Quando il contribuente riceve la comunicazione

Il contribuente sottoposto a controllo riceve una comunicazione informativa, relativa al reddito accertabile sinteticamente dall’Agenzia delle Entrate e agli elementi indicativi di capacità contributiva che lo compongono. 

In questa fase il contribuente può dimostrare, con idonea documentazione, che il maggior reddito determinato è costituito da redditi esenti, redditi soggetti a ritenuta alla fonte, a tassazione separata o prodotti da altri componenti del nucleo familiare.

In assenza di prove contrarie da parte del contribuente, l’Amministrazione finanziaria notifica un atto di accertamento, nel quale sono indicati i tributi e le sanzioni da pagare.

A questo punto il contribuente può, entro 60 giorni:

1- aderire alla richiesta dell’amministrazione, versando le maggiori imposte accertate e le sanzioni ridotte al 25% dell’importo irrogato;

2- presentare istanza di accertamento con adesione all’Ufficio che ha emesso l’atto;

3- presentare ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale.

Fonte: Brochure informativa – Agenzia delle Entrate dell'Emilia Romagna

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Vedi anche:

Accertamento sintetico: definizione

Accertamento Sintetico – Reddito presunto

Accertamento Sintetico – Redditometro

 

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