in deduzione dal reddito dichiarato le erogazioni liberali in denaro, senza limiti di importo, a favore di:
– università e fondazioni universitarie (di cui all’articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000 n. 388 regolamentate con il D.P.R. 24 maggio 2001, n. 254);
– istituzioni universitarie pubbliche;
– enti di ricerca pubblici, nonché quelli privati vigilati dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (ivi compresi l’Istituto superiore di sanità e l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro); – enti parco regionali e nazionali.
Le erogazioni devono essere effettuate tramite banca, ufficio postale, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.
Attenzione: tutti gli atti riguardanti i trasferimenti a titolo gratuito a favore dei soggetti sopra elencati, sono esenti da tasse e da imposte indirette diverse dall’IVA e da diritti dovuti a qualunque titolo. Inoltre, è ridotto del 90%, l’onorario spettante al notaio sui citati atti di donazione.
Le imprese possono portare in deduzione dal reddito, senza alcun limite, le erogazioni liberali effettuate per il finanziamento della ricerca in favore dei soggetti sopra elencati nonché di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con D.P.C.M. 8 maggio 2007.
Dal reddito d’impresa sono deducibili, inoltre, le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore di organismi di gestione di parchi e riserve naturali, statali e regionali, e di ogni altra zona di tutela speciale paesistico-ambientale individuata dalla vigente disciplina statale e regionale nonché gestita dalle associazioni e fondazioni private legalmente riconosciute che, senza scopo di lucro, svolgono o promuovono attività dirette alla tutela del patrimonio ambientale, individuate periodicamente con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, destinate a sostenere attività di conservazione, valorizzazione, studio, ricerca e sviluppo dirette al conseguimento delle finalità di interesse generale cui corrispondono tali ambiti protetti.
La ricerca scientifica beneficia, inoltre, di un’ulteriore agevolazione. Infatti, la legge n. 156 del 2005, di conversione del decreto legge n. 106 del 2005, ha esteso alle fondazioni e associazioni dedite alla ricerca scientifica le agevolazioni fiscali previste dal decreto sulla competitività. Pertanto, alle persone fisiche e agli enti soggetti all’IRES è riconosciuta la possibilità di dedurre dal reddito complessivo, in sede di dichiarazione dei redditi, le liberalità in denaro o in natura erogate in favore di fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, nel limite del 10% del reddito dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui (più specificatamente, l’erogazione liberale è deducibile fino al minore dei due limiti).
Attenzione: nel limite del 10% del reddito dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui, vanno comprese anche eventuali erogazioni liberali alle Onlus, alle associazioni di promozione sociale iscritte nell’apposito registro nazionale, alle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico.
Detta agevolazione è stata resa operativa con l’individuazione dei “beneficiari” dell’erogazione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 maggio 2007 .
Ai fini della deducibilità dal reddito, le erogazioni liberali in denaro devono essere effettuate tramite banca, ufficio postale, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari. Le erogazioni liberali in natura devono essere considerate in base al loro valore normale (prezzo di mercato di beni della stessa specie o similari); il donatore, in aggiunta alla documentazione attestante il valore normale (listini, tariffari, perizie, eccetera), deve farsi rilasciare dal beneficiario una ricevuta con la descrizione analitica e dettagliata dei beni erogati e l’indicazione dei relativi valori.
Riguardo agli altri presupposti soggettivi e oggettivi, al divieto di cumulo con altre agevolazioni fiscali, alle sanzioni, valgono le stesse regole illustrate per le erogazioni liberali a favore delle ONLUS.
Resta ferma la possibilità per le imprese (imprenditori individuali, società di persone, società di capitali, enti commerciali, eccetera) di dedurre nel limite del 2% del reddito d’impresa dichiarato:
1. le erogazioni liberali fatte a favore di persone giuridiche che perseguono esclusivamente finalità di ricerca scientifica, educazione, istruzione, assistenza sociale e sanitaria o culto;
2. le erogazioni liberali fatte a favore di persone giuridiche aventi sede nel Mezzogiorno che perseguono esclusivamente finalità di ricerca scientifica. Così pure sono deducibili dal reddito di impresa le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute, per la realizzazione di programmi di ricerca scientifica nel settore della sanità, autorizzate con apposito decreto dal Ministro della Salute che determina anche l’ammontare delle erogazioni deducibili per ciascun soggetto erogatore fino a concorrenza delle somme destinate allo scopo. Il Ministero della Salute vigila sull’impiego delle erogazioni e comunica all’Agenzia delle Entrate, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, l’elenco dei soggetti erogatori e l’ammontare delle erogazioni liberali deducibili che hanno effettuato.
Erogazioni all’ente “ospedali Galliera di Genova”
Sono detraibili dall’imposta sul reddito, per un importo non superiore al 30% dell’imposta lorda dovuta sia dalle persone fisiche che dagli enti, le donazioni effettuate all’ente ospedaliero “Ospedali Galliera di Genova”, finalizzate all’attività del Registro Nazionale dei donatori di midollo osseo. La legge n. 52 del 6 marzo 2001 ha infatti previsto che il registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo sia gestito dal citato ente ospedaliero, come unica struttura di interesse nazionale, costituita dall’insieme dei registri regionali. La struttura è internazionalmente nota come Italian Bone Marrow Donor Registry (I.B.M.D.R.).
Erogazioni liberali a favore di istituti scolastici
A partire dal 2007 sono detraibili dall’imposta sul reddito, nella misura del 19%, le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa. La detrazione spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari ovvero mediante altri sistemi di pagamento. Coloro che hanno effettuato le donazioni di cui sopra non possono far parte del consiglio di istituto e della giunta esecutiva delle istituzioni scolastiche. Sono esclusi dal divieto coloro che hanno effettuato una donazione per un valore non superiore a 2.000 euro in ciascun anno scolastico. Per le imprese, sempre a decorrere dal periodo d’imposta 2007, è prevista la possibilità di dedurre le predette erogazioni, nel rispetto delle condizioni sopra indicate, fino al 2% del reddito d’impresa dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui.