La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19486 del 10/09/2009, ha stabilito la necessità per il Fisco di provare che il rappresentante legale dell’associazione sia stato coinvolto in concreto con le irregolarità riscontrate.
Nel caso di specie Il Fisco, eseguita la verifica della Guardia di Finanza presso un’associazione sportiva, con accertamento induttivo, riscontrava un debito d’imposta relativo all’omessa presentazione della dichiarazione annuale e l’emissione di una fattura riconducibile ad operazioni inesistenti nei confronti di un’altra società, attribuendone la responsabilità al rappresentante legale in virtù della carica da questi rivestita. Il ragionamento secondo cui il legale rappresentante dell’associazione dovesse essere per forza a capo dell’attività negoziale dell’associazione, e quindi, a conoscenza delle operazioni di evasione, è stata smentita dalla Suprema Corte che ha ritenuto, al contrario, la necessarietà della sussistenza in concreto di elementi di fatto che provino l’effettivo esercizio di tale attività. La Corte ha, infatti, ribadito il principio secondo cui “la responsabilità personale e solidale di colui che agisce in nome e per conto dell’associazione non riconosciuta non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell’associazione, bensì all’attività negoziale concretamente svolta per conto di essa e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra questa e i terzi”.
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