In tema di Antiriciclaggio e di Modelli Organizzativi ex 231/2001 segnaliamo l’articolo del Dr. Arcangelo pubblicato nel n. 1/2009 dalla rivista “La responsabilità amministrativa delle società e degli enti”.
Su gentile concessione di rivista231.it pubblichiamo la premessa dell’articolo:
“Nella trama del d.Lgs. 231/2001 l’Organismo di Vigilanza non è un garante della osservanza delle prescrizioni del diritto penale, bensì è un organo, di costituzione facoltativa, che sovraintende al funzionamento, all’osservanza ed all’aggiornamento dei Modelli Organizzativi nelle dinamiche interne dell’ente.
La recente disciplina delineata dal d.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231 muta, tuttavia, tale consolidato assetto, imponendo agli organi societari incaricati del controllo di gestione uno specifico obbligo di vigilanza in materia2 di contrasto al riciclaggio.
L’art. 52, comma 1, d.Lgs. 231/2007, infatti, investe l’Organismo di Vigilanza ex art. 6, comma 1, lettera b) d.Lgs 231/2001, unitamente al collegio sindacale, al consiglio di sorveglianza ed al comitato di gestione, dell’obbligo di vigilare sul rigoroso adempimento delle disposizioni contenute nel nuovo testo unico antiriciclaggio.
Le omesse comunicazioni delle operazioni sospette da parte dell’organo di controllo sono, inoltre, penalmente sanzionate dal comma secondo della medesima norma.
Nella riflessione dottrinale è, pertanto, controverso se tale disciplina delinei una posizione di garanzia dei componenti dell’organismo di vigilanza rilevante ai sensi dell’art. 40 cpv. c.p. e, segnatamente, se in tal modo si configuri la possibilità per i medesimi di concorrere in forma omissiva nel delitto di riciclaggio commesso da altri strumentalizzando l’ente.