L'attribuzione di una maggiore capacità contributiva sulla base della disponibilità di beni ex art. 38 DPR 600/1973, costituisce una presunzione legale di cui all'art. 2728 del codice civile. Il giudice, una volta accertati i fatti alla base della presunzione del maggior reddito, non può escluderne la valenza di presunzione legale di maggiore capacità contributiva attribuita dalla legge.
Dovra' essere il contribuente a giustificare la provenienza non reddituale (e, quindi, non imponibile o perché già sottoposta ad imposta o perché esente) delle somme necessarie per mantenere il possesso dei beni indicati dalla norma. Nel caso di specie la commissione tributaria aveva escluso la possibilità di procedere ad un accertamento analitico dal momento che il contribuente aveva presentato regolarmente la dichiarazione dei redditi negli anni oggetto di accertamento.
Estratto della Sentenza
n. 22937 del 17 ottobre 2007 (dep. il 30 ottobre 2007)
…il signor C. ha presentato ricorso contro un avviso di accertamento con il quale l'Ufficio Finanziario, sulla base del riscontrato possesso di beni mobili ed immobili testimonianti una maggiore capacità contributiva, aveva rettificato il reddito dichiarato dal ricorrente per l'anno 1995 e determinato sinteticamente – ai sensi degli artt. 38, comma 4, e 41-bis d.P.R. n. 600 del 1973, un maggior reddito, ai fini applicativi dell'Irpef e dell'Ilor; che, dopo il giudizio di prime cure, conclusosi in suo favore, sulla base dell'appello dell'Ufficio, la C.T.R. in epigrafe affermava che “l'accertamento sintetico è un mezzo straordinario ed eccezionale al quale l'Ufficio può far ricorso solo ed esclusivamente quando non è possibile individuare la fonte produttiva del reddito”, cosa da escludersi nel caso di specie atteso che “il ricorrente aveva regolarmente dichiarato i propri redditi e quelli del coniuge dal 1984 al 1994”;
…avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione il MINISTERO DELLE FINANZE e l'AGENZIA DELLE ENTRATE, affidato ad un unico motivo, avverso il quale il contribuente resiste con controricorso; che, richiesto del parere in ordine all'eventuale sussistenza d'una delle ipotesi di cui all'art. 375 cod. proc. civile, il PG presso questa Corte ha chiesto l'accoglimento del ricorso per manifesta, fondatezza; che con il primo motivo di ricorso (con il quale lamentano la violazione degli artt. 38, comma 4, e 41-bis del d.P.R. n. 600 del 1973) i ricorrenti deducono che la C.T.R. avrebbe erroneamente riscontrato la ricorrenza di un vizio di legittimità negli atti impositivi, costituito dalla applicazione del metodo sintetico oltre le ipotesi possibili ma così disattendendo un orientamento già accolto da questa Corte; che, infatti, secondo la Corte di legittimità il potere di rettifica delle dichiarazioni deve intendersi legittimante esercitato tutte le volte che si rivelino manifestazioni di spesa non giustificate dal reddito dichiarato; che nella specie il contribuente era proprietario di due automobili e aveva registrato incrementi patrimoniali; che con il secondo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano carenze motivazionali; che il PG ha chiesto dichiararsi l'accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza; Considerato che tale conclusione deve essere seguita con riferimento al ricorso per cassazione dell'AGENZIA; che, invece, il ricorso del MINISTERO è inammissibile, in quanto il giudizio di appello si è svolto nei riguardi dell'Agenzia locale e non già dell'Ufficio periferico dell'Amministrazione finanziaria; che, riguardo al merito posto dal ricorso dell'AGENZIA, questa Corte ha già avuto modo di esaminare e definire la questione oggi nuovamente sottopostale, con un orientamento sostanzialmente univoco; che, secondo tale indirizzo consolidato, questa Corte ha affermato (fra le tante, e da ultimo con la sentenza n. 19252 del 2005) che la disponibilità di beni previsti dalla norma, costituisce una presunzione di "capacità contributiva" da qualificare "legale" ai sensi dell'art. 2728 cod. civ., perché è la stessa legge che impone di ritenere conseguente al fatto (certo) di tale disponibilità la esistenza di una "capacità contributiva; che il giudice tributario, una volta accertata l'effettività fattuale degli specifici “elementi indicatori di capacità contributiva” esposti dall'Ufficio, non ha il potere di togliere a tali “elementi” la capacità presuntiva “contributiva” che il legislatore ha connesso alla loro disponibilità, ma può soltanto valutare la prova che il contribuente offra in ordine alla provenienza non reddituale (e, quindi, non imponibile o perché già sottoposta ad imposta o perché esente) delle somme necessarie per mantenere il possesso dei beni indicati dalla norma; che, pertanto, l'accertamento sintetico del reddito del contribuente, svolto sulla base di tali indici, non costituisce affatto uno strumento straordinario di accertamento reddituale, utilizzabile solo – come si sostiene nella sentenza impugnata – in caso di mancata dichiarazione dei redditi o di loro dichiarazione palesemente non corrispondente al vero, ma anche in caso di dichiarazione apparentemente corretta, ove, prima ancora che si dimostri l'effettivo contrasto tra quanto esposto e quanta capacità contributiva esprime il possesso di beni e valori (specificamente elencati negli strumenti conoscitivi predisposti dal legislatore), esso sia solo ipotizzato, sia pure non arbitrariamente, nell'ambito della discrezionalità amministrativa di cui sono dotati gli Uffici pubblici titolari del relativo potere impositivo; che, in base a tale ultimo principio di diritto, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa da cui essa si è originata va rinviata ad altra sezione della stessa C.T.R. perché, sulla base dell'enunciato principio in materia di accertamento sintetico del reddito, in uno con il regolamento delle spese di questa fase, esamini nuovamente le domande poste dalla ricorrente in sede di impugnazione della decisione di primo grado. Art. 2728 Prova contro le presunzioni legali. Le presunzioni legali dispensano da qualunque prova coloro a favore dei quali esse sono stabilite. Contro le presunzioni sul fondamento delle quali la legge dichiara nulli certi atti o non ammette l'azione in giudizio non può essere data prova contraria, salvo che questa sia consentita dalla legge stessa….
Sull'argomento vedi anche Accertamento Sintetico ex art. 38
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