Fonte:  Comune di Torino

Corte Costituzionale: sentenza 254/2007.

D'ora in poi il processo per i/le cittadini/e stranieri/e sarà "più giusto". Infatti, la Corte Costituzionale, con sentenza 254 del 6/07/07, ha esteso il gratuito patrocinio, aggiungendo anche la figura dell'interprete ad esso, ai fini di garantire la tutela dei diritti degli immigrati indigenti coinvolti in un procedimento penale.

Gli accusati di altra nazionalità, con reddito non superiore a circa 9.800 euro annui e che si trovino in difficoltà di comprendere e parlare la lingua italiana, oltre ad avvocato, consulente tecnico e investigatore gratuito, avranno diritto anche al traduttore, al fine di un effettivo esercizio del loro diritto di difesa.

La sentenza della Corte specifica che, per poter garantire la partecipazione personale e consapevole dell'imputato al procedimento, è necessaria una piena comprensione degli atti e della attività processuali da parte dello stesso.
L'articolo 102 del testo Unico sulle spese di giustizia (Dpr 155/2002), prevede la facoltà, per chi è ammesso al beneficio, di nominare un consulente tecnico.
La Consulta ha dichiarato l'illegittimità della norma "nella parte in cui non prevede per lo straniero ammesso al patrocinio a spese dello Stato, che non conosca la lingua italiana, la possibilità di nominare un proprio interprete".

Le considerazioni di diritto dei giudici della Corte, sono basate sull'art. 111 della Costituzione, che assicura l'ausilio di un traduttore a chi non parli o non comprenda la lingua italiana.
Gli stessi diritti sono sanciti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e da altre norme internazionali.

Sulla base di un simile quadro di riferimento interno e internazionale, i giudici della Consulta asseriscono che, il diritto di uno straniero ad avvalersi di un interprete, "non possa soffrire di alcuna limitazione". Sarà ora compito del legislatore quello di disciplinare questo istituto.