La discordanza  riscontrabile  tra l'effettiva  denominazione   dell'intimata   e   quella   del   destinatario dell'accertamento riportato negli avvisi, determina la nullità dell'avviso di accertamento. La nullità non è sanata dall fatto che l'intimata abbia impugnato l'avviso di accertamento, dal momento che l'impugnazione è diretta a vedere riconosciuta la radicale estraneità della  società  ricorrente  alla pretesa tributaria. Così si espressa la Corte di Cassazione nella Sent. n. 14876 del 24 maggio 2007 (dep. il 27 giugno 2007).

La norma

L'articolo 156 del CPC (Rilevanza della nullità)dispone che non può essere pronunciata la nullità di un atto  del processo se questi ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.

L'art. 164 del CPC, stabilisce, tra le altre cose che la costituzione in giudizio del covenuto sana i vizi della citazione.

La tesi del ricorrente

L'ente impositore, in questo caso il Comune di Roma, sulla base delle norme sopra enunciate, afferma che la citazione in giudizio, ha raggiunto il suo scopo (Art. 156) tanto è vero che la controparte si è costituita in giudizio, sanado in tal modo eventuali vizi ex art. 164 CPC.

La decisione della Corte

La corte nell'interpretare, le norme in commento, ha stabilito che non è possibile riconoscere alcun effetto sanante alla costituzione in giudizio della controparte, poichè volta a far valere la propria estraneitò alla pretesa impositiva.

i giudici di Piazza Cavour hanno peraltro osservato che "in  forza  di  principio  di generale applicazione (cfr. Cass. n. 4275/2003,  n.  12325/2001),  anche  in tema di accertamento delle imposte (cfr.  Cass.  n.  713/2007),  l'eventuale discordanza  tra  i  dati  identificativi  del  destinatario  come  indicati nell'atto e quelli del soggetto cui l'atto viene notificato  può  comportare la nullità dell'avviso di accertamento soltanto quando tale discordanza  sia tale da  determinare,  in  concreto,  un'incertezza  assoluta  sul  soggetto destinatario della pretesa tributaria, mentre non si verifica alcuna ipotesi di nullità nel caso in cui l'incertezza sull'individuazione del destinatario non sia assoluta, potendo la discordanza che vi  dà  causa  essere  superata alla luce del  complessivo  contenuto  dell'accertamento  e  di  ogni  altro elemento identificativo da esso risultante."