1. Il «Long Term Cash Bonus Plan» in pillole

(keyword: bonus esteri)

L’Interpello n. 199/2025 dell’Agenzia delle Entrate prende spunto da un classico scenario aziendale: un piano di incentivazione triennale in denaro – il Long Term Cash Bonus Plan – riconosciuto a dipendenti “chiave” di un gruppo multinazionale. Il premio matura durante il cosiddetto vesting period (2021-2023, poi 2022-2024, ecc.) e viene materialmente pagato in febbraio dell’anno successivo. La società erogante è britannica, ma il lavoratore si trasferisce in Italia a fine 2023 e diventa qui residente fiscale dal 2024. Risultato? Stesso bonus, due Stati che vogliono tassarlo. interpello199del2025sul…


2. Diventare residente fiscale: perché la residenza conta (e tanto)

Per l’Irpef italiana, ciò che fa la differenza non è dove hai lavorato, ma dove sei fiscalmente residente nell’anno in cui incassi il reddito. L’art. 3 TUIR lo dice chiaramente: i residenti sono tassati sul reddito “ovunque prodotto”. interpello199del2025sul…
Nel caso dell’Interpello, il dipendente è residente in Italia dal 1° gennaio 2024; di conseguenza, i bonus pagati da febbraio 2024 in poi entrano a pieno titolo nella base Irpef, anche se collegati a lavoro svolto in UK.


3. Fiscalità internazionale: il gioco di squadra fra Italia e Regno Unito

L’art. 15 della Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-UK stabilisce una tassazione concorrente:

  • Regola base → lo Stato di residenza (Italia) tassa i redditi da lavoro.
  • Eccezione → anche lo Stato della fonte (UK) può tassare se l’attività è stata svolta lì. interpello199del2025sul…

Ne deriva che il Regno Unito può trattenere imposta sui bonus riferiti agli anni in cui il dipendente lavorava oltremanica, mentre l’Italia li assoggetta comunque a Irpef perché il lavoratore è ora residente qui. La doppia imposizione si elimina tramite credito d’imposta estero (art. 165 TUIR).


4. Articolo 51 TUIR e principio di onnicomprensività

Tutto ciò che un dipendente percepisce “in relazione al rapporto di lavoro” è reddito da lavoro dipendente. I bonus in denaro rientrano quindi nell’art. 51 TUIR e devono essere tassati nell’anno della percezione (non in quello di maturazione). interpello199del2025sul…

Messaggio chiave per HR e payroll: occorre guardare al cedolino in cui il premio viene corrisposto, non all’arco temporale in cui è maturato.


5. Il ruolo (spesso sottovalutato) del sostituto d’imposta italiano

La stabile organizzazione italiana deve applicare le ritenute Irpef sull’intero bonus, anche quando a pagarlo è la consociata estera. Se negli anni precedenti ha trattenuto solo la quota “italiana”, dovrà regolarizzare senza sanzioni né interessi (art. 10 Statuto del Contribuente) perché si è adeguata a precedenti indicazioni dell’Amministrazione. interpello199del2025sul…

In pratica:

  1. Versare oggi le ritenute mancanti su premi riferiti al lavoro svolto in UK (2021-dic. 2023).
  2. Certificare le somme nel C.U. al dipendente.
  3. Niente sanzioni se ci si conforma ai nuovi chiarimenti.

6. Credito d’imposta estero: come si calcola

Il dipendente, in dichiarazione dei redditi, potrà detrarre l’imposta UK effettivamente pagata sui bonus. Il credito è limitato alla parte di Irpef italiana proporzionalmente dovuta su quel reddito (art. 165 TUIR). Passaggio chiave: conservare la documentazione delle ritenute estere (payslip, P60, certificazioni UK).


7. Come gestire gli anni “misti”

(keyword: fiscalità internazionale)

  • Febbraio 2024
    Bonus 2021-2023 → interamente maturato in UK, pagato quando il lavoratore è residente fiscale in Italia. La società italiana deve ora trattenere Irpef sull’intero importo; il dipendente recupererà l’imposta UK in dichiarazione. interpello199del2025sul…
  • Febbraio 2025
    Bonus 2022-2024 → 2/3 maturati in UK, 1/3 in Italia. Ritenuta italiana su 100% del premio; credito estero limitato ai 2/3 UK.
  • Febbraio 2026
    Bonus 2023-2025 → 1/3 UK, 2/3 Italia. Stesso schema.
  • Dal 2027
    Tutto maturato e corrisposto in Italia → solo Irpef italiana.

8. Check-list operativa per HR e payroll

  1. Mappare il vesting: associare a ogni bonus i Paesi in cui è stato svolto il lavoro.
  2. Verificare la residenza fiscale al momento del pagamento.
  3. Applicare la ritenuta italiana sull’intero importo se il dipendente è residente in Italia.
  4. Rilasciare CU e supporto: dettagliare le ritenute estere per il credito d’imposta.
  5. Regolarizzare il passato: se le vecchie ritenute erano parziali, versare il dovuto ora (senza sanzioni). interpello199del2025sul…

9. Domande frequenti

  • Posso tassare solo la quota “italiana”?
    No, se il dipendente è residente in Italia all’incasso, l’intero bonus è imponibile qui.
  • Serve un accordo di secondment?
    Utile, ma non elimina la potestà impositiva italiana se la residenza è qui.
  • L’azienda estera deve iscriversi in Italia?
    Se paga tramite la stabile organizzazione italiana, quest’ultima funge da sostituto d’imposta.

10. Conclusioni: niente panico, ma serve metodo

L’Interpello 199/2025 ribadisce una regola spesso trascurata: il momento della percezione e la residenza fiscale governano la tassazione dei bonus esteri. Conoscere la fiscalità internazionale è essenziale per evitare doppie imposizioni e sanzioni.


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