Il tema del rimborso dell’IVA tra Regno Unito e Italia ha acquisito una rilevanza crescente dopo l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea (Brexit). La possibilità di richiedere il rimborso IVA sugli acquisti effettuati nei rispettivi territori resta un’opportunità cruciale per le imprese italiane e britanniche. Questo accordo di reciprocità garantisce continuità alle operazioni transfrontaliere, nonostante il mutato scenario fiscale. Inoltre, il tema è particolarmente rilevante anche per le attività di e-commerce che operano su scala internazionale, poiché l’IVA ha un impatto significativo sui margini di profitto.

Dopo la Brexit, uno dei principali quesiti che ha coinvolto le aziende riguarda la possibilità di richiedere il rimborso dell’IVA sugli acquisti effettuati tra Italia e Regno Unito. Sebbene il Regno Unito sia ora un Paese terzo, un accordo di reciprocità entrato in vigore nel febbraio 2024 consente ancora il recupero dell’IVA. Tuttavia, vi sono state incertezze sugli anni precedenti all’accordo e sulla corretta applicazione delle norme. Questa questione è particolarmente rilevante per le aziende di e-commerce che importano ed esportano merci tra i due Paesi, data la complessità della gestione fiscale in ambito transfrontaliero.

A seguito del perfezionamento della Brexit il 1° febbraio 2020, il Regno Unito è diventato un Paese terzo rispetto all’Unione Europea. Questo ha sollevato dubbi riguardo ai rimborsi IVA per le operazioni tra i due Paesi. Prima dell’uscita definitiva, i rimborsi seguivano le regole del D.P.R. 633/1972, art. 38-bis2, che regolamenta i rimborsi per soggetti stabiliti in altri Stati membri. Con la Brexit, tali operazioni sono diventate soggette a nuove regole, applicabili a Paesi non UE.

L’accordo di reciprocità entrato in vigore nel febbraio 2024 ha stabilito che, a partire dal 1° gennaio 2021, le imprese italiane possono richiedere il rimborso dell’IVA al Regno Unito, e viceversa, come stabilito dall’articolo 38-ter del D.P.R. 633/1972. Questa continuità è fondamentale per assicurare il rispetto della neutralità fiscale nelle operazioni transfrontaliere. Anche per gli e-commerce, che gestiscono grandi volumi di transazioni internazionali, è essenziale comprendere queste nuove dinamiche e adattarsi rapidamente al contesto post-Brexit.

La soluzione risiede nell’accordo di reciprocità sancito tra Italia e Regno Unito, che consente alle aziende di richiedere il rimborso IVA secondo le normative di ciascun Paese. In particolare, l’articolo 38-ter del D.P.R. 633/1972 regola il rimborso per i soggetti residenti in Paesi non UE. Le aziende italiane che hanno effettuato acquisti nel Regno Unito possono presentare la richiesta di rimborso secondo la normativa britannica, mentre i soggetti britannici possono seguire le regole italiane.

È importante sottolineare che il modello IVA 79 deve essere utilizzato per le richieste di rimborso da parte dei soggetti britannici, e la scadenza per presentare le domande relative al 2023 è fissata per il 30 settembre 2024. Anche gli operatori di e-commerce devono considerare queste scadenze per ottimizzare la gestione fiscale sui propri acquisti e vendite transfrontaliere.

Adottare le misure necessarie per ottenere il rimborso IVA è strategicamente rilevante per le aziende che operano in entrambi i Paesi. Questo permette loro di ottimizzare i costi legati all’IVA sugli acquisti e migliorare la gestione finanziaria. L’accordo garantisce la continuità delle operazioni commerciali e la corretta applicazione delle normative fiscali post-Brexit, evitando che l’uscita del Regno Unito dall’UE comporti penalizzazioni per gli operatori economici. Per le attività di e-commerce, la possibilità di recuperare l’IVA è essenziale per restare competitivi sul mercato globale.

In pratica, le aziende italiane che hanno acquistato beni o servizi nel Regno Unito possono richiedere il rimborso IVA seguendo le procedure stabilite dalla normativa britannica. Ecco alcuni passaggi concreti:

  1. Verificare gli acquisti effettuati nel Regno Unito a partire dal 2021.
  2. Compilare il modello IVA 79 e inviarlo entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di riferimento.
  3. Monitorare eventuali richieste di chiarimenti da parte delle autorità fiscali.

Anche le aziende di e-commerce possono beneficiare di questi rimborsi, riducendo i costi operativi relativi all’IVA su importazioni e vendite.

In sintesi, l’accordo di reciprocità tra Italia e Regno Unito offre alle aziende un’opportunità di recuperare l’IVA sugli acquisti effettuati nei rispettivi territori, anche dopo la Brexit. Il rispetto delle procedure e delle scadenze è cruciale per garantire il rimborso. Per assistenza personalizzata su questo tema, non esitate a contattare il nostro studio: il nostro team è a disposizione per offrire consulenze fiscali su misura per le vostre esigenze, inclusi gli aspetti legati all’e-commerce.

Hey, ciao 👋
Piacere di conoscerti.

Iscriviti per ricevere contenuti fantastici nella tua casella di posta, ogni mese.

Non inviamo spam! Leggi la nostra Informativa sulla privacy per avere maggiori informazioni.