Il regime degli impatriati, introdotto dall’art. 16 del D.Lgs. n. 147/2015, rappresenta un’agevolazione fiscale molto vantaggiosa per i lavoratori che trasferiscono la propria residenza in Italia. Tuttavia, l’accesso a questo regime può sollevare alcuni dubbi, soprattutto nel caso in cui il contribuente abbia già optato per un altro regime agevolativo, come quello dei neo-residenti ex art. 24-bis TUIR.
In questo articolo esamineremo il caso di un contribuente che, richiede chiarimenti sulla corretta applicazione del regime impatriati al suo caso specifico e in particolare su alcuni aspetti tra cui il principale vi è la possibilità di passaggio tra i due regimi e sui requisiti necessari per beneficiare delle agevolazioni previste dal regime degli impatriati.
Il caso: revoca del regime dei neo-residenti e passaggio al regime impatriati
Il contribuente in questione aveva trasferito la propria residenza anagrafica in Italia nel gennaio 2022, insieme al nucleo familiare composto da moglie e un figlio minorenne. Per quell’anno, aveva optato per il regime dei neo-residenti ex art. 24-bis TUIR.
Nel 2023, con la nascita di una seconda figlia, il contribuente ha maturato l’intenzione di revocare l’opzione per il regime dei neo-residenti e di passare al regime degli impatriati. In particolare, i suoi dubbi riguardavano:
- La possibilità di accedere al regime degli impatriati per il primo quinquennio (2023-2026), con tassazione al 30% dei redditi;
- La possibilità di estendere l’agevolazione per un secondo quinquennio (2027-2031), con tassazione al 50%, avendo due figli minorenni;
- L’eventuale riduzione della tassazione al 10% per il secondo quinquennio, in caso di nascita di un terzo figlio nel corso dello stesso periodo.
La risposta della DRE Lombardia: chiarimenti sul Regime Impatriati
La Direzione Regionale delle Entrate della Lombardia ha fornito importanti chiarimenti in merito ai quesiti posti dal contribuente.
Innanzitutto, è stato confermato che il divieto di cumulo tra il regime dei neo-residenti e quello degli impatriati non preclude un utilizzo alternativo dei due regimi in periodi d’imposta differenti. Pertanto, è possibile revocare l’opzione per il regime ex art. 24-bis TUIR e accedere successivamente al regime degli impatriati.
Per quanto riguarda l’estensione del beneficio del Regime Impatriati per un secondo quinquennio, la DRE ha chiarito che è sufficiente aver fruito dell’agevolazione anche solo per alcune annualità del primo quinquennio e averne avuto potenzialmente diritto nell’anno del rientro (nel caso specifico il 2022).
Infine, in merito alla riduzione della tassazione al 10% nel secondo quinquennio, è stato precisato che la pluralità di figli (almeno 3 minorenni o a carico) deve sussistere entro la scadenza del primo quinquennio agevolabile.
Conclusioni: la transizione dal regime dei neo-residenti al Regime Impatriati
In base ai chiarimenti forniti dalla DRE Lombardia, il contribuente potrà revocare l’opzione per il regime dei neo-residenti e transitare al regime degli impatriati a partire dal 2023, beneficiando delle agevolazioni previste per il primo e il secondo quinquennio.
Inoltre, se entro la fine del primo quinquennio dovesse avere un terzo figlio minorenne, potrà usufruire della tassazione ridotta al 10% per il secondo quinquennio.
Il caso esaminato dimostra come, in presenza dei requisiti necessari, sia possibile passare dal regime dei neo-residenti a quello degli impatriati, ottimizzando i benefici fiscali in base alla propria situazione familiare.
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