“Buongiorno,

ho letto il vostro articolo sul Dropshipping: aspetti fiscali dell’e-commerce snello. Ho in mente di avviare una attività di questo tipo però lo vorrei fare attraverso una società con residenza estera. Ho letto su internet che potrebbe essere una buona idea aprire una società a Malta. Io intanto rimarrei a vivere in Italia. In questo modo le tasse le pagherei a Malta e non avrei tutto il peso della burocrazia italiana. Non vorrei avere problemi con il fisco italiano, quindi vi chiedo se è una buona idea e se è corretto da un punto di vista legale.”

La costituzione di una società all’estero e i numerosi vantaggi che possono aversi da questa scelta sono spesso oggetto di sopravvalutazione. La semplice costituzione di una società all’estero non comporta in automatico per i soci la fine dei rapporti con il fisco italiano. E nemmeno la società può considerarsi al sicuro dalle pretese del fisco italiano ai sensi dell’articolo 73 comma 3 del TUIR (riportato a fine articolo). L’idea di aprire una società all’estero e poi di gestirla in Italia è piuttosto comune posto che, nella realtà dei fatti, si vedono on-line molti siti in lingua italiana che sono gestiti da società estere. E’ possibile peraltro localizzare anche l’hosting del sito di e-commerce all’estero in modo da dare una impronta maggiormente “estera” alla vetrina on-line.

Senza addentrarci nei tecnicismi possiamo dire che se una società viene costituita all’estero ma di fatto viene gestita dall’Italia ecco che scatta l’imposizione fiscale in Italia per la società medesima. Un altro esempio, oggetto di una recente pronuncia della Cassazione Sentenza 12 aprile 2018, n. 16296, è quello di una società costituita all’estero che operava nell’ambito dell’e-commerce i cui conti correnti erano aperti in Italia presso banche italiane. I compensi della società vengono considerati come percepiti in Italia e pertanto soggetti a tassazione in Italia.

In sintesi:  una società estera diretta dall’Italia deve pagare le imposte in Italia. La soluzione proposta nei termini in cui è stata delineata non appare una “buona idea”.

Riferimento Normativo

TUIR Art. 73 comme 3. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le societa’ e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale nel territorio dello Stato. Si considerano altresi’ residenti nel territorio dello Stato gli organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia e, salvo prova contraria, i trust e gli istituti aventi analogo contenuto istituiti in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 168-bis, in cui almeno uno dei disponenti ed almeno uno dei beneficiari del trust siano fiscalmente residenti nel territorio dello Stato. Si considerano, inoltre, residenti nel territorio dello Stato i trust istituiti in uno Stato diverso da quelli di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 168-bis, quando, successivamente alla loro costituzione, un soggetto residente nel territorio dello Stato effettui in favore del trust un’attribuzione che importi il trasferimento di proprieta’ di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per quote, nonche’ vincoli di destinazione sugli stessi.

 

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