canone raiAggiornamento 14/01/2016 – O tutto o niente. Sembra essere questo lo slogan che accompagna la riscossione del canone rai dalla bolletta. Ovvero dal 12% della riscossione dell’evasione del canone, con il nuovo sistema invece sono forti i rischi di duplicazione della riscossione del canone. Appare forte il rischio che il canone venga inserito indiscriminatamente in bolletta a tutti i possessori di contratti di energia elettrica, lasciando l’onere ai cittadini di presentare l’autocertificazione e i documenti necessari.

Sul sito RAI le risposte alle domande più frequenti http://www.abbonamenti.rai.it/Ordinari/FAQ.aspx

Fonte: Canone Rai in bolletta: tutti i nodi ancora da sciogliere

CANONE RAI: Aggiornamento dell’ 08/01/2016. 

Confermato che il canone rai verra’ riscosso attraverso l’inserimento nella bolletta elettrica di una apposita voce.  L’importo sarà ridotto e passerà da 133 euro a 100 euro e quando la norma sarà a regime verrà riscosso in 10 rate mensili. In buona sostanza si presume che laddove esiste un contratto di energia elettrica in concomitanza con la residenza allora esiste un televisore. Il contribuente può vincere questa presunzione presentando una autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la cui mendacia comporta gli effetti, anche penali, di cui all’articolo 76 del medesimo testo unico. Tale dichiarazione e’ presentata all’Agenzia delle entrate – Direzione provinciale I di Torino – Ufficio territoriale di Torino I – Sportello S.A.T., con le modalita’ definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. L’autocertificazione ha validità solo per l’anno di presentazione.

E’ inoltre estesa la esenzione per i contribuenti over 75: dal 2016 non pagano coloro che hanno un reddito inferiore a 8000 euro.

Aggiornamento 11 ottobre 2015: La legge di stabilità 2016 prevede il pagamento del canone rai nella bolletta dell’energia elettrica.

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Videofonini, ipod, pc con connessione ad alta velocità devono pagare il canone rai? Non spetta all’Agenzia delle Entrate determinare quali sono gli apparecchi che determinano l’obbligo di corrispondere il canone. E’ questo il principale chiarimento fornito dalla risoluzione 102 del 19/03/2008.

In risposta alla richiesta di una consulenza giuridica da parte di una associazione di consumatori l’Agenzia ha altresì ricordato che la semplice detenzione di un televisore, o meglio di “apparecchio atto o adattabile alla ricezione delle radioaudizioni”, determina l’obbligo di corrispondere il canone RAI. A nulla rilevando l’effettivo utilizzo dell’apparecchio. La risoluzione ha precisato inoltre che l’individuazione degli apparecchi sui quali pagare il canone spetta al Ministero delle Comunicazioni.

In tema di canone rai si veda anche:

