1. I Modelli per la Comunicazione Annuale dei dati iva ci sono? Sono disponibili i modelli necessari ad effettuare la comunicazione annuale dei dati iva relativi al 2009,
da presentarsi entro la fine del mese di Febbraio 2010 : per quest’anno, essendo il 28 febbraio una domenica, il termine “scorre” al 1° marzo 2010.
2. E quelli per la dichiarazione annuale iva 2010 ?
Il 2010 presenta, oltre al modello Iva 2010, quello denominato “Iva Base”: quest’ultimo altro non è, se non una versione ridotta ai soli quadri di interesse del contribuente … Da notare che la versione “Base” non può essere utilizzata, se non unitamente al Modello Unico 2010; ancora : con riferimento al profilo soggettivo dei contribuenti, la nuova “versione” potrà essere utilizzata unicamente da persone fisiche o soggetti diversi che, nel corso del 2009
– non abbiano effettuato operazioni con l’estero;
– non abbiano partecipato ad operazioni straordinarie;
– non abbiano eseguito acquisti usufruendo della qualifica di esportatori abituali, mediante il cosiddetto “plafond”.
Nessuna particolarità va rilevata per la presentazione, che, per entrambe le versioni (“Iva 2010” ed “Iva base”), scadrà il 30 settembre 2010, e dovrà essere eseguita a mezzo di invio telematico.
2. Quali novità per la comunicazione annuale dei dati iva?
Una prima novità nella compilazione consiste nella richiesta di indicare acquisti e vendite di beni strumentali eseguiti nel corso del periodo di imposta ; la principale novità, tuttavia, è da individuarsi nell’ampliamento della “platea” delle esclusioni dall’adempimento medesimo.
Va infatti evidenziato come, da quest’anno, l’obbligo della comunicazione annuale dei dati iva, venga ad essere correlato con quello della dichiarazione annuale iva : quanto precede a seguito delle recenti restrizioni in materia di utilizzo dei crediti iva in compensazione con altri tributi.
Saprete ormai che, a far data dall’01.01.2010, non sarà più possibile utilizzare in compensazione con altri tributi il credito iva annuale risultante dal 2009, se di importo superiore ad € 10.000,00 : o meglio, e per maggior precisione, sarà possibile, ma soltanto alla prima scadenza successiva all’avvenuta presentazione della dichiarazione annuale dell’iva.
Ricordiamo, a beneficio comune, che tale presentazione potrà avvenire, nella migliore delle ipotesi, in via autonoma e separata dal Modello Unico, entro la fine del mese di Febbraio 2010… Ne consegue che la prima compensazione di importi eccedenti la somma di 10.000,00 euro, relativi a crediti iva annuali 2009, potrà avvenire con il modello F24 da presentare al 16 marzo 2010 …
Saprete inoltre, ma io ve lo ricordo comunque, che per utilizzare in compensazione crediti iva 2009 di importo eccedente i 15.000,00 euro, oltre alla avvenuta presentazione della dichiarazione annuale iva, è necessario il rilascio del visto, emesso da soggetti abilitati e debitamente assicurati a tal fine; per le società sottoposte agli obblighi di cui all’art.2409 bis del codice civile, tale asseverazione può essere rilasciata dall’organo esercente il controllo contabile, da rilasciarsi nella dichiarazione annuale iva.
Una ulteriore ipotesi di esclusione dalla Comunicazione annuale dei dati iva, è quella che riguarda le persone fisiche che, nel corso del 2009, abbiano realizzato un volume di affari non superiore a 25.000,00 euro.
3. Come dovrà comportarsi chi è stato interessato da operazioni straordinarie, con riferimento alla comunicazione annuale?
Va fatta una fondamentale distinzione :
– se, a seguito dell’operazione, uno dei due soggetti si estingue, allora la comunicazione annuale dovrà essere effettuata e presentata dal soggetto subentrante, che dovrà occuparsi della compilazione anche dei quadri di pertinenza dell’estinto ;
– se, a seguito dell’operazione entrambi i soggetti partecipanti continuano ad esistere, la dichiarazione iva dovrà essere presentata da ciascuno dei soggetti citati (fa eccezione il caso in cui vi sia stata cessione del debito o credito iva …)
4.Compensazioni iva e crediti infrannuali
Va fatto notare che, alla luce della circolare n°1/E del 15.01.2010, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito alcuni aspetti che, nell’operatività dei contribuenti sono di notevole rilievo… Viene infatti evidenziato che le nuove limitazioni si riferiscono all’utilizzo in compensazione :
a) del credito annuale iva 2009 ;
b) delle istanze infrannuali presentate a decorrere dall’01.01.2010 .
Alla luce di quanto appena chiarito appare conseguente che, a nessuna delle citate restrizioni è soggetto l’utilizzo in compensazione dei crediti iva derivanti dalle istanze trimestrali (Modelli Iva TR) presentati nel corso dell’esercizio 2009 . In altri termini, se un contribuente disponesse di crediti iva provenienti da istanze trimestrali relative ai primi tre trimestri del 2009, questi non dovrebbe né sottostare al limite dei 10.000,00 euro e neppure a quello dei 15.000,00! Sarà quindi possibile compensare tali cediti liberamente, senza doversi preoccupare di alcun adempimento preventivo particolare (presentazione dichiarazione o visto di conformità). Qualora, nel corso del 2010, si intendano invece utilizzare in compensazione crediti infrannuali emergenti da istanze presentate nello stesso 2010, si dovrà attendere il 16 del mese seguente alla presentazione dell’istanza infrannuale, per gli importi che superino i 10.000,00 euro . Facciamo un esempio : se, dal primo trimestre 2010 emergesse un credito di 7.000,00 euro, mentre dal secondo trimestre ne risultasse uno di 5.000,00 euro, come dovrebbe comportarsi il nostro contribuente? Potrebbe utilizzare tranquillamente il credito del primo trimestre 2010, ed ulteriormente procedere ad utilizzare in compensazione 3.000,00 euro del credito relativo al secondo trimestre 2010.
Per l’utilizzo dei restanti 2.000,00 euro dovrebbe invece attendere il 16 agosto 2010 : sarebbe infatti la prima scadenza utile successiva alla presentazione del Modello Iva TR relativo al secondo trimestre 2010, da presentare entro il 31 luglio 2010.
La circolare dell’Agenzia delle entrate n°1/E del 15.01.2010, chiarisce inoltre, conformemente a quanto illustrato con l’esempio appena esposto, che il limite dei 10.000,00 euro di crediti iva utilizzabili in compensazione in assenza di qualsiasi adempimento preventivo, e con riferimento ai crediti infrannuali 2010, dovrà essere conteggiato sommando i crediti risultanti dai primi tre trimestri dello stesso 2010…
Giuseppe Pagani
Dottore Commercialista – Revisore Contabile
Consulenza Amministrativa e Tributaria
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Revisione Contabile
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