Incompatiblie l'attività di tenuta di scritture contabili e l'incarico di giudice tributario
L'art. 8 del D. Lgs. 545/1992, statuisce i criteri di incompatibilità all'esercizio dell'incarico di giudice tributario. La lettera i, sanscisce l'incompatibilità dell'incarico di giudice tributario con quella di consulente tributario, anche se l'esercizio avviene in modo accessorio o saltuario. Con la Decisione n. 3760 del 22 maggio 2007, il Consiglio di Stato precisa che l'incompatibilità opera anche nel caso di sola tenuta di scritture contabili. Nel caso specifico il titolare della carica di giudice tributario era altresì titolare di un centro elaborazione dati.
La decisione del Consiglio di stato, tra le atre cose, afferma:
"b) stante l'estrema latitudine della formula recata dall'art. 8, comma 1, lettera i), citata, qualsiasi forma di consulenza tributaria è
incompatibile con la carica di giudice tributario, senza che sia necessario verificare in concreto se il suo contenuto qualitativo o la continuità nel suo svolgimento compromettano il requisito della terzietà e dell'indipendenza del giudice, essendo siffatta verifica puntuale propria dei soli istituti della ricusazione e dell'astensione del giudice;
c) la tenuta e la custodia di scritture contabili (che nel caso di specie l'interessato ha effettuato quale titolare di un centro elaborazione dati), costituisce attività comunque incompatibile con l'esercizio dell'incarico di giudice tributario (cfr. Sez. IV, 23 marzo 2004, n. 1464);
ciò, aggiunge questo collegio, anche laddove, come sostenuto in via difensiva dall'odierno appellato, egli “non si occupava affatto degli aspetti fiscali delle scritture contabili che registrava”, rappresentando essa valido indicatore di quell'attività di consulenza tributaria priva del carattere della sporadicità e dell'occasionalità inibita al giudice dal legislatore, attività che appare sufficiente ad integrare anche solo la univoca contiguità o connessione del Giudice stesso (ravvisabile nel caso
all'esame nel rapporto in essere tra detto centro ed “altro professionista”, che, come risulta dagli atti di causa, ha dichiarato di “aver prestato assistenza fiscale dall'anno 1993 in poi al centro elaborazione dati del dott. L. …”) con lo svolgimento delle medesime attività da parte di altri soggetti (la normativa in esame, infatti, previene il rischio che, agli occhi dei cittadini interessati, venga meno la necessaria separazione fra parti processuali e soggetto giudicante – con la conseguente perdita del ruolo di terzietà e di garanzia super partes, che deve, invece, connotare l'operato e, prima ancora, la figura del giudice – separazione che il predetto rapporto comunque vale ad escludere)."