Il divieto di proposizione di nuove domande nel grado di appello previsto dall’art. 57 D.Lgs. 546/1992 non è applicabile alle mere difese.
“La norma in questione vieta la proposizione in appello di domande ed eccezioni nuove, per queste intendendosi le eccezioni in senso stretto, come tali non rilevabili d’ufficio. Il divieto legislativo – come più volte precisato da questa Suprema Corte (per tutte, Cass. nn. 7/14020, 5/18519, 2/5895) – non può, invece, ritenersi esteso anche alle mere difese, che la parte contumace in primo grado è pienamente legittimata, pertanto, a svolgere in appello per confutare le ragioni poste a fondamento del ricorso della controparte” (C.Cass. sent. n. 802 del 14 gennaio 2011).
La sentenza è liberamente scaricabile dal sito www.dirittodimpresa.com
Diego Conte – diegoconte.8@gmail.com
SLC – Consulenza Legale e Tributaria