Controlli ex art. 36 bis DPR 600/1973
L’attività di controllo formale della dichiarazione, previsto dall’art. 36 bis del DPR 600/1973, e la successive rettifica della dichiarazione deve avvenire sulla base della disamina della documentazione e sull'eventuale difformità della stessa dalla letterale previsione della norma.
E’ quanto risulta da una recente sentenza della Corte di Cassazione[1], nella quale l’ufficio aveva ritenuto di attivare la procedura ex art. 36 ed aveva iscritto a ruolo Irpef, interessi e sanzioni, in considerazione della ritenuta non deducibilità delle somme versate, alla Cassa di previdenza forense, a titolo di contributo integrativo. La cassazione ha ritenuto tale procedura non correttà in virtù del fatto che il potere di liquidazione ex art. 36-bis del D.P.R. n.600/1973, trovando la sua fonte in una norma di carattere eccezionale, è esercitatile solo allorquando l'indeducibilità degli oneri sia desumibile ictu oculi, dal controllo formale della dichiarazione (e della allegata documentazione), da cui emerga che il titolo è diverso da quello previsto dalla lettera della legge.
E’ necessario un formale atto di accertamento compiutamente motivato, quando, la rettifica della dichiarazione, e la conseguente pretesa impositiva siano fondati sull'interpretazione della norma. Nel caso specifico infatti la non deducibilità del contributo
integrativo risulta dall’interpretazione dell’art. 10 DPR 917/1986 ( oneri deducibili dal reddito) e dell’Art. 11 della Legge n. 576/80
(istitutiva del contributo integrativo).
[1] Sent. n. 14019 dell'8 maggio 2007 (dep. il 15 giugno 2007)