Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, e’ stato esposto il seguente
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QUESITO
Il Contribuente (in seguito, “Istante” o “Contribuente”) svolge dal 2016 attività di commercio al dettaglio di oggetti di artigianato (codice Ateco 477832) e dal 2021 applica il regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
L’Istante riferisce:
- di aver effettuato, nel 2021, acquisti intracomunitari di ammontare complessivo inferiore ad euro 10.000;
- di voler intrattenere, nel corso del 2022, rapporti commerciali con operatori ungheresi, effettuando dagli stessi acquisti intracomunitari di ammontare complessivo annuo superiore ad euro 10.000.
Tali operatori ungheresi sono sottoposti al regime giuridico delle piccole imprese e, nello specifico, al regime forfettario “KATA”, che prevede l’esenzione IVA fino ad un ammontare di volume d’affari pari a 3 milioni di fiorini ungheresi (pari a circa 9.000 euro). Il Contribuente chiede di conoscere gli obblighi in materia di IVA in relazione agli acquisti di beni (diversi dai mezzi di trasporti nuovi e da quelli soggetti ad accisa) da tali operatori ungheresi.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L’Istante rileva che il comma 58 dell’articolo 1, della legge n. 190 del 2014 individua le disposizioni da applicare quando dei soggetti passivi in regime forfetario effettuano operazioni attive e passive con operatori non residenti, senza tuttavia distinguere il caso degli operatori di altri Stati membri dell’Unione europea rientranti nel regime giuridico delle piccole imprese.
In particolare, la norma citata prevede che gli acquisti di beni intracomunitari sono soggetti alle disposizioni contenute nell’articolo 38, comma 5, lettera c), del D.L. n. 331 del 1993, secondo cui laddove gli acquisti da Paesi comunitari siano di ammontare inferiore a 10.000 euro, l’IVA è assolta dal cedente nel Paese di origine dei beni e, conseguentemente, il cessionario che applica il regime forfetario non ha l’obbligo di iscriversi al VIES, né di compilare gli elenchi riepilogativi Intrastat, salva la possibilità per lo stesso di optare per l’applicazione dell’imposta in Italia anche prima del raggiungimento della soglia.
Quando gli acquisti intracomunitari superano il limite di 10.000 euro, invece, l’acquisto assume rilevanza in Italia secondo le regole ordinarie degli acquisti UE. Ad avviso dell’Istante, indipendentemente dall’ammontare complessivo di acquisti effettuati da Paesi comunitari (superiore o inferiore a 10.000 euro), gli acquisti di beni effettuati da un soggetto passivo d’imposta italiano presso un operatore di un altro Stato membro sottoposto al regime delle piccole imprese non si considerano acquisti intracomunitari, in quanto si deve supporre che si tratta di operazioni rilevanti ai fini IVA nello Stato membro di origine. Il soggetto passivo d’imposta italiano emette comunque autofattura senza applicazione dell’imposta per documentare l’acquisto e non compila l’elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari di beni.
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Il presente parere è reso tenendo conto unicamente delle informazioni fornite dalla Società, qui assunte acriticamente, ivi comprese quelle relative al regime IVA degli operatori ungheresi.
L’articolo 38, comma 5, lettera d), del d.l. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, stabilisce che: «Non costituiscono acquisti intracomunitari: … d) gli acquisti di beni se il cedente beneficia nel proprio Stato membro dell’esonero disposto per le piccole imprese».
Il regime speciale delle piccole imprese, concesso dalla Direttiva 2006/112 agli Stati membri entro determinate soglie di esonero, prevede modalità semplificate di imposizione e riscossione dell’imposta per le operazioni attive da esse effettuate. Pertanto, non sono considerate cessioni intracomunitarie le cessioni di beni da esse effettuate nei confronti di altri operatori stabiliti in altro Stato membro.
Allo stesso modo, ai sensi del comma 5, lettera d), del citato articolo 38, non sono considerati acquisti intracomunitari le operazioni riguardanti i beni acquistati da qualsiasi operatore italiano, qualora il proprio cedente benefici nel suo Paese di tale regime.
Come chiarito dalla circolare n. 26/E del 21 giugno 2010, nel caso di un ” Soggetto passivo d’imposta italiano IT1 che effettua acquisti di beni presso un operatore di altro Stato membro sottoposto al regime delle piccole imprese:
IT1 non effettua l’acquisto intracomunitario, in quanto si deve supporre che trattasi di operazione rilevante ai fini IVA nello Stato membro di origine. IT1, se non ha ricevuto dal proprio dante causa un’apposita documentazione rappresentativa dell’operazione, emette comunque autofattura senza applicazione dell’imposta per documentare l’acquisto e non compila l’elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari di beni” (vedi par. 4 Parte I).
Si ritiene pertanto condivisibile la soluzione prospettata, in quanto tali adempimenti si applicano indipendentemente dal particolare regime dell’operatore italiano (forfettario o meno).