La finanziaria 2008 riscrive il comme 3 dell'articolo 13 della Legge sul Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale." nella parte in cui disciplina le erogazioni liberali delle imprese alle ONLUS.
Il nuovo testo specifica che deve trattarsi di beni non di lusso, non più commercializzabili sebbene idonei all'utilizzo. Inoltre il costo specifico del bene ceduto ora è rapportato al 5% del reddito d'impresa, mentre precedentemente era stabilito un limite massimo di Euro 1032,91.
Si riporta il testo dell'articolo prima e dopo la sostituzione.
Il nuovo e il vecchio testo dell'art. 13 comma 3
Art. 13 comma 3 del D.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460
3. I beni non di lusso alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa, diversi da quelli di cui al comma 2, che presentino imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che pur non modificandone l’idoneità di utilizzo non ne consentono la commercializzazione o la vendita, rendendone necessaria l’esclusione dal mercato o la distruzione, qualora siano ceduti gratuitamente alle ONLUS, per un importo corrispondente al costo specifico sostenuto per la produzione o l’acquisto complessivamente non superiore al 5 per cento del reddito d’impresa dichiarato, non si considerano destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ai sensi dell’articolo 85, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I predetti beni si considerano distrutti agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto.
Art. 13 comma 3 del D.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 ora sostituito dal nuovo articolo 13 comma 3 sopra riportato
3. I beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa diversi da quelli di cui al comma 2, qualora siano ceduti gratuitamente alle ONLUS, non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'articolo 53, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La cessione gratuita di tali beni, per importo corrispondente al costo specifico complessivamente non superiore a 2 milioni di lire, sostenuto per la produzione o l'acquisto, si considera erogazione liberale ai fini del limite di cui all'articolo 65, comma 2, lettera c-sexies), del predetto testo unico.