Quando il contribuente riceve la comunicazione
Il contribuente sottoposto a controllo riceve una comunicazione informativa, relativa al reddito accertabile sinteticamente dall’Agenzia delle Entrate e agli elementi indicativi di capacità contributiva che lo compongono.
In questa fase il contribuente può dimostrare, con idonea documentazione, che il maggior reddito determinato è costituito da redditi esenti, redditi soggetti a ritenuta alla fonte, a tassazione separata o prodotti da altri componenti del nucleo familiare.
In assenza di prove contrarie da parte del contribuente, l’Amministrazione finanziaria notifica un atto di accertamento, nel quale sono indicati i tributi e le sanzioni da pagare.
A questo punto il contribuente può, entro 60 giorni:
1- aderire alla richiesta dell’amministrazione, versando le maggiori imposte accertate e le sanzioni ridotte al 25% dell’importo irrogato;
2- presentare istanza di accertamento con adesione all’Ufficio che ha emesso l’atto;
3- presentare ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale.
Fonte: Brochure informativa – Agenzia delle Entrate dell'Emilia Romagna
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Vedi anche:
Accertamento sintetico: definizione
Accertamento Sintetico – Reddito presunto
Accertamento Sintetico – Redditometro