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Sent. n. 25386 del 26 ottobre 2007 (dep. il 5 dicembre 2007)
Svolgimento del processo – L'Agenzia delle Entrate e il Ministero dell'Economia e delle Finanze propongono ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che ha accolto l'appello del contribuente avverso la sentenza di primo grado, annullando l'impugnato avviso di accertamento per IRPEF e ILOR dell'anno 1983. L'intimato non si è costituito. Motivi della decisione
– 1. Con l'unico motivo i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 38 e 42 del d.P.R. n. 600 del 1972 ed il vizio di motivazione insufficiente, censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto l'accertamento non adeguatamente motivato mediante il richiamo al possesso di automobili.
1.1. Il mezzo è manifestamente fondato. Premesso che si è in presenza di accertamento induttivo ai sensi dell'art. 38, quarto comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, va ribadito il principio, affermato da questa Corte, secondo cui siffatto accertamento consente, a fronte di circostanze ed elementi certi, che evidenzino un reddito complessivo superiore a quello dichiarato o ricostruibile su base analitica, la determinazione del maggior imponibile in modo sintetico, in relazione al contenuto induttivo di tali circostanze ed elementi. Pertanto, la norma esige dati certi con riguardo alla esistenza del maggiore reddito imponibile e, in presenza di dati siffatti, richiede la individuazione dell'entità del reddito stesso con parametri indiziari, in via di deduzione logica dal fatto noto del tatto taciuto dal dichiarante, secondo i comuni canoni di regolarità causale. Ne consegue che, in presenza di dati certi ed incontestati, non è consentito pretendere una motivazione specifica dei criteri in concreto adottati per pervenire alle poste di reddito fissate in via sintetica nel cosiddetto redditometro, in quanto esse, proprio per fondarsi su parametri fissati in via generale, si sottraggono all'obbligo di motivazione, secondo il principio stabilito dall'art. 3, secondo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Cass. 327/06), e l'Amministrazione Finanziaria resta dispensata da qualunque ulteriore prova rispetto ai fatti indicativi di capacità contributiva, individuati dal redditometro stesso e posti a base della pretesa tributaria (nella specie, il possesso di automobili}, gravando sul contribuente l'onere di dimostrare che il reddito presunto sulla base del redditometro non esiste o esiste in misura inferiore (Cass. 10350/03).
2. La sentenza impugnata va pertanto cessata, con rinvio ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia, che farà applicazione del principio di diritto enunciato sub 1.1. e provvederà altresì riguardo alle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. – la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale
In materia di accertamento si veda anche:
LA MOTIVAZIONE NEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA . FONDAMENTI NORMATIVI