L'art. 1 comma 242 e ss. della “Finanziaria” dispone la concessione di una agevolazione fiscale per le società che risultano da operazioni di aggregazione aziendale effettuate, nel 2007 e 2008, mediante fusioni, scissioni e conferimenti agevolati.
L'agevolazione consiste nel riconoscimento, ai fini fiscali, del valore di avviamento e quello attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali, per effetto della imputazione in bilancio del disavanzo da
concambio, per un ammontare complessivo non eccedente l'importo di 5 milioni di euro.
Soggetti beneficiari:
– le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato.
Condizioni per usufruirne:
1. Partecipino esclusivamente imprese operative da almeno due anni.
2. Non sono agevolate le operazioni che vedono coinvolte società che facciano parte dello stesso gruppo societario e i soggetti legati da rapporti di partecipazione diretta o indiretta così come definiti dall'art. 2359 c.c.
3. L'agevolazione è subordinata alla presentazione di una domanda di interpello, ex articolo 11 della legge 27 agosto 2000, n. 212, cosidetto Statuto del Contribuente, al fine di dimostrare la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dell'agevolazione.
E' prevista la revoca delle agevolazioni concesse nel caso di:
– effettuazione di ulteriori operazioni straordinarie, da parte della società risultante dall'aggregazione, nei 4 anni successivi la costituzione
– la società risultante dall'aggregazione ceda i beni iscritti o rivalutati per effetto dell'agevolazione.