 – Esenzione dal canone rai

Risoluzione 102 del 19/03/2008 Oggetto:
Consulenza giuridica – Associazione per i Diritti degli Utenti e Consumatori. Canone di abbonamento TV ai sensi del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246
Testo:
Con consulenza giuridica n. ….., concernente chiarimenti in merito alla corretta applicazione del canone di abbonamento TV ai sensi dell’articolo 1 del RDL 21 febbraio 1938, n. 246, l’ADUC ha esposto il seguente
QUESITO
l’ADUC – Associazione per i diritti degli utenti e consumatori – ha chiesto chiarimenti in merito all’obbligo di pagamento del canone di abbonamento alla televisione in dipendenza del possesso di determinati apparecchi.
In particolare l’ADUC chiede se alla nozione di “apparecchio atto o adattabile alla ricezione delle radioaudizioni” soggetto al pagamento del canone di abbonamento TV ai sensi del Regio decreto-legge n. 246 del 1938 e decreto legislativo luogotenenziale n. 458 del 1944 siano riconducibili anche i seguenti apparecchi:
1. computer senza collegamento Internet;
2. computer con collegamento Internet tramite modem analogico (56k);
3. computer con collegamento Internet a banda larga (o Adsl);
4. computer senza monitor;
5. monitor senza computer;
6. modem Adsl;
7. modem analogico 56k;
8. ipod ed altri Mp3 player con display capace di riprodurre sequenze video;
9. videocellulare;
10. videocitofono;
11. videocamera digitale con display;
12. macchina fotografica con display capace di riprodurre sequenze video;
13. videoregistratore Vhs;
14. riproduttore Dvd;
15. decoder.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L’istante ritiene che solo gli apparecchi televisivi (cd. “televisione”) sono soggetti al pagamento del canone di abbonamento alle radiodiffusioni.
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
In base alla disposizione recata dall’articolo 1 del RDL 21 febbraio 1938, n. 246, il detentore di “(…) uno o piu’ apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni e’ obbligato al pagamento del canone di abbonamento giusta le norme di cui al presente decreto. (…)”.
La stessa Corte Costituzionale, con sentenza del 26 giugno 2002, n. 284, ha ribadito che “(…) il collegamento dell’obbligo di pagare il canone alla semplice detenzione dell’apparecchio, atto o adattabile alla ricezione anche solo di trasmissioni via cavo o provenienti dall’estero (…), indipendentemente dalla possibilita’ e dalla volonta’ di fruire dei programmi della concessionaria del servizio pubblico, discende dalla natura di imposta impressa al canone, che esclude ogni nesso di necessaria corrispettivita’ in concreto fra obbligo tributario e fruizione effettiva di servizio pubblico. (…).”.
La Consulta, tra l’altro, ricorda come oramai rappresenti un suo consolidato orientamento ritenere che il canone di abbonamento alla televisione vada configurato come “imposta” e non come “tassa” (v. sentenza della Corte Costituzionale n. 81 del 1963 richiamata nella sentenza n. 284 del 2002).
Sull’argomento in trattazione e’ intervenuta anche la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, la quale ha ribadito che il canone di abbonamento radiotelevisivo non trova la sua ragione nell’esistenza di uno specifico rapporto contrattuale che leghi il contribuente, da un lato, e l’ente Rai dall’altro, ma si tratta di una prestazione tributaria, fondata sulla legge, non commisurata alla possibilita’ effettiva di usufruire del servizio de quo (sentenza Corte di Cassazione – SS.UU. del 20 novembre 2007, n. 24010).
Per quanto attiene, invece, l’individuazione della tipologia di apparecchi che determinano l’obbligo del pagamento del canone RAI, si osserva che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 284 del 2002, sopra citata, ha precisato che: “non e’ fondata la censura di disparita’ di trattamento tra chi riceva le trasmissioni televisive attraverso la normale televisione e chi eventualmente le riceva con altri mezzi, o non le riceva affatto. Ancora una volta, cio’ che viene in rilievo, come presupposto dell’imposizione, e’ la detenzione degli apparecchi (ed e’ questione di mera interpretazione della legge stabilire quali siano tali apparecchi), non rilevando, ai fini della costituzionalita’ di tale imposizione, la circostanza che l’utente riceva o meno le trasmissioni del servizio pubblico. E la scelta legislativa discrezionale di fondare l’imposizione (genericamente) sulla detenzione di apparecchi atti o adattabili alla ricezione di trasmissioni radiotelevisive non appare irragionevole.”.
In merito agli apparecchi il cui possesso determina l’obbligo di corrispondere il canone per l’abbonamento televisivo si fa presente che detta attivita’ esula dalla competenza istituzionale della scrivente, in quanto spetta al Ministero delle Comunicazioni procedere a tale individuazione. In ragione di cio’, al predetto Ministero, con nota n. 67800 del 2007, e’ stato chiesto di fornire precisazioni riguardo la problematica in trattazione.
In conclusione, la soluzione della problematica concernente l’assoggettamento al pagamento del canone RAI da parte di detentori di computer, monitor, modem, ipod, Mp3, videocellulare, videocitofono, videocamera, macchina fotografica, videoregistratore, riproduttore dvd, decoder cosi’ come elencati nel quesito in esame, e’ correlata e successiva alla individuazione degli apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni televisive.
Le Direzioni Regionali vigileranno affinche’ i principi enunciati nella presente risoluzione vengano applicati con uniformita’.