La digitalizzazione dei processi di vendita si sta estendendo a tutti i settori. Si potrebbe quindi pensare che qualsiasi processo di acquisto di servizi che avvenga attraverso una piattaforma web possa essere definito e-commerce. Una approfondita conoscenza della materia invece ci porta a dire che non tutti gli acquisti che vengono fatti attraverso una app, una piattaforma web oppure quello che potrebbe sembrare un marketplace, viene considerato dal fisco italiano come un e-commerce.
Quali sono le norme che dobbiamo andare a leggere per comprendere se la nostra app di servizi, rientra nella normativa e-commerce, secondo l’agenzia delle entrate?
Bene il riferimento al quale dobbiamo fare per individuare se la nostra app di servizi rientra tra i servizi digitali è il Regolamento di esecuzione (UE) N. 282/2011. All’articolo 7 troviamo una elencazione dei servizi che si considerano quali servizi e-commerce.
Perchè è importante sapere se il nostro e-commerce di servizi è considerato tale secondo la legge italiana? La risposta sta nella possibilità, se si è considerati e-commerca dalla legge iva, di essere esonerati dalla fatturazione e anche esonerati dall’emissione del documento commerciale (il documento commerciale di vendita o prestazione è quello che comunemente chiamiamo scontrino, che ad esempio viene rilasciato quando si va a fare la spesa).
Vediamo dunque quali sono i servizi che sono ricompresi e considerati quali e-commerce di servizi:
- la fornitura di prodotti digitali in generale, compresi software, loro modifiche e aggiornamenti;
- i servizi che veicolano o supportano la presenza di un’azienda o di un privato su una rete elettronica, quali un sito o una pagina web;
- i servizi automaticamente generati da un computer attraverso Internet o una rete elettronica, in risposta a dati specifici immessi dal destinatario;
- la concessione, a titolo oneroso, del diritto di mettere in vendita un bene o un servizio su un sito Internet che operi come mercato on line, in cui i potenziali acquirenti fanno offerte attraverso un procedimento automatizzato e in cui le parti sono avvertite di una vendita attraverso posta elettronica generata automaticamente da un computer;
- le offerte forfettarie di servizi Internet (Internet service packages, ISP) nelle quali la componente delle telecomunicazioni costituisce un elemento accessorio e subordinato (vale a dire, il forfait va oltre il semplice accesso a Internet e comprende altri elementi, quali pagine con contenuto che danno accesso alle notizie di attualità, alle informazioni meteorologiche o turistiche, spazi di gioco, hosting di siti, accessi a dibattiti on line, ecc.);
Vi è poi una più dettagliata elencazione nell’allegato 1.
I servizi che NON RIENTRANO NELLA NORMATIVA E-COMMERCE DIRETTO
Esiste poi sempre nel comma 7 una elencazione dei servizi che NON sono da considerare quali e-commerce di servizi, e a cui non risulta quindi applicabile la normativa sull’esenzione dall’emissione di scontrini e fatture. L’elenco è il seguente:
- i servizi di teleradiodiffusione;
- i servizi di telecomunicazione;
- i beni per i quali l’ordine o la sua elaborazione avvengano elettronicamente;
- i CD-ROM, i dischetti e supporti fisici analoghi;
- il materiale stampato, come libri, bollettini, giornali o riviste;
- i CD e le audiocassette;
- le video cassette e i DVD;
- i giochi su CD-ROM;
- i servizi di professionisti, quali avvocati e consulenti finanziari, che forniscono consulenze ai clienti mediante la posta elettronica;
- i servizi di insegnamento, per i quali il contenuto del corso è fornito da un insegnante attraverso Internet o una rete elettronica, vale a dire mediante un collegamento remoto;
- i servizi di riparazione materiale off line delle apparecchiature informatiche;
- i servizi di conservazione dei dati off line;
- i servizi pubblicitari, ad esempio su giornali, manifesti e in televisione;
- i servizi di helpdesk telefonico;
- i servizi di insegnamento che comprendono esclusivamente corsi per corrispondenza, come quelli inviati per posta;
- i servizi tradizionali di vendita all’asta che dipendono dal diretto intervento dell’uomo, indipendentemente dalle modalità di offerta;
- prenotazione in linea di biglietti di ingresso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o a manifestazioni affini;
- prenotazione in linea di soggiorni alberghieri, autonoleggio, servizi di ristorazione, trasporto passeggeri o servizi affini
In concreto la fornitura di un servizio, per rientrare nella normativa IVA sul commercio elettronico, deve avere le seguente caratteristiche:
- in mancanza della piattaforma web, applicazione o app, la fornitura del servizio non sarebbe erogabile.
- la fornitura del servizio è essenzialmente automatizzata, richiedendo un MINIMO intervento umano.
In concreto l’Agenzia delle Entrate si è espressa con riferimento a una applicativo web che consentiva ai visitatori del sito web/applicazione di:
- selezionare tra i fornitori di servizi di trasporto quello più adeguato alle proprie esigenze
- confronto delle tariffe tra differenti servizi di trasporto
- conclusione del contratto con l’erogatore dei servizi di logistica
In questo caso, l’Agenzia delle Entrate richiamando i principi sopra esposti ha ritenuto che i servizi erogati tramite la piattaforma web non avessero i requisiti per entrare nell’alveo delle applicazioni e-commerce, e che quindi la società che eroga questi servizi di selezione e scelta dei fornitori di logistica non fosse in alcun modo esonerata dagli obblighi di emissione delle fatture e/o del documento commerciale.
Nel caso specifico l’Agenzia delle Entrate si è espressa cosi:
Tale orientamento è, peraltro, in linea con quanto più volte precisato da questa Amministrazione, secondo cui “ai fini dell’effettuazione della prestazione di servizi l’uso di internet, quale mezzo di comunicazione, è equiparabile all’uso di un telefono o
di un fax e non fa mutare la natura giuridica dell’operazione che va qualificata come intermediazione e non come commercio elettronico”
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