Di portata sicuramente rilevante la consulenza giuridica 2.9.2024 n. 5 dell’Agenzia delle Entrate che ammette l’applicazione dell’iva al 4% anche per tutti quei processi digitalizzati, derivanti dall’evoluzione tecnologica, che sono poi finalizzati a generare una stampa di un libro, rivista, giornale o testata giornalistica che sia.
Vediamo nel dettaglio il ragionamento e la portata dell’evoluzione indicata:
Indice dei contenuti
Contesto e quesito
L’Associazione Alfa, rappresentante del settore editoriale, ha sollevato un quesito riguardante l’applicabilità dell’aliquota IVA ridotta del 4% alle moderne tecniche di produzione dei libri. Il quesito nasce dalla constatazione che l’innovazione tecnologica ha radicalmente trasformato il processo produttivo editoriale a partire dalla fine degli anni ’80.
Evoluzione tecnologica nel settore editoriale
L’Associazione descrive come molte attività tradizionali del processo di produzione dei libri siano state superate o trasformate dall’avvento delle tecnologie digitali:
- La produzione di lastre di stampa è stata in gran parte sostituita dall’uso di file PDF.
- Il montaggio manuale delle pellicole è stato sostituito da software che combinano i PDF delle singole pagine.
- La duplicazione delle pellicole non è più necessaria grazie alla rappresentazione digitale delle pagine.
- La produzione esterna di pellicole è stata eliminata.
- Le correzioni di bozze vengono ora effettuate direttamente al computer.
- La composizione tipografica tradizionale è stata sostituita da software di elaborazione del testo e videoimpaginazione.
- L’impaginazione è diventata parte integrante del processo di composizione digitale.
Nonostante questi cambiamenti, l’Associazione sostiene che queste attività continuino a rappresentare operazioni di produzione materiale del libro, seppur in forma digitalizzata.
Quesito specifico
L’Associazione chiede conferma che a queste operazioni, nonostante l’evoluzione tecnologica, si continui ad applicare l’aliquota IVA ridotta del 4%, ai sensi del numero 35) della Tabella A, Parte II, allegata al D.P.R. n. 633/1972 (Decreto IVA), e dell’articolo 16, terzo comma, dello stesso decreto.
Quadro normativo
Per comprendere la risposta dell’Agenzia delle Entrate, è importante delineare il quadro normativo di riferimento:
- Regime speciale IVA per l’editoria:
- Disciplinato dall’articolo 74, primo comma, lettera c) del Decreto IVA.
- Si tratta di un regime naturale e semplificato di imposizione e riscossione dell’imposta (c.d. monofase).
- L’IVA è determinata in relazione al numero delle copie vendute o consegnate, con una forfetizzazione della resa.
- L’imposta è assolta dall’editore sulla base del prezzo di vendita al pubblico del prodotto editoriale.
- Aliquota IVA ridotta per libri e prestazioni correlate:
- Numero 18) della Tabella A, Parte II, allegata al Decreto IVA: prevede l’aliquota del 4% per le cessioni e le importazioni di libri su qualsiasi tipo di supporto fisico.
- Numero 35) della stessa Tabella: prevede l’aliquota del 4% per le prestazioni relative a composizione, montaggio, duplicazione, legatoria e stampa dei prodotti editoriali.
- Estensione dell’aliquota ridotta:
- Articolo 16, terzo comma, del Decreto IVA: estende l’applicazione dell’aliquota ridotta alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti d’opera, di appalto e simili che hanno per oggetto la produzione di beni (in questo caso, libri).
- Normativa europea:
- Direttiva 2006/112/CE (Direttiva IVA): stabilisce il principio generale dell’applicazione dell’aliquota ordinaria, con eccezioni per aliquote ridotte ed esenzioni.
- Direttiva 2009/47/CE: ha modificato l’allegato III della Direttiva IVA per includere la fornitura di libri “su qualsiasi tipo di supporto fisico”.
- Direttiva (UE) 2018/1713: ha introdotto la possibilità per gli Stati membri di applicare alle pubblicazioni fornite per via elettronica le stesse aliquote IVA applicate alle pubblicazioni su supporti fisici.
