Incompatiblie l'attività di tenuta di scritture contabili e l'incarico di giudice tributario 

L'art. 8 del D. Lgs. 545/1992, statuisce i criteri di incompatibilità all'esercizio dell'incarico di giudice tributario. La lettera i, sanscisce l'incompatibilità dell'incarico di giudice tributario con quella di consulente tributario, anche se l'esercizio avviene in modo accessorio o saltuario. Con la Decisione n. 3760 del 22 maggio 2007, il Consiglio di Stato precisa che l'incompatibilità opera anche nel caso di sola tenuta di scritture contabili. Nel caso specifico il titolare della carica di giudice tributario era altresì titolare di un centro elaborazione dati.

 

La decisione del Consiglio di stato, tra le atre cose, afferma:

"b) stante l'estrema latitudine della formula recata dall'art. 8, comma 1,  lettera  i),  citata,  qualsiasi  forma  di  consulenza   tributaria   è
incompatibile con la carica di giudice tributario,
senza che sia  necessario verificare in concreto se il suo contenuto qualitativo o la  continuità  nel suo   svolgimento   compromettano   il   requisito    della    terzietà    e dell'indipendenza del giudice, essendo siffatta  verifica  puntuale  propria dei soli istituti della ricusazione e dell'astensione del giudice;
      c) la tenuta e la custodia di scritture contabili  (che  nel  caso  di specie l'interessato ha effettuato quale titolare di un centro  elaborazione dati),  costituisce  attività   comunque   incompatibile   con   l'esercizio dell'incarico di giudice tributario (cfr. Sez. IV, 23 marzo 2004, n.  1464);
ciò,  aggiunge  questo  collegio,  anche  laddove,  come  sostenuto  in  via difensiva dall'odierno  appellato,  egli  “non  si  occupava  affatto  degli aspetti fiscali delle scritture contabili  che  registrava”,  rappresentando essa valido indicatore di quell'attività di consulenza tributaria priva  del carattere della sporadicità e  dell'occasionalità  inibita  al  giudice  dal legislatore, attività che appare sufficiente  ad  integrare  anche  solo  la univoca contiguità o connessione del Giudice stesso  (ravvisabile  nel  caso
all'esame nel rapporto in essere tra detto centro ed “altro professionista”, che, come risulta dagli atti di  causa,  ha  dichiarato  di  “aver  prestato assistenza fiscale dall'anno 1993 in poi al  centro  elaborazione  dati  del dott. L. …”) con lo svolgimento delle medesime attività da parte di  altri soggetti (la normativa in esame, infatti,  previene  il  rischio  che,  agli occhi dei cittadini interessati, venga meno la  necessaria  separazione  fra parti processuali e soggetto giudicante – con  la  conseguente  perdita  del ruolo di terzietà e di garanzia super partes, che  deve,  invece,  connotare l'operato e, prima ancora, la  figura  del  giudice  –  separazione  che  il predetto rapporto comunque vale ad escludere)."