La mancata notifica della cartella esattoriale comporta la nullità dell'avviso di mora sulla base del principio che  "l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato", così si è espressa la Suprema Corte nella senteza sotto riportata.

Corte di Cassazione, sez. Tributaria, sent. 26 ottobre 2007, n. 22529

 

Svolgimento del processo

Con ricorso proposto alla CTP di Como, così leggesi nella impugnata sentenza, la società contribuente indicata in epigrafe "si opponeva all'avviso di mora notificatogli dalla ESATRI di Milano deducendo che il credito dell'Ufficio del Registro di Como si era prescritto non essendogli mai stata notificata la cartella esattoriale che scaturiva da un avviso di liquidazione, non impugnato, notificato in data 1/9/98 alla società H. W. S. srl e che pertanto alla data del 23/10/98 era trascorso il termine decennale di prescrizione previsto dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 78". L'adita CTP accoglieva il ricorso e la sentenza veniva confermata dalla CTR della Lombardia che ritenuta la non necessità di chiamare in giudizio il Concessionario non trattandosi di errori riferibili alla compilazione o alla intestazione dell'atto emesso dallo stesso, rigettava l'appello dell'Agenzia sul rilevo che l'avviso di mora, il quale aveva dato origine al presente giudizio, notificato il 23/10/1998, era conseguente ad avviso di liquidazione dell'imposta notificato l'1/9/1988 e che quindi, condividendo le argomentate motivazioni della sentenza di primo grado, il credito dell'Amministrazione finanziaria si era prescritto ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 78. Avverso tale sentenza il Ministero dell'Economia e delle Finanze nonchè l'Agenzia delle Entrate proponevano ricorso per Cassazione sostenuto da due motivi di censura con i quali rispettivamente deducendo:

1. "imposta di registro accertata con sentenza passata in giudicato: prescrizione: dies a quo; violazione e falsa applicazione degli artt. 2945 c.c., artt. 133, 327 e 337 c.p.c., D.P.R. n. 131 del 1986, art. 79, D.Lgs. n. 564 del 1992, art. 4 nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia" argomentava che la sentenza di appello facendo propria la sentenza di primo grado in punto decorrenza della prescrizione dalla sentenza passata in giudicato sosteneva che il giudice a quo non aveva tenuto conto che questa era stata "pubblicata il 22/12/87 ed era passata in giudicato il 6 febbraio 1989; l'avviso di mora è stato notificato il 23 ottobre 1989, pertanto nel termine di prescrizione";

2."imposta di registro accertata con sentenza passata in giudicato: avviso di mora; chiamata in causa del Concessionario: violazione e falsa applicazione degli artt. 101 e 102 c.p.c., D.P.R. n. 131 del 1986, art. 78,D.P.R. n. 43 del 1988, artt. 40, 46 e 63 nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia".

Parte intimata non svolgeva attività difensiva.

Motivi della decisione

Il primo motivo del ricorso è infondato. La questione, invero, della decorrenza della prescrizione con riferimento al passaggio in giudicato della sentenza che avrebbe deciso respingendo l'opposizione di parte contribuente all'avviso di accertamento cui si riferirebbe l'avviso di mora oggetto del presente giudizio, non risulta affatto trattata nella sentenza impugnata, nè parte ricorrente precisa di aver allegato tempestivamente siffatta questione ed in quale atto del giudizio di merito, con la conseguenza che la stessa deve ritenersi come nuova. La Suprema Corte è, infatti, ferma nel ritenere che qualora una determinata questione giuridica – che implichi un accertamento di fatto – non risulti tuttavia alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità, per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass. 6542/04).

Il secondo mezzo del gravame è infondato alla luce del recente intervento delle SU che con sentenza 16412/07, pienamente condivisi da questo Collegio, hanno sancito che "la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa. Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta o di impugnare, per tale semplice vizio, l'atto consequenziale notificatogli – rimanendo esposto all'eventuale successiva azione dell'amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l'emanazione e la notificazione dell'atto presupposto – o di impugnare cumulativamente anche quest'ultimo (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa tributaria: con la conseguenza che spetta al Giudice di merito – la cui valutazione se congruamente motivata non sarà censurabile in sede di legittimità – interpretare la domanda proposta dal contribuente al fine di verificare se egli abbia inteso far valere la nullità dell'atto consequenziale in base all'una o all'altra opzione. L'azione può essere svolta dal contribuente indifferentemente nei confronti dell'ente creditore o del concessionario e senza che tra costoro si realizzi una ipotesi di litisconsorzio necessario, essendo rimessa alla sola volontà del concessionario, evocato in giudizio, la facoltà di chiamare in causa l'ente creditore". Sulla base delle esposte considerazioni pertanto il ricorso va rigettato. Nulla deve disporsi in ordine alle spese del presente giudizio non avendo parte intimata svolto attività difensiva. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso.