Segnaliamo la Sentenza n. 13811 dell'8 febbraio 2007 (dep. il 13 giugno 2007), in materia di applicazione dell'IRAP nei confronti dei professionisti con una struttura organizzativa minima. La senteza è di particolare interesse poichè riassume sinteticamente quali sono i principali orientamenti giurisprudenziali in materia. Ne riportiamo di seguito un estratto.

"…Tre sono gli orientamenti principali che – pur con qualche sfumatura – si fronteggiano nel panorama giurisprudenziale italiano.

A) Un primo orientamento ritiene che l'Irap sia sempre dovuta dal lavoratore autonomo (salvo nelle ipotesi espressamente escluse dal legislatore) perché l'autonomia dell'organizzazione si identifica con l'abitualità stessa della professione che non può prescindere dalla stabilità e programmazione nel tempo delle energie intellettuali impiegate per acquisire clientela, ottenere credito, competere sul mercato con legittime iniziative frutto di una personale organizzazione che non può mai mancare.

B) Un secondo orientamento esclude la assogettabilità ad Irap per i professionisti esercenti una professione "protetta" che esige la iscrizione all'albo e non può mai spersonalizzarsi per il rapporto fiduciario (intuitus personae) che lega il prestatore al cliente ed impedisce che la predisposta struttura di risorse umane e materiali sia in grado di funzionare indipendentemente ed autonomamente dal suo intervento. Per quanto valore e consistenza possa rivestire l'organizzazione dello studio nel potenziamento del lavoro professionale e dei profitti che ne conseguono, la prestazione d'opera intellettuale resterebbe – secondo questo indirizzo – infungibile ed insostituibile: dunque non si potrebbe mai parlare di autonomia organizzativa distinta dalla prestazione personale;

C) Un terzo orientamento – intermedio – ritiene che l'Irap vada applicata nei casi in cui il lavoro autonomo-professionale si avvalga di una significativa o non trascurabile organizzazione di mezzi od uomini in grado di ampliarne i risultati ai fini del profitto, atteggiandosi come contesto potenzialmente autonomo rispetto all'apporto personale rivolto ad un ruolo di indirizzo, coordinamento e controllo. …"

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