231 ambienteSotto il profilo organico, l’art. 192  del Testo Unico dell’Ambiente è situato nel primo Titolo della Parte Quarta del d.lgs. 152/2006, dedicata alla gestione dei rifiuti e alla bonifica dei siti inquinati. L’articolo in esame (Divieto di abbandono) dispone innanzitutto che l’abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati, come pure è vietata l’immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

Facendo quindi salva l’applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 255 e 256, chiunque violi tali divieti è tenuto a procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi. Non solo, detta obbligazione è solidale per il proprietario od i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, ai quali la violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa; l’imputabilità di tali ultimi soggetti è definita in base ad accertamenti da effettuarsi in contraddittorio dai soggetti preposti al controllo. Le operazioni a tal fine necessarie sono disposte dal sindaco con ordinanza; decorso il termine ivi previsto, si provvederà direttamente a cura del sindaco stesso, in danno dei soggetti obbligati con il recupero delle somme anticipate.
Qualora poi la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.
A confermare l’assoluto svincolamento dal regime sanzionatorio amministrativo dell’obbligazione di cui all’art. 192 sembra essere decisivo il fatto che la competenza delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla Parte Quarta del Testo Unico è riservata in linea generale alla Provincia dall’art. 262, d.lgs. 152/2006, mentre il soggetto incaricato di fare rispettare l’articolo in esame è il sindaco del Comune interessato.
Ci si trova tuttavia di fronte ad un utilizzo assolutamente anomalo dello strumento della responsabilità ex d.lgs. 231/2001. Innanzitutto perché tale responsabilità non nasce da un reato, ma anche perché sembra perdersi il principio di autonomia della responsabilità dell’ente, alla base invece del sistema sanzionatorio di cui al decreto. Non solo, la responsabilità dell’ente non è più azionata dall’essere stato il fatto commesso da un “soggetto apicale” ovvero da un soggetto sottoposto alla relativa direzione, in quanto l’art. 192, d.lgs. 152/2006, considera come rilevante l’illecito “imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica”. Dal che sembra che la lista dei soggetti rilevanti si riduca drasticamente, dovendosi tenere conto esclusivamente degli amministratori o comunque di persone che abbiano la rappresentanza dell’ente. In conclusione, sembra di potersi riassumere che il legislatore ha perso una buona occasione di estendere la responsabilità degli enti ai reati ambientali, introducendo invece un riferimento al d.lgs. 231/2001 assolutamente inopportuno; del resto, anche le recentissime modifiche apportate al d.lgs. 152/2006 dal d.lgs. 8 novembre 2006, n. 284, non hanno preso in considerazione l’art. 192 del Testo Unico dell’Ambiente.

Avv. Tommaso E. Romolotti, Avvocato in Milano

Estratto dell’articolo pubblicato nel numero 1/2007 e pubblicato su gentile concessione www.rivista231.it