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Accollo del mutuo da parte del coniuge
Domanda. In caso di decesso di uno dei due intestatari del mutuo contratto per l’acquisto dell’abitazione principale [ad esempio il marito], può l’altro [la moglie] detrarsi l’intera quota senza accollo del mutuo ?
Risposta.
L’art. 15, comma 1, lett. b) del TUIR riconosce la detrazione degli interessi passivi pagati in dipendenza di mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale per un importo non superiore a 4.000 euro.
In caso di più intestatari del contratto di mutuo l’importo indicato va ripartito tra gli stessi.
Con circolare n. 122 del 1999 è stato precisato che “il coniuge superstite può usufruire della detrazione per gli interessi passivi e oneri accessori relativi al mutuo ipotecario contratto per l’acquisto dell’abitazione principale di cui è contitolare insieme al coniuge deceduto, a condizione che provveda a regolarizzare l’accollo del mutuo (e sempreché sussistano gli altri requisiti).
Ciò vale anche nel caso di subentro nel rapporto di mutuo da parte degli eredi, sempreché anche in capo a questi ultimi risultino soddisfatte le condizioni previste dalla norma per usufruire della predetta detrazione.
Peraltro, in questa ipotesi è possibile che legittimamente il reddito dell’unità immobiliare sia dichiarato da un soggetto diverso, ad esempio, dal coniuge superstite, titolare del diritto di abitazione, e ciò non impedisce agli eredi di fruire della detrazione”.
Ferme restando le formalità da assolvere ad altri fini, considerato che la moglie e gli eventuali altri eredi subentrano comunque nel debito verso la banca, si ritiene che, in presenza delle altre condizioni richieste, la detrazione per interessi passivi 9 di cui all’articolo 15, comma 1, lett. b), può essere riconosciuta agli eredi anche nel periodo che precede la regolarizzazione del contratto di mutuo tra gli stessi e la banca.
L’eventuale pagamento dell’intera quota del mutuo da parte di un solo erede, consente a questi la detrazione degli interessi nella misura massima consentita, a condizione che tra gli eredi intervenga un accordo, nella forma della scrittura privata autenticata o dell’atto pubblico, da cui risulti il soggetto che assume l’obbligo del pagamento dell’intero debito relativo a detto mutuo.
Detto accordo ha la finalità di documentare, ai fini fiscali, che il mutuo è pagato da uno solo degli eredi, dato che in assenza di modifiche contrattuali inerenti l’intestazione del mutuo, continuano ad essere debitori tutti gli eredi.
Quesito: intestazione mutuo 50% e proprietà immobile al 100%
Salve, sono proprietario al 100% di un’abitazione (prima casa) e mutuatario di quest’ultima al 50%. Le rate del mutuo vengono addebitate regolarmente sul mio conto intestato interamente sempre a me. Al momento della stipula del contratto, mi sono state anche addebitate le spese di istruttoria, l’imposta sostitutiva e la copertura assicurativa. La mia domanda adesso è questa: Quest’anno al momento della dichiarazione del reddito (730), dovrò dichiarare soltanto il 50% delle spese sostenute per chiedere il mutuo (prendendo in considerazione anche gli interessi passivi di quest’ultimo)? Si o no? La fattura del notaio (che è stata fatta interamente a nome mio) è scaricabile nella dichiarazione del reddito? Se si, anche questa al 50% o posso scaricarla interamente al 100%?
Risposta al quesito
Il caso prospettato non è regolamentato in modo chiaro dall’art. 15 comma 1 lettera b.
In linea generale, a nostro parere, se è titolare al 50% titolare del mutuo può detrarre le spese del mutuo (interessi, e imposta sostitutiva) al 50%. Le spese fatturate dal notaio per il contratto di mutuo può essere detratto al 100% da chi risulta aver sostenuto la spesa e quindi a chi è intestata la fattura.
Quesito su detrazione interessi da circolare 17/E/2006
Domanda.
Nella Circolare n. 15/E del 20 aprile 2005 è stato chiarito che gli interessi passivi relativi ad un
mutuo contratto per l’acquisto dell’abitazione principale possono essere detratti nei limiti del costo
dell’immobile. Nel caso in cui l’acquisto sia effettuato dai coniugi al 50%, mentre il mutuo è stipulato
soltanto da uno dei coniugi, tenuto conto che una condizione essenziale per avere diritto alla
detrazione deve essere l’iscrizione di ipoteca sull’immobile acquistato o su immobili diversi (v
.Circolare n. 7/E del 26/01/2001) e comunque riferita all’intero valore dell’immobile, la detrazione può
essere rapportata all’intero costo dell’immobile?
Risposta.
Con la Circolare n. 15 del 20 aprile 2005, questa Agenzia ha chiarito che, al fine di calcolare l’effettivo
ammontare degli interessi detraibili, è necessario confrontare l’ammontare della somma presa a mutuo per
l’acquisto dell’abitazione principale con il prezzo pattuito dalle parti quale risulta dall’atto di
compravendita dell’abitazione stessa. La disposizione di cui all’art. 15, comma 1, lettera b), del TUIR, mira
ad agevolare l’acquisto dell’abitazione principale. In coerenza con tale ratio, la precisazione contenuta nella
circolare tende ad escludere la detrazione per gli interessi relativi a mutui contratti per finalità diverse
rispetto all’acquisto dell’abitazione principale. In tale ottica, infatti, è stato richiesto che ci sia congruenza
tra l’ammontare del mutuo e il valore dell’immobile Risulta invece ininfluente la ripartizione della proprietà
dell’immobile, alla quale non necessariamente corrisponde una identica ripartizione del costo di acquisto.
Soprattutto nel quadro dei rapporti familiari può accadere, infatti, che la ripartizione del costo tra i soggetti
acquirenti non corrisponda perfettamente alla percentuale di titolarità del diritto reale acquistato. Nella
fattispecie oggetto della domanda, quindi, il coniuge che ha stipulato un contratto di mutuo per l’acquisto
dell’abitazione principale in comproprietà con l’altro coniuge (che non ha stipulato il contratto di mutuo)
può esercitare la detrazione in relazione a tutti gli interessi pagati (e non solo sul 50%). Inoltre, ai fini della
valutazione di congruità tra capitale preso a mutuo e valore dell’immobile, necessaria per la corretta
detrazione degli interessi detraibili, può considerare l’intero prezzo pattuito per l’acquisto dell’immobile
quale risulta dall’atto di acquisto.