Interpretazione dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate, nella sua risposta, adotta un’interpretazione evolutiva delle norme in questione, tenendo conto dei seguenti fattori:
- Volontà del legislatore:
- Si evidenzia la chiara intenzione del legislatore, sia a livello nazionale che europeo, di favorire la diffusione dei libri agevolandone la produzione e la commercializzazione.
- Questa volontà si manifesta nell’estensione dell’aliquota ridotta ai libri “su qualsiasi tipo di supporto fisico” e, più recentemente, anche alle pubblicazioni elettroniche.
- Interpretazione evolutiva:
- L’Agenzia riconosce la necessità di adottare un’interpretazione che tenga conto dell’evoluzione tecnologica del settore.
- Si fa riferimento a precedenti giurisprudenziali della Corte di Cassazione che hanno ammesso l’interpretazione evolutiva in ambito tributario e penale.
- Giurisprudenza rilevante:
- Sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 31022/2015: ha riconosciuto la necessità di un’interpretazione estensiva del termine “stampa” per includere le testate giornalistiche telematiche.
- Sentenza della Corte di Cassazione n. 1275/2019: ha confermato il superamento del concetto di stampa “gutenberghiana” in favore di una concezione più moderna e tecnologicamente avanzata.
- Sentenza della Corte di Cassazione n. 30722/2011: ha ammesso la possibilità di un’interpretazione estensiva ed evolutiva in materia tributaria, sia per le norme impositive che per quelle che accordano benefici fiscali.
- Ratio della norma:
- L’Agenzia sottolinea che un’interpretazione restrittiva delle norme agevolative in questione le svuoterebbe di significato, considerando che le moderne tecniche di produzione del libro non sono più perfettamente riconducibili alle singole prestazioni originariamente previste.
Conclusioni dell’Agenzia delle Entrate
Sulla base di queste considerazioni, l’Agenzia delle Entrate giunge alle seguenti conclusioni:
- Applicabilità dell’aliquota ridotta:
- Si ritiene che alle prestazioni di composizione tipografica e digitale di libri effettuate con le moderne tecnologie si applichi l’aliquota IVA ridotta del 4%.
- Interpretazione evolutiva:
- Questa conclusione è frutto di un’interpretazione evolutiva delle norme esistenti, che tiene conto dei cambiamenti tecnologici intervenuti nel settore editoriale.
- Continuità con la ratio originaria:
- L’Agenzia considera che, nonostante i cambiamenti nelle tecniche di produzione, le attività descritte dall’Associazione Alfa rientrano in un concetto più ampio di “composizione” che resta agevolato ai fini IVA.
Implicazioni per il settore
Questa interpretazione dell’Agenzia delle Entrate ha importanti implicazioni per il settore della tipografia, fotocomposizione ed edizione di libri:
- Modernizzazione delle tecniche di produzione:
- Le aziende del settore possono adottare tecnologie moderne per la produzione di libri senza temere di perdere il beneficio dell’aliquota IVA ridotta.
- Flessibilità nell’applicazione dell’agevolazione:
- L’interpretazione evolutiva consente di applicare l’aliquota ridotta a processi produttivi che, pur non corrispondendo esattamente alle descrizioni originarie della norma, ne rispettano la finalità.
- Incentivo all’innovazione:
- Questa interpretazione può essere vista come un incentivo all’innovazione nel settore, poiché non penalizza fiscalmente l’adozione di nuove tecnologie.
- Uniformità di trattamento:
- Si garantisce un trattamento fiscale uniforme per la produzione di libri, indipendentemente dalle specifiche tecnologie utilizzate.
- Certezza fiscale:
- La chiarificazione fornita dall’Agenzia delle Entrate offre maggiore certezza alle imprese del settore riguardo al trattamento fiscale delle loro attività.
Dettagli specifici per gli operatori del settore
Per gli operatori del settore della tipografia, fotocomposizione ed edizione di libri, è importante comprendere alcuni dettagli specifici emersi dalla consulenza:
- Definizione di “editore”:
- Ai fini del regime speciale IVA, si considera “editore” l’operatore che intraprende l’iniziativa economica editoriale e sopporta il rischio della realizzazione dell’opera per il successivo sfruttamento economico.
- Ambito di applicazione dell’aliquota ridotta:
- L’aliquota del 4% si applica a quelli su supporti fisici come CD, CD-ROM o altri supporti analoghi che riproducano essenzialmente le stesse informazioni contenute nei libri stampati.
- Sono esclusi i supporti fisici senza alcun collegamento ad un libro stampato.
- Prestazioni agevolate:
- L’aliquota ridotta si applica alle prestazioni di composizione, montaggio, duplicazione, legatoria e stampa dei prodotti editoriali, indipendentemente dal fatto che il committente sia qualificabile come editore.
- Contratti d’opera e appalto:
- L’aliquota del 4% è applicabile anche alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti d’opera, di appalto e simili che hanno per oggetto la produzione di libri.
- Evoluzione delle attività di produzione:
- Le moderne attività di composizione digitale, impaginazione elettronica, gestione di file PDF, ecc., sono considerate equivalenti alle tradizionali attività di composizione tipografica ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta.
- Non rilevanza della tecnologia utilizzata:
- L’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate suggerisce che non è tanto la specifica tecnologia utilizzata ad essere rilevante, quanto piuttosto la funzione svolta nel processo di produzione del libro.
- Estensione alle pubblicazioni elettroniche:
- Sebbene non direttamente oggetto della consulenza, è importante notare che la normativa europea più recente (Direttiva UE 2018/1713) ha aperto la possibilità di applicare l’aliquota ridotta anche alle pubblicazioni fornite per via elettronica.
Considerazioni pratiche per gli operatori
Alla luce di questa consulenza, gli operatori del settore dovrebbero considerare i seguenti punti:
- Revisione dei processi produttivi:
- È possibile rivedere e modernizzare i processi produttivi senza timore di perdere il beneficio fiscale dell’aliquota ridotta.
- Documentazione delle attività:
- È consigliabile mantenere una documentazione dettagliata delle attività svolte, evidenziando come queste corrispondano, in termini di funzione, alle tradizionali attività di composizione, montaggio, ecc.
- Fatturazione:
- Nella fatturazione delle prestazioni, è importante descrivere accuratamente le attività svolte, facendo riferimento ai concetti di composizione tipografica e digitale.
- Contratti:
- Nei contratti con i clienti, può essere utile specificare che le attività svolte rientrano nel concetto di composizione tipografica e digitale ai fini dell’applicazione dell’aliquota IVA ridotta.
- Formazione del personale:
- È importante formare il personale amministrativo e contabile su questa interpretazione, per assicurare una corretta applicazione dell’aliquota IVA.
- Monitoraggio delle evoluzioni normative:
- Data la rapida evoluzione tecnologica del settore, è fondamentale monitorare costantemente eventuali ulteriori chiarimenti o modifiche normative.
- Consulenza fiscale:
- In caso di dubbi su specifiche attività o processi, può essere utile richiedere una consulenza fiscale specifica.
Possibili sviluppi futuri
La consulenza dell’Agenzia delle Entrate apre anche alcune prospettive per possibili sviluppi futuri:
- Ulteriore digitalizzazione:
- L’interpretazione evolutiva potrebbe estendersi in futuro ad altre forme di produzione e distribuzione di contenuti editoriali ancora più avanzate.
- Pubblicazioni esclusivamente digitali:
- Sebbene non direttamente trattato in questa consulenza, il riferimento alla Direttiva UE 2018/1713 suggerisce che potrebbe esserci spazio per un’estensione dell’aliquota ridotta anche a pubblicazioni esclusivamente digitali.
- Nuove forme di contenuto:
- Con l’evolversi delle tecnologie, potrebbero emergere nuove forme di contenuto editoriale che potrebbero richiedere ulteriori chiarimenti fiscali.
- Armonizzazione europea:
- L’evoluzione della normativa europea in materia di IVA potrebbe portare a una maggiore armonizzazione del trattamento fiscale dei prodotti editoriali tra i vari Stati membri.